Art. 9 (Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise) 1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole "e' incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "e' incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020"; b) alla lettera b), le parole "e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e' fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021"; c) alla lettera c), le parole "2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "2019".