Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «convenzione»: la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000; b) «autorita' competente di altro Stato Parte»: l'autorita' che, secondo l'ordinamento dello Stato nei cui confronti sia in vigore la convenzione, e' competente a dare assistenza ad una richiesta proveniente dall'autorita' giudiziaria o dal Ministro della giustizia; c) «autorita' richiedente»: l'autorita' competente, secondo l'ordinamento dello Stato Parte, a richiedere assistenza all'autorita' giudiziaria o al Ministro della giustizia.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, si veda nelle note alle premesse.