Art. 3 Richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative 1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista una sanzione amministrativa possono richiedere, per il tramite del Ministro della giustizia, alla autorita' competente di altro Stato Parte il compimento degli atti di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento a tal fine necessari. 2. Il Ministro della giustizia da' corso alla richiesta se ritiene che essa non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».