Art. 3 
 
              Richiesta di assistenza nei procedimenti 
            per l'applicazione di sanzioni amministrative 
 
  1.  Gli  organi  addetti   al   controllo   sull'osservanza   delle
disposizioni  per  la  cui  violazione  e'  prevista   una   sanzione
amministrativa possono richiedere, per il tramite del Ministro  della
giustizia,  alla  autorita'  competente  di  altro  Stato  Parte   il
compimento degli atti di accertamento di cui  all'articolo  13  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Con la richiesta sono  trasmessi  gli
atti del procedimento a tal fine necessari. 
  2. Il Ministro della giustizia da' corso alla richiesta se  ritiene
che  essa  non  comprometta  la  sovranita',  la  sicurezza  o  altri
interessi essenziali dello Stato. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 13 della legge 24  novembre  1981,
          n. 689, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli  organi  addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.».