Art. 4 Richiesta di altro Stato Parte nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative 1. Il Ministro della giustizia, ricevuta la richiesta dell'autorita' competente di altro Stato Parte per il compimento di atti di accertamento nell'ambito di un procedimento amministrativo, ne dispone la trasmissione al prefetto del luogo in cui devono essere compiuti gli atti richiesti, ovvero, quando tale luogo non e' individuabile, al prefetto di Roma, sempre che: a) contro la decisione dell'autorita' amministrativa sia ammesso ricorso dinnanzi all'autorita' giudiziaria; b) l'esecuzione degli atti richiesti non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 2. Il prefetto si avvale, per l'esecuzione della richiesta, degli organi delle singole amministrazioni pubbliche, che secondo l'ordinamento interno hanno compiti di accertamento delle violazioni per cui e' prevista una sanzione amministrativa. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.