Art. 4 
 
           Richiesta di altro Stato Parte nei procedimenti 
            per l'applicazione di sanzioni amministrative 
 
  1.   Il   Ministro   della   giustizia,   ricevuta   la   richiesta
dell'autorita' competente di altro Stato Parte per il  compimento  di
atti di accertamento nell'ambito di un  procedimento  amministrativo,
ne dispone la trasmissione al prefetto del luogo in cui devono essere
compiuti gli  atti  richiesti,  ovvero,  quando  tale  luogo  non  e'
individuabile, al prefetto di Roma, sempre che: 
    a) contro la decisione dell'autorita' amministrativa sia  ammesso
ricorso dinnanzi all'autorita' giudiziaria; 
    b)  l'esecuzione  degli  atti  richiesti   non   comprometta   la
sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 
  2. Il prefetto si avvale, per l'esecuzione della  richiesta,  degli
organi  delle  singole   amministrazioni   pubbliche,   che   secondo
l'ordinamento interno hanno compiti di accertamento delle  violazioni
per cui e' prevista una  sanzione  amministrativa.  Si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti normativi della legge  24  novembre
          1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.