Art. 5 Richiesta di assistenza per le notificazioni a mezzo posta 1. Le notificazioni di atti di un procedimento penale o amministrativo, quando il destinatario risiede o dimora abitualmente in altro Stato Parte, sono effettuate a mezzo del servizio postale o, quando possibile, a mezzo della posta elettronica certificata. 2. L'autorita' che procede fa richiesta di assistenza alla autorita' competente di altro Stato Parte affinche' provveda alle necessarie ricerche del destinatario o alla notificazione con modalita' diverse, quando la notificazione a mezzo del servizio postale non risulta possibile, perche' l'indirizzo non e' conosciuto o e' incerto, ovvero e' inidonea ad assicurare la prova della conoscenza dell'atto. 3. L'atto da notificare e' tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato Parte, quando l'autorita' che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce la lingua italiana. 4. Se l'autorita' che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce neanche la lingua o le lingue dello Stato Parte, cura la traduzione nella lingua che risulta essere dallo stesso conosciuta.