Art. 7 Modalita' di trasmissione della richiesta di assistenza 1. Le richieste di assistenza sono trasmesse dall'autorita' giudiziaria direttamente all'autorita' competente dello Stato Parte unitamente alle indicazioni relative alle forme e ai modi previsti dalla legge per l'assunzione dell'atto richiesto. Copia della richiesta e' trasmessa al Ministro della giustizia. 2. La trasmissione puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticita' della documentazione e della provenienza, anche con l'ausilio, se necessario, del Ministero della giustizia. 3. Le richieste di assistenza dirette alle autorita' del Regno Unito e dell'Irlanda, fin quando i predetti Stati non si avvalgano delle facolta' di trasmissione diretta ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 6 della convenzione, sono trasmesse per il tramite del Ministero della giustizia.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, si veda nelle note alle premesse.