Art. 7 
 
       Modalita' di trasmissione della richiesta di assistenza 
 
  1.  Le  richieste  di  assistenza  sono  trasmesse   dall'autorita'
giudiziaria direttamente all'autorita' competente dello  Stato  Parte
unitamente alle indicazioni relative alle forme e  ai  modi  previsti
dalla  legge  per  l'assunzione  dell'atto  richiesto.  Copia   della
richiesta e' trasmessa al Ministro della giustizia. 
  2. La trasmissione  puo'  essere  effettuata  con  qualsiasi  mezzo
idoneo  a  garantire  l'autenticita'  della  documentazione  e  della
provenienza, anche con l'ausilio, se necessario, del Ministero  della
giustizia. 
  3. Le richieste di assistenza  dirette  alle  autorita'  del  Regno
Unito e dell'Irlanda, fin quando i predetti Stati  non  si  avvalgano
delle facolta' di trasmissione  diretta  ai  sensi  del  paragrafo  1
dell'articolo 6 della convenzione, sono trasmesse per il tramite  del
Ministero della giustizia. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   della   Convenzione
          relativa all'assistenza giudiziaria in materia  penale  tra
          gli Stati membri dell'Unione europea, si  veda  nelle  note
          alle premesse.