Art. 8 Esecuzione della richiesta di assistenza di uno Stato Parte per attivita' probatoria 1. Sulle richieste di assistenza giudiziaria provvede con decreto motivato e senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Copia della richiesta di assistenza e' trasmessa dal procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia. 2. Quando l'autorita' richiedente chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, in attuazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, dal giudice, il procuratore della Repubblica presenta la richiesta al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede senza ritardo. 3. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto la richiesta di assistenza ritiene che l'esecuzione spetti ad altro ufficio del pubblico ministero, trasmette ad esso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorita' richiedente; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale. Nel caso di piu' richieste di assistenza, tra loro collegate, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica individuato in relazione alla prima richiesta. 4. Per l'esecuzione si osservano le forme espressamente indicate dall'autorita' richiedente, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 5. Quando l'atto oggetto della richiesta di assistenza non puo' essere compiuto alle condizioni ivi indicate perche' contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano il procuratore della Repubblica ne informa prontamente l'autorita' richiedente, indicando le condizioni alle quali la richiesta puo' essere accolta. 6. Il procuratore della Repubblica da' altresi' comunicazione all'autorita' richiedente di ogni ritardo nell'esecuzione e delle ragioni che impediscono di rispettare il termine indicato dalla richiesta di assistenza, in particolare quando dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo gia' in corso.
Note all'art. 8: - Il testo degli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 54 (Contrasti negativi tra pubblici ministeri). - 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati. 3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. 3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.». «Art. 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero). - 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'art. 54 comma 1. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. 3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'art. 54 comma 1. 4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.». «Art. 54-ter (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalita' organizzata). - 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis, riguarda taluno dei reati indicati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.».