Art. 9 
 
                  Scambio spontaneo di informazioni 
 
  1. E' consentito, nell'ambito di un procedimento  penale  o  di  un
procedimento  amministrativo,  lo  scambio  diretto  e  spontaneo  di
informazioni utili e di atti  con  l'autorita'  competente  di  altro
Stato Parte. 
  2. Le informazioni  e  gli  atti  ricevuti  sono  utilizzabili  nel
rispetto dei limiti indicati dall'autorita'  competente  dello  Stato
Parte. 
  3. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  78  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 78 delle norme di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale
          cosi' recita: 
              «Art. 78  (Acquisizione  di  atti  di  un  procedimento
          penale straniero). - 1. La documentazione  di  atti  di  un
          procedimento  penale  compiuti  da  autorita'   giudiziaria
          straniera puo' essere acquisita a norma dell'art.  238  del
          codice. 
              2. Gli  atti  non  ripetibili  compiuti  dalla  polizia
          straniera possono essere acquisiti  nel  fascicolo  per  il
          dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo  l'esame
          testimoniale  dell'autore  degli  stessi,  compiuto   anche
          mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.». 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          28 luglio 1989, n. 271, si veda nelle note alle premesse.