Art. 9 Scambio spontaneo di informazioni 1. E' consentito, nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento amministrativo, lo scambio diretto e spontaneo di informazioni utili e di atti con l'autorita' competente di altro Stato Parte. 2. Le informazioni e gli atti ricevuti sono utilizzabili nel rispetto dei limiti indicati dall'autorita' competente dello Stato Parte. 3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 78 (Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero). - 1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorita' giudiziaria straniera puo' essere acquisita a norma dell'art. 238 del codice. 2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.». - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si veda nelle note alle premesse.