IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante  riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, ed in particolare i commi 180,  181
lettera h), 182 e 184; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104,  recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione  amministrativa  e  successive  modificazioni  ed  in
particolare l'articolo 20; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado, come modificata  dalla  legge
11 gennaio 2007, n. 1; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente  disposizioni  in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e delle competenze  relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante norme  in  materia  di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  2011,  n.  71,  recante
ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo
14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.  13  concernete  la
definizione delle norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti  non  formali  e
formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di
certificazione delle competenze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1985,
n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la
Conferenza episcopale italiana  per  l'insegnamento  della  religione
cattolica nelle scuole pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  21
novembre 2007, n. 235, concernente lo  statuto  delle  studentesse  e
degli studenti della scuola secondaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di
studio di istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme
vigenti per la valutazione degli alunni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale  di  valutazione
in materia di istruzione e formazione»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  7  ottobre
2010 n. 211, concernente Regolamento  recante  indicazioni  nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento  concernenti  le
attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi  previsti
per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  89,  in  relazione
all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del  16  novembre  2012  n.  254,  Regolamento  recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
  Considerato che l'articolo 1, commi 180, 181 e 182, della legge  n.
107 del 2015, delega il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
alla codificazione  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
istruzione; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'articolo 1,  comma  181,
lettera h), della predetta legge n. 107  del  2015,  a  disciplinare,
sulla base dei principi e dei criteri  direttivi  ivi  declinati,  il
riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni  e
iniziative scolastiche italiane all'estero; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella
seduta del 9 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e
le finalita' individuate dalla legge 13 luglio 2015 n. 107,  riordina
e  adegua  la  normativa  in  materia  di  istituzioni  e  iniziative
scolastiche italiane all'estero attuando  un  effettivo  e  sinergico
coordinamento  tra  il  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione   internazionale   e   il   Ministero    dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca nella gestione della rete scolastica
e nella promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  del
          28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  180  e  181,
          lettera h), della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante
          «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
          delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative
          vigenti», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  15  luglio
          2015, n. 162, S.O.: 
              «180.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,   entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          provvedere  al  riordino,  alla  semplificazione   e   alla
          codificazione delle disposizioni legislative in materia  di
          istruzione, anche in coordinamento con le  disposizioni  di
          cui alla presente legge». 
              «181. I decreti legislativi di cui al  comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'art. 20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
              (Omissis); 
              h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in
          materia di istituzioni e  iniziative  scolastiche  italiane
          all'estero al fine di realizzare un effettivo  e  sinergico
          coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e  della
          cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca nella gestione della  rete
          scolastica  e  della  promozione  della   lingua   italiana
          all'estero attraverso: 1)  la  definizione  dei  criteri  e
          delle modalita' di selezione, destinazione e permanenza  in
          sede del personale docente e amministrativo; 
              2) la revisione del trattamento economico del personale
          docente e amministrativo; 
              3)  la  previsione  della  disciplina   delle   sezioni
          italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 
              4) la revisione della disciplina  dell'insegnamento  di
          materie  obbligatorie  secondo  la  legislazione  locale  o
          l'ordinamento scolastico italiano da affidare a  insegnanti
          a contratto locale»; 
              «182. I decreti legislativi di cui al  comma  180  sono
          adottati  su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze nonche' con gli altri Ministri  competenti,  previo
          parere della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni. Gli schemi dei decreti sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  da   parte   delle
          commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili  finanziari,  che  si  esprimono  nel  termine   di
          sessanta giorni dalla  data  di  trasmissione,  decorso  il
          quale i decreti possono comunque  essere  adottati.  Se  il
          termine previsto per  l'espressione  del  parere  da  parte
          delle commissioni parlamentari scade nei trenta giorni  che
          precedono la scadenza del  termine  per  l'esercizio  della
          delega  previsto   al   comma   180,   o   successivamente,
          quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 
              (Omissis)». 
              «184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  180,  nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  e  con   la
          procedura  previsti  dai  commi  181  e  182  del  presente
          articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
          e correttive dei decreti medesimi. 
              (Omissis)». 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967,  n.  18,  recante  «Ordinamento  dell'Amministrazione
          degli  affari  esteri»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, S.O. 
              -  La  legge  5  febbraio   1992,   n.   104,   recante
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone handicappate»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - La legge 15 marzo 1997, n.  59,  recante  «Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la  semplificazione  amministrativa»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  marzo  1997,  n.
          63, S.O. 
              -  La  legge  10  dicembre  1997,   n.   425,   recante
          «Disposizioni  per  la  riforma  degli   esami   di   Stato
          conclusivi dei corsi di  studio  di  istruzione  secondaria
          superiore»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          dicembre 1997, n. 289, S.O. 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per  la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,
          recante «Definizione delle  norme  generali  relative  alla
          scuola dell'infanzia e al primo  ciclo  dell'istruzione,  a
          norma dell'art. 1 della legge 28 marzo  2003,  n.  53»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo  2004,  n.  51,
          S.O. 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          recante  «Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28  marzo  2003,  n.  53»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. 
              - La legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni
          in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
          di istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in
          materia di raccordo tra la scuola  e  le  universita'»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10,
          S.O. 
              - Il decreto-legge 7 settembre 2007,  n.  147,  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2007-2008 ed in  materia  di  concorsi
          per ricercatori universitari», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 7 settembre 2007, n. 208, ed e' stato  convertito
          con modificazioni dalla legge  25  ottobre  2007,  n.  176,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  2007,  n.
          250. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  2  e  3  del
          decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   recante
          «Disposizioni  urgenti   in   materia   di   istruzione   e
          universita'»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   1°
          settembre 2008, n. 204, convertito con modificazioni  dalla
          legge 30 ottobre 2008, n. 169,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 ottobre 2008, n. 256: 
              «Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere
          dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009,  oltre  ad  una
          sperimentazione  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  11   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono  attivate  azioni  di
          sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
          all'acquisizione  nel  primo  e  nel   secondo   ciclo   di
          istruzione delle conoscenze e delle competenze  relative  a
          «Cittadinanza  e  Costituzione»,  nell'ambito  delle   aree
          storico-geografica  e  storico-sociale  e  del  monte   ore
          complessivo previsto per  le  stesse.  Iniziative  analoghe
          sono avviate nella scuola dell'infanzia. 
              1-bis.  Al  fine  di  promuovere  la   conoscenza   del
          pluralismo    istituzionale,    definito    dalla     Carta
          costituzionale, sono altresi' attivate  iniziative  per  lo
          studio degli statuti regionali delle regioni  ad  autonomia
          ordinaria e speciale. 
              2. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede
          entro  i  limiti  delle  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
              «Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
          n. 249, e successive modificazioni, in materia di  diritti,
          doveri e sistema disciplinare degli studenti  nelle  scuole
          secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado,  in  sede  di
          scrutinio   intermedio   e   finale   viene   valutato   il
          comportamento di ogni studente durante tutto il periodo  di
          permanenza nella sede scolastica, anche in  relazione  alla
          partecipazione alle attivita' ed agli interventi  educativi
          realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori  della
          propria sede. 
              1-bis. Le somme iscritte  nel  conto  dei  residui  del
          bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito  di  quanto
          disposto dall'art.  1,  commi  28  e  29,  della  legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,  non
          utilizzate alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato   per   essere   destinate   al
          finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e  la
          messa in sicurezza  degli  istituti  scolastici  ovvero  di
          impianti e strutture  sportive  dei  medesimi.  Al  riparto
          delle risorse,  con  l'individuazione  degli  interventi  e
          degli  enti  destinatari,  si  provvede  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in  coerenza  con  apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2008/2009,  la
          valutazione  del  comportamento  e'   effettuata   mediante
          l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 
              3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,
          attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
          alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
          inferiore a sei decimi, la  non  ammissione  al  successivo
          anno di corso  o  all'esame  conclusivo  del  ciclo.  Ferma
          l'applicazione  della  presente  disposizione   dall'inizio
          dell'anno scolastico di cui al comma  2,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          sono specificati i criteri per correlare la  particolare  e
          oggettiva gravita' del comportamento al  voto  inferiore  a
          sei decimi, nonche'  eventuali  modalita'  applicative  del
          presente articolo». 
              «Art. 3 (Valutazione del  rendimento  scolastico  degli
          studenti).  -  1.  Dall'anno  scolastico  2008/2009,  nella
          scuola primaria la valutazione periodica ed  annuale  degli
          apprendimenti  degli  alunni  e  la  certificazione   delle
          competenze  da  essi  acquisite  sono  effettuati  mediante
          l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate  con
          giudizio  analitico  sul  livello  globale  di  maturazione
          raggiunto dall'alunno. 
              1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con  decisione
          assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla
          classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati  da
          specifica motivazione. 
              2.  Dall'anno  scolastico   2008/2009,   nella   scuola
          secondaria di  primo  grado  la  valutazione  periodica  ed
          annuale   degli   apprendimenti   degli   alunni    e    la
          certificazione delle competenze da essi  acquisite  nonche'
          la valutazione dell'esame finale del ciclo sono  effettuate
          mediante  l'attribuzione  di  voti  numerici  espressi   in
          decimi. 
              3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi
          alla  classe  successiva,  ovvero  all'esame  di  Stato   a
          conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
          decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un
          voto non inferiore a sei decimi in  ciascuna  disciplina  o
          gruppo di discipline. 
              3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito
          dal seguente: "4. L'esito dell'esame conclusivo  del  primo
          ciclo e espresso con valutazione complessiva  in  decimi  e
          illustrato con una certificazione analitica  dei  traguardi
          di  competenza  e  del  livello  globale   di   maturazione
          raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma  gli  studenti
          che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi". 
              4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto  legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e' abrogato. 
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          si provvede al coordinamento delle  norme  vigenti  per  la
          valutazione  degli  studenti,  tenendo  conto   anche   dei
          disturbi specifici di  apprendimento  e  della  disabilita'
          degli  alunni,  e  sono   stabilite   eventuali   ulteriori
          modalita' applicative del presente articolo». 
              - La legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme
          in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
          scolastico», e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          ottobre 2010, n. 244, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  3  febbraio  2011,  n.  71,
          recante «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari,  ai
          sensi dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005,
          n. 246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13  maggio
          2011, n. 110, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,
          recante «Definizione delle norme  generali  e  dei  livelli
          essenziali  delle  prestazioni   per   l'individuazione   e
          validazione degli apprendimenti non formali e  informali  e
          degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di
          certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi
          58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1985, n. 751, recante «Esecuzione dell'intesa  tra
          l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza  episcopale
          italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle
          scuole pubbliche», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 dicembre 1985, n. 299. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  giugno
          1998, n. 249, recante «Regolamento recante lo statuto delle
          studentesse e degli studenti della scuola  secondaria»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23  luglio
          1998, n. 323, recante «Regolamento recante disciplina degli
          esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
          secondaria superiore, a norma dell'art. 1  della  legge  10
          dicembre  1997,  n.  425»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 settembre 1998, n. 210. 
              - Il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  marzo
          1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
          di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai   sensi
          dell'art.  21  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno
          2009, n. 122, recante  «Regolamento  recante  coordinamento
          delle norme vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e
          ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi  degli
          articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19  agosto
          2009, n. 191. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87, recante  «Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino degli istituti professionali,  a  norma  dell'art.
          64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15  giugno
          2010, n. 137. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88, recante  «Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010,  n.  89,  recante  «Regolamento   recante   revisione
          dell'assetto ordinamentale, organizzativo e  didattico  dei
          licei a norma dell'art. 64, comma 4, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale  di
          valutazione in materia  di  istruzione  e  formazione»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22
          agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme  in
          materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi
          dell'art. 1, comma 622, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31  agosto
          2007, n. 202. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 7 ottobre  2010,  n.  211,
          recante   «Regolamento   recante   indicazioni    nazionali
          riguardanti  gli  obiettivi  specifici   di   apprendimento
          concernenti le attivita' e gli  insegnamenti  compresi  nei
          piani degli studi previsti per i percorsi  liceali  di  cui
          all'art. 10, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione  all'art.  2,
          commi 1 e 3, del medesimo regolamento», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2010, n. 291. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n.  254,
          recante «Regolamento recante indicazioni nazionali  per  il
          curricolo della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo
          d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del
          Presidente della Repubblica  20  marzo  2009,  n.  89»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti alla legge 13 luglio 2015, n.  107,
          si vedano le note alle premesse.