Art. 11 
 
                            Enti gestori 
 
  1. Le iniziative di cui all'articolo 10 possono  essere  realizzate
da enti gestori non aventi fine di lucro attivi  nella  diffusione  e
promozione  della  lingua  e  della  cultura  italiana   nel   mondo,
costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla
normativa locale. 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale sostiene le iniziative di cui all'articolo 10 promosse
dagli enti gestori di cui al comma 1.