Art. 12 
 
                              Lettorati 
 
  1. Nell'ambito del contingente di  cui  all'articolo  18  comma  1,
possono essere  inviati  lettori  presso  universita'  e  istituzioni
scolastiche  straniere,  i  quali  collaborano  alle   attivita'   di
insegnamento, di assistenza agli studenti e  di  ricerca  nell'ambito
della lingua e della cultura italiana. 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale puo' incaricare i lettori  di  svolgere  attivita'  di
promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a  quelle
di  cui  al  comma  1,  sulla  base  di  direttive  della  competente
rappresentanza diplomatica  e  in  collaborazione  con  gli  istituti
italiani   di   cultura.   Dette    attivita'    possono    includere
l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e
cultura italiana organizzati da  istituti  italiani  di  cultura,  da
rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari,  lo  sviluppo  dei
rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento  alle  borse  di
studio e agli scambi giovanili. 
  3. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e  della  ricerca,
sentito  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, puo'  collaborare  con  universita'  straniere  nella
selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare
l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.