Art. 3 Articolazione e coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo 1. Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in: a) scuole statali all'estero; b) scuole paritarie all'estero; c) altre scuole italiane all'estero; d) associazione delle scuole italiane all'estero; e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero; f) lettorati. 2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia, formata da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che assicura, mediante riunioni periodiche, il coordinamento strategico del sistema della formazione italiana nel mondo. 3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre all'azione svolta mediante le scuole statali all'estero, puo' sostenere le scuole europee di cui all'articolo 35 e le attivita' di cui al comma 1 promosse da soggetti pubblici o privati, anche stranieri, inclusi gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo. 4. I soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo si raccordano con la rete diplomatica e consolare, con gli istituti di cultura e con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nella promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sulla base di piani Paese pluriennali che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realta' locali.