Art. 4 Scuole statali all'estero 1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole statali all'estero. 2. Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, puo' autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio conseguiti e' riconosciuto valore legale. 3. Ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Le realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano. Per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 107 del 2015 e per assicurare la continuita' delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato, il piano e' trasmesso per il tramite del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 13, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli esiti della verifica».