Art. 5 
 
              Gestione delle scuole statali all'estero 
 
  1. A ciascuna scuola statale all'estero e' assegnato  un  dirigente
scolastico. In caso di assenza o  di  impedimento  dello  stesso,  le
funzioni sono temporaneamente svolte da un  docente  individuato  dal
dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio  consolare  o
della rappresentanza diplomatica. Il predetto  docente  e'  esonerato
dall'insegnamento limitatamente al periodo di assenza  o  impedimento
del dirigente scolastico purche' sostituito da un  docente  destinato
al potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali
di cui all'articolo 18, comma 1. 
  2. La gestione amministrativa  e  contabile  delle  scuole  statali
all'estero  e'   regolata   dalle   disposizioni   applicabili   alle
rappresentanze   diplomatiche.   I   poteri   attribuiti   da   dette
disposizioni ai  commissari  amministrativi  e  ai  capi  di  ufficio
all'estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei  servizi
generali ed amministrativi e  dal  dirigente  scolastico.  I  bilanci
preventivi e consuntivi, nei quali e' data specifica  evidenza  delle
gestioni  provenienti   dalle   casse   scolastiche,   sono   inviati
all'ufficio  consolare  competente,  che,  nel  termine  di  quindici
giorni, li inoltra, con il  proprio  motivato  parere,  al  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.