Art. 8 Associazione delle scuole 1. Le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare in forma associata azioni volte all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilita' degli studenti in eta' scolare da e verso l'Italia.