Art. 9 Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo 1. In conformita' con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, puo' avviare forme di cooperazione e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero. 3. Nell'ambito delle scuole statali all'estero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, puo' organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale.