IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 3, 30,  31,  32,  33,  34,76,  87  e  117  della
Costituzione; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a  New  York  il  13
dicembre 2006; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed  esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita'»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i  commi  180  e
181, lettera c); 
  Vista la legge 5  ottobre  1990,  n.  295,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291,  e
successive modificazioni, in materia  di  revisione  delle  categorie
delle  minorazioni  e  malattie  invalidanti»   ed   in   particolare
l'articolo 1; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 139 e seguenti; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Vista la legge 9 gennaio 2004, n.  4,  recante:  «Disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»; 
  Visto  il  decreto-legge   1°   luglio   2009,   n.   78,   recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini»,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  ed  in
particolare l'articolo 20; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 10; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante  «Disposizioni
urgenti  per   la   stabilizzazione   finanziaria»   convertito   con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in  particolare
l'articolo 19; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni»; 
  Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112,  recante:  «Disposizioni  in
materia di assistenza in favore delle persone con  disabilita'  grave
prive del sostegno familiare»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1  della  legge
22 luglio 1975, n. 382»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  febbraio  1994
recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti  delle
unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 28 luglio 2016, n. 162; 
  Vista la Classificazione internazionale  del  funzionamento,  della
disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione  mondiale  della
sanita', approvata  con  risoluzione  dell'Assemblea  mondiale  della
sanita' il 22 maggio 2001; 
  Considerato che l'articolo l, commi 180, 181 e 182, della legge  n.
107 del 2015, delega il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
alla codificazione  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
istruzione; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'articolo l,  comma  181,
lettera c), della predetta legge n. 107  del  2015,  a  disciplinare,
sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati,  anche
il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di  inclusione
scolastica  conseguente  alle  innovazioni  introdotte  dal  presente
decreto; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 9 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. L'inclusione scolastica: 
    a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e  gli  alunni,  le
studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni  educativi
e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate
allo sviluppo  delle  potenzialita'  di  ciascuno  nel  rispetto  del
diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella
prospettiva della migliore qualita' di vita; 
    b) si realizza nell'identita' culturale, educativa,  progettuale,
nell'organizzazione e nel curricolo  delle  istituzioni  scolastiche,
nonche' attraverso la definizione  e  la  condivisione  del  progetto
individuale  fra  scuole,  famiglie  e  altri  soggetti,  pubblici  e
privati, operanti sul territorio; 
    c) e' impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita'
scolastica  le   quali,   nell'ambito   degli   specifici   ruoli   e
responsabilita', concorrono ad assicurare il successo formativo delle
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse
e degli studenti. 
  2. Il presente decreto promuove la partecipazione  della  famiglia,
nonche' delle associazioni di riferimento,  quali  interlocutori  dei
processi di inclusione scolastica e sociale. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riportano gli articoli, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 117
          e   118   della   Costituzione   approvata   dall'Assemblea
          Costituente  il  22  dicembre  1947,  promulgata  dal  Capo
          provvisorio dello Stato il  27  dicembre  1947,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione
          straordinaria: 
              «Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita'  sociale
          e sono eguali davanti  alla  legge,  senza  distinzione  di
          sesso, di razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e la uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese. 
              (Omissis).» 
              «Art. 30. E' dovere e diritto  dei  genitori  mantenere
          istruire ed educare  i  figli,  anche  se  nati  fuori  del
          matrimonio. 
              Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
          a che siano assolti i loro compiti. 
              La legge assicura ai figli nati  fuori  dal  matrimonio
          ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i  diritti
          dei membri della famiglia legittima. 
              La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
          paternita'. 
              Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche  e
          altre  provvidenze   la   formazione   della   famiglia   e
          l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo
          alle famiglie numerose. 
              Protegge la maternita' e  l'infanzia  e  la  gioventu',
          favorendo gli istituti necessari a tale scopo 
              Art.  32.  La  Repubblica   tutela   la   salute   come
          fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse   della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
              Nessuno  puo'  essere  obbligato   a   un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana. 
              Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
          l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
              Art. 34. La scuola e' aperta a tutti. 
              L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
          e' obbligatoria e gratuita. 
              I capaci e meritevoli, anche se privi di  mezzi,  hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. 
              La Repubblica rende effettivo questo diritto con  borse
          di studio assegni alle famiglie ed altre  provvidenze,  che
          devono essere attribuite per concorso. 
              (Omissis).» 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato. 
              Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai
          Comuni salvo che,  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'articolo 117, e  disciplina  inoltre
          forme di intesa e coordinamento nella materia della  tutela
          dei beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». 
              - La legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed  esecuzione
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta  a
          New   York   il   13   dicembre    2006    e    istituzione
          dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle  persone
          con disabilita'» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          marzo 2009, n. 61. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O. 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riportano i commi 180, 181 lettera c) della  legge
          13  luglio  2015  n.  107,  recante  «Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino   delle   disposizioni    legislative    vigenti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
                «180. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          provvedere  al  riordino,  alla  semplificazione   e   alla
          codificazione delle disposizioni legislative in materia  di
          istruzione, anche in coordinamento con le  disposizioni  di
          cui alla presente legge. 
                181. I decreti legislativi di cui al comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
              (Omissis). 
                c)  promozione   dell'inclusione   scolastica   degli
          studenti con disabilita' e riconoscimento delle  differenti
          modalita' di comunicazione attraverso: 
                  1) la ridefinizione del ruolo del personale docente
          di sostegno al fine  di  favorire  l'inclusione  scolastica
          degli   studenti   con   disabilita',   anche    attraverso
          l'istituzione   di   appositi   percorsi   di    formazione
          universitaria; 
                  2) la revisione  dei  criteri  di  inserimento  nei
          ruoli per il sostegno didattico, al fine  di  garantire  la
          continuita'  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          disabilita', in modo da rendere possibile allo studente  di
          fruire dello stesso insegnante  di  sostegno  per  l'intero
          ordine o grado di istruzione; 
                  3) l'individuazione dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto  conto
          dei diversi livelli di competenza istituzionale; 
              4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione  e
          la valutazione dell'inclusione scolastica; 
              5) la revisione delle modalita' e dei criteri  relativi
          alla certificazione, che deve essere volta a individuare le
          abilita' residue al fine di poterle  sviluppare  attraverso
          percorsi individuati di concerto con tutti gli  specialisti
          di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono
          gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli  3
          e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  della  legge  8
          ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi  di  lavoro
          per  l'integrazione  e   l'inclusione   o   agli   incontri
          informali; 
              6) la revisione e la razionalizzazione degli  organismi
          operanti   a   livello   territoriale   per   il   supporto
          all'inclusione; 
              7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale  e
          in servizio per i dirigenti  scolastici  e  per  i  docenti
          sugli   aspetti   pedagogico-didattici   e    organizzativi
          dell'integrazione scolastica; 
              8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,
          rispetto alle  specifiche  competenze,  sull'assistenza  di
          base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali
          relativi al processo di integrazione scolastica; 
              9)  la  previsione   della   garanzia   dell'istruzione
          domiciliare per gli alunni che si trovano nelle  condizioni
          di cui all'articolo 12, comma 9,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 5  ottobre  1990,
          n.  295  (Modifiche  ed  integrazioni  all'articolo  3  del
          decreto-legge 30  maggio  1988,  n.  173,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  26  luglio  1988,  n.  291,  e
          successive modificazioni, in  materia  di  revisione  delle
          categorie  delle  minorazioni  e   malattie   invalidanti),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  20  ottobre  1990,  n.
          246: 
              «Art. 1. 1. Gli  accertamenti  sanitari  relativi  alle
          domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita'
          d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970,  n.
          381 , e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970
          n. 382 , e successive modificazioni, alla  legge  30  marzo
          1971, n. 118 , e successive modificazioni, e alla legge  11
          febbraio 1980, n. 18  ,  come  modificata  dalla  legge  21
          novembre 1988, n. 508 , nonche' gli  accertamenti  sanitari
          relativi alle domande per usufruire di benefici diversi  da
          quelli  innanzi  indicati  sono  effettuati  dalle   unita'
          sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia
          dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  1988,
          n. 291, e dall'articolo 6-bis, comma 1,  del  decreto-legge
          25 novembre 1989, n. 382 , convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  25  gennaio  1990,   n.   8,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Nell'ambito  di  ciascuna  unita'  sanitaria  locale
          operano  una  o  piu'  commissioni  mediche  incaricate  di
          effettuare gli  accertamenti.  Esse  sono  composte  da  un
          medico  specialista  in  medicina  legale  che  assume   le
          funzioni di presidente e da due medici di  cui  uno  scelto
          prioritariamente  tra  gli  specialisti  in  medicina   del
          lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i
          medici dipendenti o convenzionati  della  unita'  sanitaria
          locale territorialmente competente. 
              3. Le commissioni di cui al comma 2 sono  di  volta  in
          volta  integrate  con  un  sanitario   in   rappresentanza,
          rispettivamente, dell'Associazione nazionale  dei  mutilati
          ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi,  dell'Ente
          nazionale per la protezione e l'assistenza ai  sordomuti  e
          dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed
          adulti subnormali, ogni qualvolta  devono  pronunciarsi  su
          invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 
              4.  In  sede  di  accertamento  sanitario,  la  persona
          interessata puo' farsi  assistere  dal  proprio  medico  di
          fiducia. 
              5. Le domande giacenti presso  le  commissioni  mediche
          periferiche per  le  pensioni  di  guerra  e  d'invalidita'
          civile alla data di entrata in vigore della presente  legge
          devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma  2
          entro trenta giorni, e devono  essere  definite  da  queste
          ultime entro un anno dalla data  della  trasmissione  degli
          atti. 
              6. Il Ministro del tesoro, entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  determina
          con proprio decreto il modello di domanda da presentare  al
          fine di ottenere l'invalidita' civile, e le caratteristiche
          della   certificazione   che   deve   essere   allegata   a
          dimostrazione della presunta invalidita'. 
              7.  Copia  dei  verbali  di  visita  conseguenti   agli
          accertamenti sanitari di cui  al  comma  1  sono  trasmessi
          dalle unita' sanitarie locali alla  competente  commissione
          medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita'
          civile. Decorsi sessanta giorni dalla  data  di  ricezione,
          debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che
          l'anzidetta   commissione   abbia   chiesto,    indicandone
          esplicita  e  dettagliata  motivazione  medico-legale,   la
          sospensione della procedura per ulteriori accertamenti,  da
          effettuare tramite la  stessa  unita'  sanitaria  locale  o
          mediante visita diretta  dell'interessato  da  parte  della
          commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita
          sono  trasmessi  dalle   unita'   sanitarie   locali   alla
          competente  prefettura  per   gli   ulteriori   adempimenti
          necessari per la  concessione  delle  provvidenze  previste
          dalla legge. 
              8. Contro gli accertamenti  sanitari  effettuati  dalle
          unita' sanitarie locali di  cui  al  comma  1,  contro  gli
          eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti  dalla
          commissione indicata al comma 7,  gli  interessati  possono
          presentare, entro sessanta giorni dalla  notifica,  ricorso
          in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro
          centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore
          e d'invalidita' civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del
          decreto-legge 30 maggio  1988,  n.  173  ,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.  Avverso
          la decisione del Ministro del tesoro e' ammessa  la  tutela
          giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. 
              9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro -
          Direzione generale dei servizi vari  e  delle  pensioni  di
          guerra - per  l'effettuazione  delle  verifiche  intese  ad
          accertare  la  permanenza  dei  requisiti  prescritti   per
          usufruire della pensione, dell'assegno  o  dell'indennita',
          di cui all'articolo  3,  comma  10,  del  decreto-legge  30
          maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26 luglio 1988, n. 291. 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione relative  alle
          scuole di ogni ordine e grado» e successive  modificazioni,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio  1994,  n.
          115, S.O. decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
              - Si riporta l'articolo 139 del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 112 , recante «Conferimento  di  funzioni  e
          compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo
          1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
          1998, n. 92, S.O. 
                «Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni).
          - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137  del  presente
          decreto  legislativo,  ai  sensi  dell'articolo  128  della
          Costituzione sono attribuiti alle  province,  in  relazione
          all'istruzione  secondaria  superiore,  e  ai  comuni,   in
          relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e
          le funzioni concernenti: 
              a)  l'istituzione,  l'aggregazione,  la  fusione  e  la
          soppressione di scuole in  attuazione  degli  strumenti  di
          programmazione; 
              b) la redazione dei piani di organizzazione della  rete
          delle istituzioni scolastiche; 
              c) i servizi di supporto organizzativo del servizio  di
          istruzione per gli alunni con handicap o in  situazione  di
          svantaggio; 
              d) il piano di utilizzazione degli  edifici  e  di  uso
          delle   attrezzature,   d'intesa   con    le    istituzioni
          scolastiche; 
              e)  la  sospensione  delle  lezioni  in  casi  gravi  e
          urgenti; 
              f) le iniziative e le attivita' di promozione  relative
          all'ambito delle funzioni conferite; 
              g) la costituzione, i controlli  e  la  vigilanza,  ivi
          compreso   lo   scioglimento,   sugli   organi   collegiali
          scolastici a livello territoriale. 
              2. I comuni, anche in collaborazione con  le  comunita'
          montane e le province, ciascuno in relazione  ai  gradi  di
          istruzione  di  propria   competenza,   esercitano,   anche
          d'intesa  con  le   istituzioni   scolastiche,   iniziative
          relative a: 
              a) educazione degli adulti; 
              b) interventi integrati di  orientamento  scolastico  e
          professionale; 
              c) azioni tese a realizzare  le  pari  opportunita'  di
          istruzione; 
              d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere  la
          coerenza e la continuita' in verticale e orizzontale tra  i
          diversi gradi e ordini di scuola; 
              e) interventi perequativi; 
              f)   interventi   integrati   di   prevenzione    della
          dispersione scolastica e di educazione alla salute. 
              3.  La  risoluzione  dei  conflitti  di  competenze  e'
          conferita alle province, ad  eccezione  dei  conflitti  tra
          istituzioni  della  scuola  materna  e  primaria,  la   cui
          risoluzione e' conferita ai comuni. 
              - La legge 8 novembre  2000,  n.  328,  recante  «Legge
          quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
          interventi e servizi sociali» e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O. 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per  la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67. 
              - La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante  «Disposizioni
          per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
          informatici» e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          gennaio 2004, n. 13. 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          recante  «Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni sul secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
          istruzione  e  formazione»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 20 del decreto-legge 1°  luglio
          2009, n.  78,  recante  «Provvedimenti  anticrisi,  nonche'
          proroga di termini», convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n.  102»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150: 
              «Art.  20  (Contrasto  alle   frodi   in   materia   di
          invalidita' civile). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2010
          ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'  le
          Commissioni mediche delle  Aziende  sanitarie  locali  sono
          integrate  da  un   medico   dell'INPS   quale   componente
          effettivo.  In  ogni  caso  l'accertamento  definitivo   e'
          effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del  presente
          articolo l'INPS medesimo si avvale  delle  proprie  risorse
          umane, finanziarie  e  strumentali,  anche  attraverso  una
          razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  30
          marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del
          26  maggio  2007,  concernente   il   trasferimento   delle
          competenze residue  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze all'INPS. 
              2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei  requisiti
          sanitari nei confronti dei titolari di invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
          caso di comprovata insussistenza dei  prescritti  requisiti
          sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del  Regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          settembre 1994, n. 698. Per il  triennio  2010-2012  l'INPS
          effettua, con le risorse umane  e  finanziarie  previste  a
          legislazione  vigente,  in  via  aggiuntiva   all'ordinaria
          attivita' di accertamento della  permanenza  dei  requisiti
          sanitari e reddituali, un programma  di  100.000  verifiche
          per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue  per  ciascuno
          degli anni 2011  e  2012  nei  confronti  dei  titolari  di
          benefici economici di invalidita' civile. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte  ad
          ottenere i  benefici  in  materia  di  invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile,  handicap  e  disabilita',
          complete della certificazione medica attestante  la  natura
          delle infermita'  invalidanti,  sono  presentate  all'INPS,
          secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo.  L'Istituto
          trasmette, in tempo reale e in via telematica,  le  domande
          alle Aziende Sanitarie Locali. 
              4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della
          salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e  non
          oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge   di   conversione   del   presente   decreto,   sono
          disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate
          all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni
          concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita'
          civile,  sordita'  civile,  handicap  e  disabilita'.   Nei
          sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS
          apposita    convenzione    che    regola    gli     aspetti
          tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la
          gestione del procedimento per l'erogazione dei  trattamenti
          connessi allo stato di invalidita' civile. 
              5. All'articolo  10,  comma  6,  del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»; 
              b) nel secondo periodo sono soppresse  le  parole  «sia
          presso gli uffici dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 11 del regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.
          1611, sia»; 
              c) nel terzo  periodo  sono  soppresse  le  parole  «e'
          litisconsorte necessario ai  sensi  dell'articolo  102  del
          codice di procedura civile e». 
              5-bis.  Dopo  il  comma  6  dell'   articolo   10   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  come
          modificato dal comma 5 del presente articolo,  e'  inserito
          il seguente: 
                «6-bis.  Nei  procedimenti   giurisdizionali   civili
          relativi   a   prestazioni   sanitarie   previdenziali   ed
          assistenziali,  nel  caso  in  cui  il  giudice  nomini  un
          consulente tecnico  d'ufficio,  alle  indagini  assiste  un
          medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di
          nullita', del consulente nominato  dal  giudice,  il  quale
          provvede ad inviare  apposita  comunicazione  al  direttore
          della sede provinciale dell'INPS  competente.  Al  predetto
          componente competono le facolta' indicate nel secondo comma
          dell'articolo  194  del   codice   di   procedura   civile.
          Nell'ipotesi di sentenze di  condanna  relative  a  ricorsi
          depositati a far data dal  1°  aprile  2007  a  carico  del
          Ministero dell'Economia e delle Finanze o del  medesimo  in
          solido  con  l'INPS,  all'onere  delle  spese  legali,   di
          consulenza tecnica o del beneficio  assistenziale  provvede
          comunque l'INPS.». 
              6. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  delle
          presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione  con
          il  compito  di  aggiornare  le  tabelle  indicative  delle
          percentuali dell'invalidita'  civile,  gia'  approvate  con
          decreto  del  Ministro  della  sanita'  5  febbraio   1992,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  1992,  e   successive
          modificazioni.  Lo  schema  di  decreto  che   apporta   le
          eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente
          comma  e'  trasmesso  alle  Camere  per  il  parere   delle
          Commissioni competenti per materia.  Dalla  attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              - La legge 8 ottobre 2010, n. 170,  recante  «Norme  in
          materia di disturbi specifici di  apprendimento  in  ambito
          scolastico»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          ottobre 2010, n. 244. 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 31  maggio
          2010,  n.  78,  recante  «Misure  urgenti  in  materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010,
          n. 125, S.O.: 
              «Art.  10  (Riduzione  della  spesa   in   materia   di
          invalidita'). - 1. 
              2. Alle  prestazioni  di  invalidita'  civile,  cecita'
          civile, sordita' civile,  handicap  e  disabilita'  nonche'
          alle prestazioni di invalidita' a  carattere  previdenziale
          erogate  dall'INPS   si   applicano,   limitatamente   alle
          risultanze degli accertamenti di natura  medico-legale,  le
          disposizioni dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  23
          febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo  55,  comma  5,  della
          legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              3.  Fermo  quanto  previsto  dal  codice  penale,  agli
          esercenti una professione  sanitaria  che  intenzionalmente
          attestano falsamente uno stato di malattia o  di  handicap,
          cui consegua  il  pagamento  di  trattamenti  economici  di
          invalidita'  civile,  cecita'  civile,   sordita'   civile,
          handicap e disabilita' successivamente  revocati  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  21  settembre  1994,  n.  698   per   accertata
          insussistenza  dei  prescritti   requisiti   sanitari,   si
          applicano le disposizioni di cui al comma  1  dell'articolo
          55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
          e successive modificazioni. Nei casi  di  cui  al  presente
          comma  il  medico,  ferme  la  responsabilita'   penale   e
          disciplinare  e  le  relative  sanzioni,  e'  obbligato   a
          risarcire  il  danno   patrimoniale,   pari   al   compenso
          corrisposto  a   titolo   di   trattamenti   economici   di
          invalidita'  civile,  cecita'  civile,   sordita'   civile,
          handicap  e  disabilita'  nei  periodi  per  i  quali   sia
          accertato il godimento da parte del relativo  beneficiario,
          nonche' il danno all'immagine subiti  dall'amministrazione.
          Gli organi competenti alla revoca sono  tenuti  ad  inviare
          copia del provvedimento alla Corte dei conti per  eventuali
          azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese le sanzioni
          disciplinari di cui al comma 3  dell'articolo  55-quinquies
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  successive
          modificazioni. 
              4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012
          nel potenziamento dei programmi di  verifica  del  possesso
          dei  requisiti  per  i   percettori   di   prestazioni   di
          invalidita' civile nel contesto della complessiva revisione
          delle procedure in materia stabilita dall'articolo  20  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al  comma
          2 dello  stesso  articolo  20  l'ultimo  periodo  e'  cosi'
          modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con
          le risorse umane  e  finanziarie  previste  a  legislazione
          vigente,  in  via  aggiuntiva  all'ordinaria  attivita'  di
          accertamento della  permanenza  dei  requisiti  sanitari  e
          reddituali, un programma di 100.000  verifiche  per  l'anno
          2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno  degli  anni
          2011  e  2012  nei  confronti  dei  titolari  di   benefici
          economici di invalidita' civile.». 
              4-bis.   Nell'ambito   dei   piani   straordinari    di
          accertamenti di verifica  nei  confronti  dei  titolari  di
          trattamenti economici di invalidita' civile previsti  dalle
          vigenti leggi,  l'INPS  e'  autorizzato,  d'intesa  con  le
          regioni,  ad  avvalersi  delle  commissioni  mediche  delle
          aziende sanitarie locali, nella composizione  integrata  da
          un medico INPS, quale componente effettivo ai  sensi  dell'
          articolo 20  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102. 
              5.  La  sussistenza  della  condizione  di  alunno   in
          situazione di handicap di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  e'  accertata  dalle
          Aziende   Sanitarie,   mediante    appositi    accertamenti
          collegiali da effettuarsi in conformita' a quanto  previsto
          dagli articoli 12 e 13 della medesima  legge.  Nel  verbale
          che accerta la sussistenza della  situazione  di  handicap,
          deve  essere   indicata   la   patologia   stabilizzata   o
          progressiva  e   specificato   l'eventuale   carattere   di
          gravita', in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3,
          comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il
          collegio   deve   tener   conto    delle    classificazioni
          internazionali dell'Organizzazione Mondiale della  Sanita'.
          I componenti del collegio che accerta la sussistenza  della
          condizione di handicap sono responsabili di ogni  eventuale
          danno erariale per il mancato rispetto di  quanto  previsto
          dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio  1992,
          n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma  5,  della
          legge  5  febbraio  1992,  n.  104  (GLH),   in   sede   di
          formulazione   del   piano   educativo    individualizzato,
          elaborano  proposte   relative   all'individuazione   delle
          risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione  del  numero
          delle ore di sostegno,  che  devono  essere  esclusivamente
          finalizzate all'educazione  e  all'istruzione,  restando  a
          carico degli  altri  soggetti  istituzionali  la  fornitura
          delle altre risorse professionali  e  materiali  necessarie
          per  l'integrazione  e  l'assistenza  dell'alunno  disabile
          richieste dal piano educativo individualizzato.». 
              - Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge  6  luglio
          2011,  n.  98,  recante  «Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria» convertito  con  modificazioni
          dalla legge  15  luglio  2011,  n.  11»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155: 
                «Art.  19  (Razionalizzazione  della  spesa  relativa
          all'organizzazione scolastica). 1. Al fine dell'attuazione,
          nei tempi stabiliti, del disposto di  cui  all'articolo  2,
          commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.  10,   i   commissari
          straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente
          un programma straordinario di reclutamento, da  concludersi
          entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS  provvedono  a
          realizzare il proprio programma di reclutamento nel  limite
          della dotazione organica dell'ente, nonche' entro il limite
          dell'80% delle proprie  entrate  correnti  complessive.  La
          decorrenza giuridica ed economica delle  assunzioni  presso
          l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data  in  cui  il
          personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in
          servizio  attivo  nelle  istituzioni   scolastiche.   Dalla
          medesima data  e'  soppresso  l'ANSAS  ed  e'  ripristinato
          l'Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione   e
          ricerca educativa  (INDIRE),  quale  ente  di  ricerca  con
          autonomia    scientifica,    finanziaria,     patrimoniale,
          amministrativa  e  regolamentare.   Sono   conseguentemente
          abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli
          ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali  e
          si raccorda anche con le regioni. 
              2.  Successivamente  alla  conclusione  del   programma
          straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE  si
          applicano i limiti  assunzionali  di  cui  all'articolo  9,
          comma  9,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              3.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  individuate,
          per  il  triennio   2012-2014,   le   risorse   finanziarie
          conseguenti agli interventi di  razionalizzazione  previsti
          dal presente articolo, iscritte nello stato  di  previsione
          del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca a legislazione vigente, da  destinare  ad  un
          apposito  fondo  da  istituire  nel   medesimo   stato   di
          previsione  finalizzato  al   finanziamento   del   sistema
          nazionale di valutazione. Le predette risorse  confluiscono
          a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le
          istituzioni   di   ricerca"   per   essere   destinate   al
          funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con  le  modalita'
          di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998. 
              4. Per garantire un processo di  continuita'  didattica
          nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione,  a  decorrere
          dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia,  la
          scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado  sono
          aggregate  in  istituti  comprensivi,  con  la  conseguente
          soppressione   delle   istituzioni   scolastiche   autonome
          costituite separatamente da direzioni didattiche  e  scuole
          secondarie  di  I  grado;  gli  istituti   compresivi   per
          acquisire l'autonomia devono essere costituiti  con  almeno
          1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni  site  nelle
          piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree  geografiche
          caratterizzate da specificita' linguistiche. 
              5. Negli anni scolastici  2012/2013  e  2013/2014  alle
          istituzioni scolastiche autonome costituite con  un  numero
          di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
          istituzioni site nelle piccole isole, nei  comuni  montani,
          nelle  aree  geografiche  caratterizzate  da   specificita'
          linguistiche,  non  possono  essere   assegnati   dirigenti
          scolastici con incarico a tempo  indeterminato.  Le  stesse
          sono conferite  in  reggenza  a  dirigenti  scolastici  con
          incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 
              5-bis. Negli anni  scolastici  2012-2013  e  2013-2014,
          alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non
          puo'  essere  assegnato  in  via  esclusiva  un  posto   di
          direttore dei servizi generali  ed  amministrativi  (DSGA);
          con decreto del Direttore generale dell'Ufficio  scolastico
          regionale competente il posto e' assegnato  in  comune  con
          altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle
          cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA  che
          ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          riconosciuta, a seguito di  specifica  sessione  negoziale,
          una indennita' mensile avente  carattere  di  spesa  fissa,
          entro il limite massimo  del  10  per  cento  dei  risparmi
          recati dal presente comma. 
              5-ter. A decorrere dall'anno  scolastico  2014-2015,  i
          criteri per la definizione  del  contingente  organico  dei
          dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
          amministrativi, nonche' per la  sua  distribuzione  tra  le
          regioni, sono  definiti  con  decreto,  avente  natura  non
          regolamentare,      del      Ministro      dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo  accordo  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, fermi restando gli obiettivi  finanziari  di
          cui ai commi 5 e 5-bis del presente  articolo.  Le  regioni
          provvedono  autonomamente  al  dimensionamento   scolastico
          sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente.  Fino
          al termine dell'anno scolastico  nel  corso  del  quale  e'
          adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5
          e 5-bis. 
              6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relativa alle scuole di ogni ordine  e  grado,  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
          dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350, e' abrogato. 
              7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le
          dotazioni organiche del personale educativo  ed  ATA  della
          scuola non devono superare la  consistenza  delle  relative
          dotazioni  organiche  dello  stesso  personale  determinata
          nell'anno    scolastico    2011/2012    in     applicazione
          dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione  di  anno,  la
          quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
          il bilancio dello Stato, a  decorrere  dall'anno  2012,  ai
          sensi del  combinato  disposto  di  cui  ai  commi  6  e  9
          dell'articolo 64 citato. 
              8. 
              9. 
              10. L'articolo 22, comma 2,  della  legge  28  dicembre
          2001, n. 448, si interpreta nel senso che il  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari deve  essere  acquisito
          ogni    volta    che    il    Ministro     dell'Istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  provvedono  alla
          modifica dei parametri sulla base dei quali e'  determinata
          la consistenza complessiva  degli  organici  del  personale
          docente ed ATA. 
              11. L'organico dei posti  di  sostegno  e'  determinato
          secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e'
          possibile istituire posti in  deroga,  allorche'  si  renda
          necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione
          scolastica.   L'organico   di   sostegno    e'    assegnato
          complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo  scopo
          costituite, tenendo conto della previsione  del  numero  di
          tali alunni in ragione della media di un docente  ogni  due
          alunni  disabili;  la  scuola  provvede  ad  assicurare  la
          necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli
          alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti  di  sostegno
          che dei docenti di classe. A tale fine,  nell'ambito  delle
          risorse assegnate per la formazione del personale  docente,
          viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
          il personale docente sulle modalita' di integrazione  degli
          alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo
          4 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  nei  casi  di
          valutazione  della  diagnosi  funzionale  costitutiva   del
          diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno
          disabile,   sono   integrate   obbligatoriamente   con   un
          rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito. 
              12. Il personale docente dichiarato, dalla  commissione
          medica  operante  presso  le  aziende   sanitarie   locali,
          permanentemente inidoneo alla propria funzione  per  motivi
          di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte,
          da presentarsi all'Ufficio scolastico  regionale  entro  30
          giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',  assume,
          con   determina   del   Direttore   generale   dell'Ufficio
          scolastico regionale competente, la qualifica di assistente
          amministrativo o tecnico. In sede  di  prima  applicazione,
          per il  personale  attualmente  collocato  fuori  ruolo  ed
          utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni  decorrono  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo  su
          posto vacante e disponibile, con priorita' nella  provincia
          di appartenenza e tenendo conto  delle  sedi  indicate  dal
          richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale
          mediante assegno personale riassorbibile con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo  conseguiti.  Le
          immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico
          sono  comunque  effettuate   nell'ambito   del   piano   di
          assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. 
              13. Il personale di cui al comma 12  che  non  presenti
          l'istanza ivi prevista o  la  cui  istanza  non  sia  stata
          accolta per carenza di posti  disponibili,  e'  soggetto  a
          mobilita'         intercompartimentale,         transitando
          obbligatoriamente nei ruoli  del  personale  amministrativo
          delle Amministrazioni dello  Stato,  delle  Agenzie,  degli
          enti pubblici non economici  e  delle  universita'  con  il
          mantenimento     dell'anzianita'     maturata,      nonche'
          dell'eventuale  maggior  trattamento  stipendiale  mediante
          assegno  personale   pensionabile   riassorbibile   con   i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. 
              14. La  mobilita'  di  cui  al  comma  13  si  realizza
          compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla
          legislazione vigente per gli enti destinatari del personale
          interessato ed  avviene  all'interno  della  regione  della
          scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero
          in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili. 
              15. 
              16. Al fine di garantire la piena  coerenza  del  nuovo
          ordinamento  dei  percorsi  di  istruzione   e   formazione
          professionale di cui  al  decreto  legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al
          sistema di istruzione secondaria  superiore  introdotte  ai
          sensi dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  adottato  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  entro
          dodici mesi dalla  data  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, un decreto ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando,  ove
          necessario,  le  disposizioni   legislative   vigenti,   su
          proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, previa intesa  con  la  Conferenza
          unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281. 
              - La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante  «Disposizioni
          sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni  e
          fusioni di comuni» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
          aprile 2014, n. 81. 
              -La  legge   22   giugno   2016,   n.   112,   recante:
          «Disposizioni in materia  di  assistenza  in  favore  delle
          persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno  2016,  n.
          146. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio
          1977, n. 616, recante  «Attuazione  della,  delega  di  cui
          all'art.  1  della  legge  22  luglio  1975,  n.  382»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234,
          S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          febbraio 1994 recante «Atto di  indirizzo  e  coordinamento
          relativo  ai  compiti  delle  unita'  sanitarie  locali  in
          materia di alunni  portatori  di  handicap»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275,  concernente  regolamento  recante  norme  in
          materia di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale,
          organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e  del
          primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009 n. 81, recante «Norme per  la  riorganizzazione  della
          rete scolastica e il razionale ed efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della  scuola,  ai  sensi  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  2  luglio
          2009, n. 151. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87, recante «Regolamento recante norme concernenti
          il  riordino  degli  istituti,   professionali   ai   sensi
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 giugno 2010, n. 137, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,  comma  4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89  (Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 giugno 2010, n. 137, S.O. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249,
          recante «Definizione della disciplina dei requisiti e delle
          modalita' della formazione iniziale degli insegnanti  della
          scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della  scuola
          secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo
          2, comma 416, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24,
          S.O. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 28 luglio  2016,  n.  162,
          recante «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo
          stato di  disabilita'  degli  alunni  censiti  in  Anagrafe
          Nazionale degli Studenti in  una  partizione  separata»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2016, n. 197. 
              - Si riportano i commi 180, 181 e 182  dell'articolo  1
          della legge n. 107 recante «Riforma del  sistema  nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti».   Pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. 
              «180.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,   entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          provvedere  al  riordino,  alla  semplificazione   e   alla
          codificazione delle disposizioni legislative in materia  di
          istruzione, anche in coordinamento con le  disposizioni  di
          cui alla presente legge. 
              181. I decreti legislativi di cui  al  comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
                a) riordino delle disposizioni normative  in  materia
          di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso: 
              1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in
          materia di istruzione gia' contenute nel testo unico di cui
          al decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  nonche'
          nelle altre fonti normative; 
              2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni
          di legge incluse nella codificazione per materie  omogenee,
          secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
              3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale
          delle disposizioni di legge  incluse  nella  codificazione,
          anche apportando integrazioni e modifiche innovative e  per
          garantirne la coerenza  giuridica,  logica  e  sistematica,
          nonche' per adeguare le stesse  all'intervenuta  evoluzione
          del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea; 
              4)  l'adeguamento   della   normativa   inclusa   nella
          codificazione   alla   giurisprudenza   costituzionale    e
          dell'Unione europea; 
                  5) l'indicazione  espressa  delle  disposizioni  di
          legge abrogate; 
                b)  riordino,  adeguamento  e   semplificazione   del
          sistema di formazione iniziale e di accesso  nei  ruoli  di
          docente  nella  scuola  secondaria,  in  modo  da  renderlo
          funzionale alla valorizzazione sociale  e  culturale  della
          professione, mediante: 
                  1)  l'introduzione  di  un   sistema   unitario   e
          coordinato che comprenda sia  la  formazione  iniziale  dei
          docenti sia le procedure per  l'accesso  alla  professione,
          affidando i  diversi  momenti  e  percorsi  formativi  alle
          universita'  o  alle   istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica   e   alle   istituzioni
          scolastiche  statali,  con  una  chiara   distinzione   dei
          rispettivi   ruoli   e   competenze   in   un   quadro   di
          collaborazione strutturata; 
                  2) l'avvio  di  un  sistema  regolare  di  concorsi
          nazionali per  l'assunzione,  con  contratto  retribuito  a
          tempo determinato di  durata  triennale  di  tirocinio,  di
          docenti  nella  scuola  secondaria  statale.  L'accesso  al
          concorso e' riservato a coloro che sono in possesso  di  un
          diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico  di
          secondo livello per le discipline  artistiche  e  musicali,
          coerente  con  la  classe  disciplinare  di   concorso.   I
          vincitori sono assegnati a un'istituzione  scolastica  o  a
          una rete tra istituzioni scolastiche. A  questo  fine  sono
          previsti: 
              2.1) la determinazione di requisiti  per  l'accesso  al
          concorso nazionale, anche in  base  al  numero  di  crediti
          formativi   universitari   acquisiti    nelle    discipline
          antropo-psico-pedagogiche  e  in  quelle   concernenti   le
          metodologie e le tecnologie  didattiche,  comunque  con  il
          limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come
          crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 
              2.2) la disciplina relativa  al  trattamento  economico
          durante il periodo di tirocinio, tenuto anche  conto  della
          graduale assunzione della funzione di docente; 
                  3) il completamento della formazione  iniziale  dei
          docenti assunti secondo le procedure di cui  al  numero  2)
          tramite: 
                    3.1) il conseguimento, nel corso del  primo  anno
          di  contratto,  di  un  diploma  di  specializzazione   per
          l'insegnamento secondario al termine di  un  corso  annuale
          istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche
          o  loro  reti,  dalle  universita'  o   dalle   istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,
          destinato a completare la preparazione degli  iscritti  nel
          campo  della  didattica  delle  discipline  afferenti  alla
          classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia,  della
          psicologia e della normativa scolastica; 
                    3.2) la determinazione degli  standard  nazionali
          per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma
          di specializzazione, nonche' del periodo di tirocinio; (11) 
                    3.3) per  i  vincitori  dei  concorsi  nazionali,
          l'effettuazione, nei due anni successivi  al  conseguimento
          del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione
          della funzione docente, anche in  sostituzione  di  docenti
          assenti, presso l'istituzione scolastica o presso  la  rete
          tra istituzioni scolastiche di assegnazione; 
                    3.4) la possibilita', per coloro  che  non  hanno
          partecipato o non sono  risultati  vincitori  nei  concorsi
          nazionali di cui al numero  2),  di  iscriversi  a  proprie
          spese ai percorsi di  specializzazione  per  l'insegnamento
          secondario di cui al numero 3.1); 
                  4) la sottoscrizione  del  contratto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato, all'esito di  positiva  conclusione  e
          valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina
          di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo; 
                  5) la previsione che il percorso di cui  al  numero
          2)    divenga    gradualmente    l'unico    per    accedere
          all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per
          l'effettuazione  delle  supplenze;  l'introduzione  di  una
          disciplina transitoria in  relazione  ai  vigenti  percorsi
          formativi  e  abilitanti  e  al  reclutamento  dei  docenti
          nonche' in merito alla valutazione della competenza e della
          professionalita'   per   coloro   che   hanno    conseguito
          l'abilitazione prima della data di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo di cui alla presente lettera; 
              6) il riordino delle classi disciplinari  di  afferenza
          dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da
          assicurarne la coerenza ai fini  dei  concorsi  di  cui  al
          numero  2),  nonche'  delle  norme  di  attribuzione  degli
          insegnamenti  nell'ambito  della  classe  disciplinare   di
          afferenza  secondo  principi  di   semplificazione   e   di
          flessibilita',   fermo   restando   l'accertamento    della
          competenza nelle discipline insegnate; 
              7)  la  previsione  dell'istituzione  di  percorsi   di
          formazione  in  servizio,  che  integrino   le   competenze
          disciplinari  e  pedagogiche  dei   docenti,   consentendo,
          secondo principi  di  flessibilita'  e  di  valorizzazione,
          l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari
          affini; 
              8) la previsione che il conseguimento  del  diploma  di
          specializzazione di  cui  al  numero  3.1)  costituisca  il
          titolo   necessario   per   l'insegnamento   nelle   scuole
          paritarie; 
                c)  promozione   dell'inclusione   scolastica   degli
          studenti con disabilita' e riconoscimento delle  differenti
          modalita' di comunicazione attraverso: 
              1) la ridefinizione del ruolo del personale docente  di
          sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica  degli
          studenti con disabilita', anche attraverso l'istituzione di
          appositi percorsi di formazione universitaria; 
              2) la revisione dei criteri di  inserimento  nei  ruoli
          per  il  sostegno  didattico,  al  fine  di  garantire   la
          continuita'  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          disabilita', in modo da rendere possibile allo studente  di
          fruire dello stesso insegnante  di  sostegno  per  l'intero
          ordine o grado di istruzione; 
              3)  l'individuazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto  conto
          dei diversi livelli di competenza istituzionale; 
              4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione  e
          la valutazione dell'inclusione scolastica; 
              5) la revisione delle modalita' e dei criteri  relativi
          alla certificazione, che deve essere volta a individuare le
          abilita' residue al fine di poterle  sviluppare  attraverso
          percorsi individuati di concerto con tutti gli  specialisti
          di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono
          gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli  3
          e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  della  legge  8
          ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi  di  lavoro
          per  l'integrazione  e   l'inclusione   o   agli   incontri
          informali; 
              6) la revisione e la razionalizzazione degli  organismi
          operanti   a   livello   territoriale   per   il   supporto
          all'inclusione; 
              7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale  e
          in servizio per i dirigenti  scolastici  e  per  i  docenti
          sugli   aspetti   pedagogico-didattici   e    organizzativi
          dell'integrazione scolastica; 
                  8) la  previsione  dell'obbligo  di  formazione  in
          servizio  per  il  personale  amministrativo,   tecnico   e
          ausiliario,   rispetto    alle    specifiche    competenze,
          sull'assistenza di base e sugli  aspetti  organizzativi  ed
          educativo-relazionali relativi al processo di  integrazione
          scolastica; 
                  9) la  previsione  della  garanzia  dell'istruzione
          domiciliare per gli alunni che si trovano nelle  condizioni
          di cui all'articolo 12, comma 9,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104; 
                d)    revisione    dei    percorsi    dell'istruzione
          professionale,  nel  rispetto   dell'articolo   117   della
          Costituzione,   nonche'    raccordo    con    i    percorsi
          dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 
              1)   la   ridefinizione    degli    indirizzi,    delle
          articolazioni    e    delle     opzioni     dell'istruzione
          professionale; 
              2)  il   potenziamento   delle   attivita'   didattiche
          laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita'
          di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi,  con
          particolare riferimento al primo biennio; 
                e) istituzione del sistema integrato di educazione  e
          di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai
          servizi   educativi   per   l'infanzia   e   dalle   scuole
          dell'infanzia, al fine  di  garantire  ai  bambini  e  alle
          bambine pari opportunita' di educazione, istruzione,  cura,
          relazione e  gioco,  superando  disuguaglianze  e  barriere
          territoriali, economiche, etniche e culturali,  nonche'  ai
          fini della conciliazione tra tempi di vita, di  cura  e  di
          lavoro  dei  genitori,  della  promozione  della   qualita'
          dell'offerta educativa  e  della  continuita'  tra  i  vari
          servizi educativi e scolastici e  la  partecipazione  delle
          famiglie, attraverso: 
                  1) la definizione  dei  fabbisogni  standard  delle
          prestazioni  della  scuola  dell'infanzia  e  dei   servizi
          educativi  per   l'infanzia   previsti   dal   Nomenclatore
          interregionale degli  interventi  e  dei  servizi  sociali,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, prevedendo: 
              1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia; 
              1.2) la qualificazione universitaria  e  la  formazione
          continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia
          e della scuola dell'infanzia; 
              1.3)  gli   standard   strutturali,   organizzativi   e
          qualitativi dei servizi educativi per  l'infanzia  e  della
          scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia,
          all'eta' dei bambini e agli orari di  servizio,  prevedendo
          tempi di compresenza del personale  dei  servizi  educativi
          per l'infanzia  e  dei  docenti  di  scuola  dell'infanzia,
          nonche'  il  coordinamento  pedagogico  territoriale  e  il
          riferimento alle Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo
          della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
          adottate con il regolamento di cui al decreto del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   16
          novembre 2012, n. 254; 
              2) la definizione delle funzioni e  dei  compiti  delle
          regioni e degli  enti  locali  al  fine  di  potenziare  la
          ricettivita' dei servizi  educativi  per  l'infanzia  e  la
          qualificazione del sistema integrato di cui  alla  presente
          lettera; 
              3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia  e
          delle  scuole   dell'infanzia   dai   servizi   a   domanda
          individuale; 
              4)  l'istituzione  di  una  quota  capitaria   per   il
          raggiungimento  dei  fabbisogni  standard,  prevedendo   il
          cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato
          con trasferimenti diretti o con la gestione  diretta  delle
          scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli  enti
          locali al netto delle entrate  da  compartecipazione  delle
          famiglie utenti del servizio; 
              5) l'approvazione e il finanziamento  di  un  piano  di
          azione nazionale per la promozione del sistema integrato di
          cui alla presente lettera,  finalizzato  al  raggiungimento
          dei fabbisogni standard delle prestazioni; 
              6) la copertura dei posti  della  scuola  dell'infanzia
          per l'attuazione del  piano  di  azione  nazionale  per  la
          promozione del sistema integrato  anche  avvalendosi  della
          graduatoria  a  esaurimento  per  il  medesimo   grado   di
          istruzione come risultante alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge; 
              7)  la  promozione  della  costituzione  di  poli   per
          l'infanzia per bambini di  eta'  fino  a  sei  anni,  anche
          aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; 
              8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri  per  il
          bilancio  dello  Stato,  di  un'apposita  commissione   con
          compiti  consultivi  e  propositivi,  composta  da  esperti
          nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali; 
                f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio
          su  tutto  il  territorio  nazionale,  nel  rispetto  delle
          competenze delle regioni in  tale  materia,  attraverso  la
          definizione dei livelli essenziali delle  prestazioni,  sia
          in relazione  ai  servizi  alla  persona,  con  particolare
          riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai
          servizi  strumentali;  potenziamento  della   Carta   dello
          studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione
          dell'identita' digitale, al fine di attestare attraverso la
          stessa lo status di studente e rendere possibile  l'accesso
          a programmi relativi a beni e servizi di natura  culturale,
          a servizi per la mobilita' nazionale e  internazionale,  ad
          ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto
          di materiale scolastico, nonche' possibilita' di  associare
          funzionalita'  aggiuntive  per   strumenti   di   pagamento
          attraverso borsellino elettronico; 
                g) promozione e diffusione della cultura  umanistica,
          valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali,
          musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e  sostegno
          della creativita' connessa alla sfera estetica, attraverso: 
                  1)   l'accesso,   nelle   sue   varie   espressioni
          amatoriali  e  professionali,  alla  formazione  artistica,
          consistente   nell'acquisizione   di   conoscenze   e   nel
          contestuale  esercizio  di  pratiche  connesse  alle  forme
          artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante: 
                    1.1)  il  potenziamento  della   formazione   nel
          settore delle arti  nel  curricolo  delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, compresa  la  prima  infanzia,  nonche'  la
          realizzazione    di    un    sistema    formativo     della
          professionalita' degli educatori e dei docenti in  possesso
          di  specifiche  abilitazioni  e  di  specifiche  competenze
          artistico-musicali e didattico-metodologiche; 
                    1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti  di
          scuole di ogni ordine e grado, di accordi e  collaborazioni
          anche  con  soggetti  terzi,  accreditati   dal   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  dal
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo ovvero dalle regioni o dalle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano anche mediante accordi  quadro  tra  le
          istituzioni interessate; 
                    1.3)  il   potenziamento   e   il   coordinamento
          dell'offerta formativa extrascolastica  e  integrata  negli
          ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale  anche  in
          funzione dell'educazione permanente; 
                  2) il riequilibrio territoriale e il  potenziamento
          delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale
          nonche' l'aggiornamento  dell'offerta  formativa  anche  ad
          altri settori artistici nella scuola  secondaria  di  primo
          grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di  istruzione,  a
          orientamento artistico e performativo; 
              3)  la  presenza  e   il   rafforzamento   delle   arti
          nell'offerta formativa delle scuole secondarie  di  secondo
          grado; 
              4) il potenziamento dei  licei  musicali,  coreutici  e
          artistici promuovendo progettualita' e scambi con gli altri
          Paesi europei; 
              5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta  la
          filiera del  settore  artistico-musicale,  con  particolare
          attenzione al percorso pre-accademico dei  giovani  talenti
          musicali, anche ai fini  dell'accesso  all'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica e all'universita'; 
              6) l'incentivazione  delle  sinergie  tra  i  linguaggi
          artistici e le nuove tecnologie valorizzando le  esperienze
          di ricerca e innovazione; 
              7) il supporto  degli  scambi  e  delle  collaborazioni
          artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia
          italiane   che   straniere,    finalizzati    anche    alla
          valorizzazione di giovani talenti; 
              8)  la  sinergia  e   l'unitarieta'   degli   obiettivi
          nell'attivita' dei soggetti preposti alla promozione  della
          cultura italiana all'estero; 
                h) revisione, riordino e adeguamento della  normativa
          in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane
          all'estero al fine di realizzare un effettivo  e  sinergico
          coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e  della
          cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca nella gestione della  rete
          scolastica  e  della  promozione  della   lingua   italiana
          all'estero attraverso: 
                  1) la definizione dei criteri e delle modalita'  di
          selezione, destinazione e permanenza in sede del  personale
          docente e amministrativo; 
              2) la revisione del trattamento economico del personale
          docente e amministrativo; 
              3)  la  previsione  della  disciplina   delle   sezioni
          italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 
              4) la revisione della disciplina  dell'insegnamento  di
          materie  obbligatorie  secondo  la  legislazione  locale  o
          l'ordinamento scolastico italiano da affidare a  insegnanti
          a contratto locale; 
                i)  adeguamento  della  normativa   in   materia   di
          valutazione  e  certificazione   delle   competenze   degli
          studenti, nonche' degli esami di Stato, anche  in  raccordo
          con la normativa vigente in materia di certificazione delle
          competenze, attraverso: 
              1)  la  revisione  delle  modalita'  di  valutazione  e
          certificazione delle competenze degli  studenti  del  primo
          ciclo  di  istruzione,  mettendo  in  rilievo  la  funzione
          formativa e di  orientamento  della  valutazione,  e  delle
          modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
          primo ciclo; 
              2) la revisione delle modalita'  di  svolgimento  degli
          esami di Stato relativi ai percorsi di studio della  scuola
          secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto
          dai regolamenti di cui  ai  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89. 
              182. I decreti legislativi di cui  al  comma  180  sono
          adottati  su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze nonche' con gli altri Ministri  competenti,  previo
          parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni. Gli schemi dei decreti sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  da   parte   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili  finanziari,  che  si  esprimono  nel  termine   di
          sessanta giorni dalla  data  di  trasmissione,  decorso  il
          quale i decreti possono comunque  essere  adottati.  Se  il
          termine previsto per  l'espressione  del  parere  da  parte
          delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni  che
          precedono la scadenza del  termine  per  l'esercizio  della
          delega  previsto   al   comma   180,   o   successivamente,
          quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 
              (Omissis).». 
              Il testo dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 8 novembre 2000,
          n. 328, recante «Legge  quadro  per  la  realizzazione  del
          sistema  integrato  di  interventi  e   servizi   sociali»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2000,  n.
          265, S.O. : 
                «Art.  14  (Progetti  individuali  per   le   persone
          disabili). 1. Per realizzare la  piena  integrazione  delle
          persone disabili  di  cui  all'articolo  3  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita  familiare  e
          sociale, nonche' nei percorsi dell'istruzione scolastica  o
          professionale e del  lavoro,  i  comuni,  d'intesa  con  le
          aziende  unita'   sanitarie   locali,   predispongono,   su
          richiesta  dell'interessato,   un   progetto   individuale,
          secondo quanto stabilito al comma 2. 
              2. Nell'ambito delle risorse  disponibili  in  base  ai
          piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale
          comprende, oltre alla  valutazione  diagnostico-funzionale,
          le prestazioni di cura e di  riabilitazione  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a  cui
          provvede il comune in  forma  diretta  o  accreditata,  con
          particolare  riferimento  al  recupero  e  al1'integrazione
          sociale, nonche' le misure  economiche  necessarie  per  il
          superamento di condizioni  di  poverta',  emarginazione  ed
          esclusione sociale. Nel progetto individuale sono  definiti
          le potenzialita' e gli eventuali  sostegni  per  il  nucleo
          familiare. 
              3. Con decreto del Ministro della sanita', di  concerto
          con il Ministro per la  solidarieta'  sociale,  da  emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di
          tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente,
          le modalita'  per  indicare  nella  tessera  sanitaria,  su
          richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni
          di non autosufficienza o di dipendenza  per  facilitare  la
          persona  disabile   nell'accesso   ai   servizi   ed   alle
          prestazioni sociali.».