Art. 10 
 
 
Direzione   generale   dell'immigrazione   e   delle   politiche   di
                            integrazione 
 
  1. La Direzione generale dell'immigrazione  e  delle  politiche  di
integrazione si articola in tre uffici di  livello  dirigenziale  non
generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote  di  ingresso
dei lavoratori stranieri e cura  la  cooperazione  bilaterale  con  i
paesi d'origine, curando la interconnessione dei sistemi  informativi
in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione; 
    b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche  attive
e  al  coinvolgimento  dei  servizi  competenti  nelle  attivita'  di
inserimento e  reinserimento  lavorativo  dei  lavoratori  stranieri,
sentita la Direzione generale degli ammortizzatori  sociali  e  della
formazione; 
    c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai  flussi  dei
lavoratori stranieri; 
    d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e  lavorativa
degli stranieri immigrati e le  iniziative  volte  a  prevenire  e  a
contrastare la  discriminazione,  la  xenofobia  e  il  fenomeno  del
razzismo; 
    e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie; 
    f) cura la tenuta del registro delle associazioni  e  degli  enti
che svolgono attivita' a favore degli immigrati; 
    g) coordina le attivita' relative alle politiche  di  tutela  dei
minori stranieri, vigila sulle  modalita'  di  soggiorno  dei  minori
stranieri  non  accompagnati  presenti  nel  territorio  dello  Stato
italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; 
    h) vigila  sui  flussi  di  entrata  dei  lavoratori  esteri  non
comunitari e comunitari; 
    i) cura  lo  sviluppo  e  la  gestione  del  sistema  riguardante
l'anagrafe internazionale dei  lavoratori  extra-comunitari  prevista
dalla normativa  vigente  in  tema  di  immigrazione  e  norme  sulla
condizione dello straniero; 
    l) promuove e coordina  gli  interventi  umanitari  in  Italia  e
all'estero attribuiti al Ministero; 
    m) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito
delle attivita' di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali  e
occupazionali, nonche' delle iniziative relative ai flussi  migratori
per ragioni di lavoro; 
    n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza.