Art. 10 Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione 1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, curando la interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione; b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attivita' di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione; c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri; d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie; f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati; g) coordina le attivita' relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e comunitari; i) cura lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; l) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; m) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito delle attivita' di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali e occupazionali, nonche' delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.