Art. 11 
 
 
Direzione generale del terzo settore e della responsabilita'  sociale
                            delle imprese 
 
  1. La Direzione generale del terzo settore e della  responsabilita'
sociale  delle  imprese  si  articola  in  tre  uffici   di   livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) promuove, sviluppa e sostiene le attivita' svolte dai soggetti
del terzo settore, in particolare gli interventi delle organizzazioni
di volontariato, delle associazioni di  promozione  sociale  e  delle
imprese sociali per favorire la  crescita  di  un  welfare  condiviso
della societa' attiva a supporto delle politiche  di  inclusione,  di
integrazione e di coesione sociale, anche in collaborazione  con  gli
enti locali, con  le  imprese,  con  altre  organizzazioni  di  terzo
settore e con gli enti di ricerca; 
    b) svolge le attivita' di competenza dell'ex Agenzia per il terzo
settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44; 
    c) cura la  diffusione  dell'informazione  in  materia  di  terzo
settore,  anche  mediante  la  predisposizione   di   documentazione,
consulenza  e   assistenza   tecnica   per   le   organizzazioni   di
volontariato, le  associazioni  di  promozione  sociale,  le  imprese
sociali e per le altre organizzazioni di terzo settore; 
    d) cura  i  rapporti  e  monitora  -  per  la  parte  di  propria
competenza - le attivita' dei comitati di gestione dei Fondi speciali
per il volontariato e dei centri di servizio per il volontariato; 
    e) coordina  le  attivita',  attinenti  alle  materie  del  terzo
settore degli organismi collegiali incardinati  presso  la  Direzione
generale (Osservatorio nazionale per l'associazionismo,  Osservatorio
nazionale per il volontariato); 
    f) promuove e  sviluppa  le  attivita'  di  sostegno  all'impresa
sociale - inclusa l'attuazione della normativa  di  riferimento  -  e
all'imprenditoria sociale; 
    g) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le
attivita' di sostegno alla diffusione della  responsabilita'  sociale
d'impresa e delle organizzazioni (CSR); 
    h)  programma,  sviluppa  e  attua  le  attivita'   relative   ai
finanziamenti  previsti  dai  Fondi  strutturali  comunitari  per  la
realizzazione  di  iniziative  e  progetti  di  integrazione  tra  le
politiche sociali e le politiche attive del lavoro; 
    i) svolge le attivita' riguardanti la corresponsione  del  5  per
mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  destinato  dai
contribuenti alle organizzazione del  terzo  settore  previste  dalle
normative vigenti, curando altresi' i rapporti  con  l'Agenzia  delle
entrate; 
    l) cura per le materie di propria  competenza  le  relazioni  con
organismi europei e internazionali, nel rispetto  delle  disposizioni
indicate nel citato articolo 3, comma 2, lettera m). 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'articolo 8, comma 23, del  decreto-legge
          2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26  aprile  2012,  n.  44  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
          potenziamento delle procedure di accertamento): 
              «23. L'Agenzia per le organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 26  settembre  2000,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre  2000,  e'
          soppressa dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  e  i  compiti  e  le  funzioni   esercitati   sono
          trasferiti  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali che con  appositi  regolamenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,
          n.  400,  provvede   ad   adeguare   il   proprio   assetto
          organizzativo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri.  Per   il
          finanziamento dei compiti e delle  attribuzioni  trasferite
          al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al
          primo periodo del presente  comma,  si  fa  fronte  con  le
          risorse  a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonche'
          le  risorse  giacenti  in  tesoreria   sulla   contabilita'
          speciale  intestata  all'Agenzia,  opportunamente   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          agli  appositi  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono
          altresi'   trasferite   tutte   le   risorse    strumentali
          attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia.  Nelle  more
          delle modifiche  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144,  recante
          riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,  rese  necessarie  dall'attuazione  del   presente
          comma, le funzioni trasferite ai sensi del  presente  comma
          sono esercitate  dalla  Direzione  generale  per  il  terzo
          settore e le formazioni  sociali  del  predetto  Ministero.
          Dall'attuazione delle disposizioni del presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.».