Art. 11 Direzione generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese 1. La Direzione generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) promuove, sviluppa e sostiene le attivita' svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali per favorire la crescita di un welfare condiviso della societa' attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale, anche in collaborazione con gli enti locali, con le imprese, con altre organizzazioni di terzo settore e con gli enti di ricerca; b) svolge le attivita' di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; c) cura la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza e assistenza tecnica per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e per le altre organizzazioni di terzo settore; d) cura i rapporti e monitora - per la parte di propria competenza - le attivita' dei comitati di gestione dei Fondi speciali per il volontariato e dei centri di servizio per il volontariato; e) coordina le attivita', attinenti alle materie del terzo settore degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione generale (Osservatorio nazionale per l'associazionismo, Osservatorio nazionale per il volontariato); f) promuove e sviluppa le attivita' di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - e all'imprenditoria sociale; g) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attivita' di sostegno alla diffusione della responsabilita' sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR); h) programma, sviluppa e attua le attivita' relative ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro; i) svolge le attivita' riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazione del terzo settore previste dalle normative vigenti, curando altresi' i rapporti con l'Agenzia delle entrate; l) cura per le materie di propria competenza le relazioni con organismi europei e internazionali, nel rispetto delle disposizioni indicate nel citato articolo 3, comma 2, lettera m).
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento): «23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e' soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma, si fa fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonche' le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilita' speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono altresi' trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».