Art. 3 
 
 
                        Segretariato generale 
 
  1. Il segretario generale del Ministero,  al  quale  l'incarico  e'
attribuito con le modalita' previste dall'articolo 19, comma  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  6  del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni,  opera
alle dirette dipendenze del Ministro. 
  2. Il segretario generale  assicura  il  coordinamento  e  l'unita'
dell'azione    amministrativa,    provvede    all'istruttoria     per
l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina
gli uffici e le attivita' del Ministero. In particolare: 
      a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni  generali,
le attivita' del Ministero in tutte le  materie  di  competenza,  con
particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al
bilancio e al  controllo  di  gestione,  nonche'  all'attivazione  di
sinergie  con  gli   enti   vigilati,   all'organizzazione   e   alla
pianificazione generale  delle  attivita'  del  Ministero,  anche  in
materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunita'; 
      b) definisce, d'intesa con le  direzioni  generali  competenti,
anche attraverso  la  convocazione  periodica  della  conferenza  dei
direttori generali, le determinazioni da assumere per gli  interventi
di carattere trasversale; 
      c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon  andamento
complessivo dell'Amministrazione; 
      d)  coordina  le  attivita'  di   programmazione   e   verifica
dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi  incluso  il  piano
della performance di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le  direzioni  generali  e  con
l'organismo indipendente di valutazione; 
      e)  svolge  funzioni  di  indirizzo,  vigilanza   e   controllo
sull'Istituto  nazionale  per  l'analisi  delle  politiche  pubbliche
(INAPP), gia' Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419 e all'articolo 10 del decreto legislativo  14
settembre 2015, n. 150; 
      f) svolge funzioni  propedeutiche  all'atto  di  indirizzo  del
Ministro, di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di  performance
e della corretta gestione delle risorse  dell'Agenzia  unica  per  le
ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del  lavoro»,
di cui al decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  149,  anche
avvalendosi  della  Direzione  generale  dei   sistemi   informativi,
dell'innovazione  tecnologica,  del   monitoraggio   dati   e   della
comunicazione; 
      g) esprime parere per le funzioni di cui all'articolo 2,  comma
2, lettera b), del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  149,
anche avvalendosi delle direzioni generali del Ministero; 
      h) svolge funzioni  propedeutiche  all'atto  di  indirizzo  del
Ministro e di  vigilanza  sull'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro, nonche' di verifica e controllo del  rispetto  dei
livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  di   monitoraggio   delle
politiche occupazionali e del lavoro, di cui al  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 150, anche avvalendosi della Direzione generale
dei   sistemi   informativi,   dell'innovazione   tecnologica,    del
monitoraggio dati e della comunicazione e degli esiti delle attivita'
di monitoraggio e valutazione dell'INAPP; 
      i) esprime parere preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche  avvalendosi
delle direzioni generali del Ministero; 
      l) coordina, in raccordo con le direzioni generali  competenti,
le attivita' del Ministero in materia statistica e cura, in  sinergia
con le strutture del Sistema  statistico  nazionale  (Sistan)  e  con
l'Istituto nazionale di statistica  (Istat),  ai  sensi  del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il coordinamento  istituzionale
delle iniziative volte ad integrare  le  informazioni  e  i  dati  in
materia di lavoro e politiche sociali tra i vari enti competenti; 
        m)  coordina,  in  raccordo   con   le   direzioni   generali
competenti, le  attivita'  del  Ministero  in  materia  di  politiche
internazionali nei rapporti con  gli  organi  competenti  dell'Unione
europea,   con   il   Consiglio   d'Europa,   con    l'Organizzazione
internazionale  del  lavoro  (OIL),  con  l'Organizzazione   per   la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)  e  con  l'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU); 
        n) coordina le attivita' di studio, ricerca e indagine  nelle
materie  che  interessano  in  modo  trasversale  le  attivita'   del
Ministero; 
        o)  cura  i  rapporti   con   l'organismo   indipendente   di
valutazione di  cui  all'articolo  14,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150 e con il responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012,  n.
190; 
        p) predispone e cura gli atti  del  Ministro  finalizzati  al
conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale; 
        q) propone al Ministro, nelle more del perfezionamento  degli
incarichi  di  conferimento   della   titolarita'   dei   centri   di
responsabilita'  amministrativa,  l'adozione  di   provvedimenti   di
attribuzione  della  reggenza  ad  interim  dei  medesimi  centri  di
responsabilita', al  fine  di  garantire  la  necessaria  continuita'
dell'azione amministrativa delle direzioni generali; 
        r)   coordina   la   predisposizione,   l'attuazione   e   il
monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei  programmi
operativi nazionali cofinanziati  dai  fondi  comunitari  di  cui  e'
titolare il Ministero. 
  3. Il Segretariato generale costituisce centro  di  responsabilita'
amministrativa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e si articola in sei
uffici dirigenziali di livello non generale. 
  4.  Per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni  di  vigilanza,   il
Segretario generale puo' disporre accertamenti  ispettivi,  anche  ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera d), del  decreto  legislativo
30  luglio  1999,  n.  300  avvalendosi,   altresi',   di   personale
dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso  di
titoli ed esperienze adeguate. 
  5. Il  Segretariato  generale  svolge,  inoltre,  d'intesa  con  la
Direzione generale per le  politiche  previdenziali  e  assicurative,
funzioni  di  coordinamento  nei  confronti  dei  rappresentanti  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso  gli  organismi
collegiali  degli  enti  previdenziali   e   assicurativi,   previsti
dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
479. 
  6. Il responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza opera presso il Segretariato generale al fine di svolgere
la propria funzione, in raccordo con il segretario generale, su tutta
l'attivita' del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.
Svolge i suoi  compiti  con  il  supporto  di  una  delle  unita'  di
personale dirigenziale di livello non generale incardinate presso  il
Segretariato generale, assicurando inoltre: 
    a) lo svolgimento delle attivita' di audit interno  orientate  al
miglioramento  della  gestione  e  al  contenimento  del  rischio  di
corruzione (risk management); 
    b) la predisposizione, la verifica dell'efficace attuazione e  il
monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della  corruzione
nell'ambito dell'amministrazione e della  relativa  sezione  dedicata
alla trasparenza, curando, in particolare, la mappatura delle aree di
rischio e dei procedimenti, nonche' l'aggiornamento degli standard di
qualita' dei servizi offerti agli utenti; 
    c) le funzioni dell'autorita' di audit dei Fondi  europei  (Fondo
sociale  europeo  -  FSE,   Fondo   europeo   di   adeguamento   alla
globalizzazione - FEG e Fondo  di  aiuti  europei  agli  indigenti  -
FEAD), al fine di  garantire  terzieta'  rispetto  alle  funzioni  di
gestione e certificazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo  dell'articolo  19  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'art. 2. 
              -  Si  riporta  l'articolo   6   del   citato   decreto
          legislativo n. 300 del 1999. 
              «Art.6. (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
          cui le  strutture  di  primo  livello  sono  costituite  da
          direzioni generali  puo'  essere  istituito  l'ufficio  del
          segretario generale. Il segretario generale, ove  previsto,
          opera alle dirette dipendenze  del  Ministro.  Assicura  il
          coordinamento    dell'azione    amministrativa,    provvede
          all'istruttoria per l'elaborazione degli  indirizzi  e  dei
          programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
          le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza  e
          rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  10   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2009: 
              «Art. 10. (Piano della performance  e  Relazione  sulla
          performance). - 1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma
          2, lettera d), redigono annualmente: 
                a) entro il 31 gennaio,  un  documento  programmatico
          triennale, denominato Piano della performance  da  adottare
          in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
          finanziaria e di bilancio, che individua  gli  indirizzi  e
          gli obiettivi strategici  ed  operativi  e  definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                b) un documento, da  adottare  entro  il  30  giugno,
          denominato: "Relazione sulla performance" che evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
              2. - 4. 
              5.  In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano   della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.». 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli  enti
          pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L.
          15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 10. (Istituto per lo  sviluppo  e  la  formazione
          professionale dei  lavoratori).  -  1.  L'Istituto  per  lo
          sviluppo  e  la  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL) e' ente  di  ricerca,  dotato  di  indipendenza  di
          giudizio  e   di   autonomia   scientifica,   metodologica,
          organizzativa, amministrativa e contabile, ed e' sottoposto
          alla vigilanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale. 
              2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su  proposta  del
          Ministro vigilante e reca anche  disposizioni  di  raccordo
          con la disciplina di cui al decreto  legislativo  5  giugno
          1998,  n.  204,  e  con  la  disciplina  dettata  da  altre
          disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.». 
              - Per il testo  dell'articolo  10  del  citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2015, si vedano note alle premesse. 
              - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  149
          del 2015, si vedano alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 2, del citato  decreto
          legislativo 149 del 2015: 
              «2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti
          funzioni e attribuzioni: 
                a)  esercita  e  coordina  su  tutto  il   territorio
          nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche   sociali,   contenenti   anche
          specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto
          utilizzo  delle  prestazioni  di  lavoro   accessorio,   la
          vigilanza   in   materia   di   lavoro,   contribuzione   e
          assicurazione obbligatoria  nonche'  legislazione  sociale,
          ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute
          e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  nei  limiti  delle
          competenze  gia'  attribuite  al  personale  ispettivo  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81,   e   gli
          accertamenti in materia di  riconoscimento  del  diritto  a
          prestazioni   per   infortuni   su   lavoro   e    malattie
          professionali, della esposizione al rischio nelle  malattie
          professionali,  delle  caratteristiche   dei   vari   cicli
          produttivi ai fini della  applicazione  della  tariffa  dei
          premi; 
                b)  emana   circolari   interpretative   in   materia
          ispettiva  e  sanzionatoria,  previo  parere  conforme  del
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  nonche'
          direttive operative rivolte al personale ispettivo; 
                c) propone, sulla base di direttive del Ministro  del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali,   gli   obiettivi
          quantitativi e qualitativi delle verifiche ed  effettua  il
          monitoraggio sulla loro realizzazione; 
                d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale
          ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL; 
                e) svolge le attivita' di  prevenzione  e  promozione
          della  legalita'  presso   enti,   datori   di   lavoro   e
          associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e
          irregolare,  anche  attraverso  l'uso  non   corretto   dei
          tirocini, ai sensi dell'articolo 8 del decreto  legislativo
          23 aprile 2004, n. 124; 
                f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza  sui
          rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su  strada,  i
          controlli  previsti  dalle  norme  di   recepimento   delle
          direttive di prodotto e cura la  gestione  delle  vigilanze
          speciali effettuate sul territorio nazionale; 
                g) svolge attivita' di studio e analisi  relative  ai
          fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla  mappatura
          dei rischi, al fine di orientare l'attivita' di vigilanza; 
                h)   gestisce   le   risorse   assegnate   ai   sensi
          dell'articolo 8, anche al fine di  garantire  l'uniformita'
          dell'attivita' di vigilanza, delle competenze professionali
          e  delle  dotazioni  strumentali  in   uso   al   personale
          ispettivo; 
                i) svolge ogni  ulteriore  attivita',  connessa  allo
          svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
                l)  riferisce  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali, all'INPS e all'INAIL  ogni  informazione
          utile  alla  programmazione  e   allo   svolgimento   delle
          attivita' istituzionali delle predette amministrazioni; 
                m)  ferme  restando  le  rispettive  competenze,   si
          coordina con i servizi ispettivi  delle  aziende  sanitarie
          locali  e  delle  agenzie  regionali  per   la   protezione
          ambientale  al  fine   di   assicurare   l'uniformita'   di
          comportamento ed una maggiore efficacia degli  accertamenti
          ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.». 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 150  del
          2015, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 2, del citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2015: 
              «Art. 3. (Competenze del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  in  materia  di  politiche  attive  del
          lavoro). - 2. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  esprime  parere  preventivo  sui  seguenti   atti
          dell'ANPAL: 
                a) circolari e altri atti interpretativi di norme  di
          legge o regolamento; 
                b)  modalita'  operative  e  ammontare   dell'assegno
          individuale di ricollocazione di cui  all'articolo  23  del
          presente decreto; 
                c)  atti  di  programmazione  e  riprogrammazione  in
          relazione ai programmi  comunitari  gestiti  dall'ANPAL  in
          qualita' di autorita' di gestione.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322
          (Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della L. 23  agosto  1988,  n.  400)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1989,  n.
          222. 
              -  Si  riporta  l'articolo  14   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2009: 
              «Art. 14. (Organismo indipendente di valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione  di  cui  all'articolo
          13; 
                c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                e)  propone,  sulla   base   del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              - Per i riferimenti della citata legge n. 190 del 2012,
          si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 7  agosto
          1997, n. 279 (Individuazione delle unita'  previsionali  di
          base del bilancio dello  Stato,  riordino  del  sistema  di
          tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto  generale
          dello Stato): 
              «Art. 3. (Gestione del bilancio). - 1.  Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
              2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
              3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
              4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. 
              5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su
          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo n.
          300 del 1999: 
              «Art.  8.  (L'ordinamento).  -  1.  Le   agenzie   sono
          strutture che, secondo le previsioni del  presente  decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Esse  sono  sottoposte  ai
          poteri di indirizzo e di vigilanza di un  ministro  secondo
          le disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del presidente del consiglio dei ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a)  definizione  delle  attribuzioni  del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente articolo 5  del  presente  decreto
          con riferimento al capo del dipartimento; 
                b) attribuzione al direttore generale e ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
                c) previsione di un comitato direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
                d) definizione dei poteri ministeriali di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
                  d1)  l'approvazione  dei  programmi  di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
                  d2) l'emanazione  di  direttive  con  l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere; 
                  d3)   l'acquisizione   di   dati   e   notizie    e
          l'effettuazione di  ispezioni  per  accertare  l'osservanza
          delle prescrizioni impartite; 
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere; 
                e) definizione, tramite una apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
                g) regolazione su base convenzionale dei rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
                h) previsione di un collegio dei  revisori,  nominato
          con  decreto  del  ministro  competente,  composto  di  tre
          membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo  dei
          revisori dei conti o tra persone in possesso  di  specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
                i) istituzione di un apposito organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
                l) determinazione di una organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
                m) facolta' del direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  3,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega
          conferita dall'art. 1, comma 32, della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
          pubblici di previdenza e assistenza): 
              «7. Il collegio dei sindaci, che esercita  le  funzioni
          di cui all'art. 2403  e  seguenti  del  codice  civile,  e'
          composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette  membri  di  cui
          quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale e tre in  rappresentanza  del  Ministero
          del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque  membri  di  cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e due in rappresentanza del Ministero  del  tesoro.
          Uno dei rappresentanti del Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale svolge  le  funzioni  di  presidente.  I
          rappresentanti   delle   Amministrazioni   pubbliche,    di
          qualifica  non  inferiore  a   dirigente   generale,   sono
          collocati fuori ruolo secondo le disposizioni  dei  vigenti
          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
          nominato un membro supplente.».