Art. 4 Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari 1. La Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) assicura i servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione, e la promozione del benessere organizzativo; b) cura la logistica delle sedi nonche' la gestione delle relative spese di locazione; c) coordina l'attivita' di applicazione delle modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull'organizzazione del Ministero; d) coordina le attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro; e) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione conformemente al disposto dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, nell'ambito di apposita struttura divisionale organizza l'ufficio procedimenti disciplinari; f) assicura la corresponsione del trattamento economico fondamentale, accessorio e di quiescenza; g) cura, in coordinamento con il Segretariato generale, la valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali; h) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali; i) predispone l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze; l) cura la programmazione e la gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonche' dei fabbisogni finanziari e strumentali per il centro di responsabilita' amministrativa; m) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli uffici dell'amministrazione e attua le relative procedure; n) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni non informatici; o) cura l'attivita' contrattuale e la gestione delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione non assegnate ad altri centri di responsabilita' amministrativa; p) cura il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale; q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: «Art. 21. (Unificazione delle Scuole di formazione). - 1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.».