Art. 4 
 
Direzione generale per  le  politiche  del  personale,  l'innovazione
organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari 
 
  1.  La  Direzione  generale  per  le   politiche   del   personale,
l'innovazione  organizzativa,  il  bilancio  -  Ufficio  procedimenti
disciplinari - si articola in sei uffici di livello dirigenziale  non
generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a)   assicura   i   servizi   generali   per   il   funzionamento
dell'amministrazione, e la promozione del benessere organizzativo; 
    b) cura  la  logistica  delle  sedi  nonche'  la  gestione  delle
relative spese di locazione; 
    c)  coordina  l'attivita'   di   applicazione   delle   modifiche
legislative e regolamentari aventi  impatto  sull'organizzazione  del
Ministero; 
    d) coordina le attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro; 
    e) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e
la formazione conformemente al disposto dell'articolo  21,  comma  1,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e,  nell'ambito  di
apposita  struttura  divisionale  organizza  l'ufficio   procedimenti
disciplinari; 
    f)  assicura  la   corresponsione   del   trattamento   economico
fondamentale, accessorio e di quiescenza; 
    g) cura,  in  coordinamento  con  il  Segretariato  generale,  la
valutazione e le politiche premianti della performance dei  dirigenti
e del personale delle aree funzionali; 
    h)  gestisce  la  contrattazione  integrativa  e   le   relazioni
sindacali; 
    i)   predispone   l'istruttoria   per   il   conferimento   delle
onorificenze; 
    l) cura la programmazione e la gestione del bilancio  in  termini
finanziari  ed   economico-patrimoniali,   nonche'   dei   fabbisogni
finanziari  e  strumentali   per   il   centro   di   responsabilita'
amministrativa; 
    m) programma gli acquisti di beni e servizi non  informatici  per
gli uffici dell'amministrazione e attua le relative procedure; 
    n) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni non informatici; 
    o) cura l'attivita' contrattuale e la  gestione  delle  spese  di
carattere strumentale per il funzionamento  dell'amministrazione  non
assegnate ad altri centri di responsabilita' amministrativa; 
    p) cura il contenzioso  relativo  alla  gestione  del  personale,
anche con riferimento al recupero del danno erariale; 
    q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'articolo 21, comma 1, del  decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11  agosto  2014,  n.  114  (Misure  urgenti  per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
              «Art. 21. (Unificazione delle Scuole di formazione).  -
          1. Al fine di razionalizzare il  sistema  delle  scuole  di
          formazione delle amministrazioni  centrali,  eliminando  la
          duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'Istituto   diplomatico
          «Mario Toscano», la Scuola  superiore  dell'amministrazione
          dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e
          la Scuola superiore di statistica e di analisi  sociali  ed
          economiche,  nonche'  le  sedi  distaccate   della   Scuola
          nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale
          sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione
          degli  organismi  soppressi  sono  attribuite  alla  Scuola
          nazionale    dell'amministrazione    e     assegnate     ai
          corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma
          3.  Le  risorse  finanziarie  gia'  stanziate  e  destinate
          all'attivita' di formazione sono attribuite,  nella  misura
          dell'ottanta   per    cento,    alla    Scuola    nazionale
          dell'amministrazione e versate, nella misura del venti  per
          cento, all'entrata del  bilancio  dello  Stato.  La  stessa
          Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo  determinato
          e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto
          in essere presso gli organismi soppressi, che cessano  alla
          loro naturale scadenza.».