Art. 5 Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione 1. La Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) cura l'attivita' di progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale in conformita' ai principi generali previsti dallalegge 7 giugno 2000, n. 150; b) gestisce, d'intesa con l'ufficio stampa, i rapporti con i mezzi di comunicazione, nonche' la produzione editoriale dell'amministrazione; c) cura le relazioni con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli degli uffici relazioni con il pubblico e gestisce il centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con cittadini e imprese; d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne verifica il gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il Segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione; e) provvede al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli relativi alle attivita' degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero; f) cura la comunicazione interna, d'intesa con il Segretariato generale, sviluppando e gestendo il relativo sistema; g) elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, il piano di comunicazione annuale; h) gestisce i portali web e intranet e cura la manutenzione, lo sviluppo e l'evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al sito istituzionale e alla intranet dell'Amministrazione e coordina il gruppo di sviluppo del Centro servizi informatici; i) cura la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici del Ministero; l) elabora i capitolati tecnici relativi all'acquisto di beni e servizi informatici; m) cura l'aggiornamento e la manutenzione delle componenti informatiche dei sistemi del Ministero, garantisce la sicurezza degli stessi ed il controllo del loro corretto funzionamento; n) e' responsabile della gestione di tutti i CED dell'Amministrazione; o) gestisce la progettazione, lo sviluppo e il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia; p) cura lo svolgimento di attivita' volte ad assicurare agli utenti la fruizione dei servizi informatici; q) assicura l'attuazione del codice dell'Amministrazione digitale e del Piano di e-government; r) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni informatici; s) provvede alle spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature e servizi informatici, nonche' degli altri servizi connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati; t) gestisce il Centro servizi informatici; u) coordina lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del Ministero, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali; v) svolge, in raccordo con le direzioni generali competenti, analisi di sviluppo delle procedure informatiche necessarie per la gestione dei processi amministrativi delle singole strutture organizzative; z) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. 2. Il direttore generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e' responsabile dei sistemi informativi anche per i rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale.
Note all'art. 5: - La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. - Si riportano gli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015: «Art. 13. (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro). - 1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonche' il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. 2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro: a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3; d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto. 2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali gia' nella disponibilita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. 3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalita' di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. 4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche' all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita' di rispettiva competenza. 5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalita' di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici. 7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.». «Art. 14. (Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi). - 1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonche' dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo e' liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati. 2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonche' ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attivita' svolte dall'ANPAL. 4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilita' reciproca delle stesse, e' istituto un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cosi' costituito: a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede; b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato; c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato; d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato; d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato; e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato; f) un rappresentante dell'AGID; g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome. 5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. 6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.».