Art. 5 
 
Direzione  generale   dei   sistemi   informativi,   dell'innovazione
tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione 
 
  1. La Direzione generale dei sistemi informativi,  dell'innovazione
tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione si  articola
in tre uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  e  svolge  le
seguenti funzioni: 
    a) cura l'attivita' di progettazione, sviluppo e  gestione  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione  istituzionale   in
conformita' ai principi generali previsti dallalegge 7  giugno  2000,
n. 150; 
    b) gestisce, d'intesa con l'ufficio  stampa,  i  rapporti  con  i
mezzi   di   comunicazione,   nonche'   la   produzione    editoriale
dell'amministrazione; 
    c) cura le relazioni con  il  pubblico,  attraverso  la  gestione
degli sportelli degli uffici relazioni con il pubblico e gestisce  il
centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni  con  cittadini  e
imprese; 
    d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne verifica  il
gradimento da parte degli utenti, in  raccordo  con  il  Segretariato
generale e l'organismo indipendente di valutazione; 
    e)  provvede  al  monitoraggio  e   all'elaborazione   dei   dati
concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli relativi  alle
attivita' degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero; 
    f) cura la comunicazione interna, d'intesa  con  il  Segretariato
generale, sviluppando e gestendo il relativo sistema; 
    g)  elabora,  in   raccordo   con   le   strutture   di   diretta
collaborazione del Ministro, il piano di comunicazione annuale; 
    h) gestisce i portali web e intranet e cura la  manutenzione,  lo
sviluppo e l'evoluzione applicativa delle  piattaforme  afferenti  al
sito istituzionale e alla intranet dell'Amministrazione e coordina il
gruppo di sviluppo del Centro servizi informatici; 
    i) cura la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la
manutenzione e la gestione dei sistemi informatici del Ministero; 
    l) elabora i capitolati tecnici relativi all'acquisto di  beni  e
servizi informatici; 
    m)  cura  l'aggiornamento  e  la  manutenzione  delle  componenti
informatiche dei sistemi del Ministero, garantisce la sicurezza degli
stessi ed il controllo del loro corretto funzionamento; 
    n)   e'   responsabile   della   gestione   di   tutti   i    CED
dell'Amministrazione; 
    o) gestisce la progettazione, lo sviluppo e  il  mantenimento  in
esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia; 
    p) cura lo svolgimento di  attivita'  volte  ad  assicurare  agli
utenti la fruizione dei servizi informatici; 
    q) assicura l'attuazione del codice dell'Amministrazione digitale
e del Piano di e-government; 
    r) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni informatici; 
    s)  provvede  alle  spese  per  l'acquisto  e  la  locazione   di
apparecchiature e servizi informatici, nonche'  degli  altri  servizi
connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione  e
conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati; 
    t) gestisce il Centro servizi informatici; 
    u) coordina  lo  sviluppo,  l'esercizio  e  la  manutenzione  del
sistema informativo del Ministero, in coerenza  con  quanto  previsto
dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, anche  assicurando  i  flussi  informativi  con  altri  soggetti
istituzionali; 
    v) svolge, in raccordo  con  le  direzioni  generali  competenti,
analisi di sviluppo delle procedure informatiche  necessarie  per  la
gestione  dei  processi  amministrativi   delle   singole   strutture
organizzative; 
    z) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza. 
  2. Il direttore generale dei sistemi informativi,  dell'innovazione
tecnologica,  del  monitoraggio  dati  e   della   comunicazione   e'
responsabile  dei  sistemi  informativi  anche  per  i  rapporti  con
l'Agenzia per l'Italia digitale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - La legge 7 giugno  2000,  n.  150  (Disciplina  delle
          attivita'  di  informazione  e   di   comunicazione   delle
          pubbliche amministrazioni)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              - Si riportano gli articoli 13 e 14 del citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2015: 
              «Art. 13. (Sistema informativo unitario delle politiche
          del lavoro). - 1.  In  attesa  della  realizzazione  di  un
          sistema   informativo   unico,   l'ANPAL    realizza,    in
          cooperazione con il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e
          Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando  le
          componenti   informatizzate   realizzate   dalle   predette
          amministrazioni,  il  sistema  informativo  unitario  delle
          politiche  del  lavoro,  che  si  compone   del   nodo   di
          coordinamento  nazionale  e  dei  nodi   di   coordinamento
          regionali, nonche' il portale unico  per  la  registrazione
          alla Rete  nazionale  dei  servizi  per  le  politiche  del
          lavoro. 
              2.  Costituiscono  elementi  del  sistema   informativo
          unitario dei servizi per il lavoro: 
                a)  il  sistema   informativo   dei   percettori   di
          ammortizzatori sociali, di cui all'articolo  4,  comma  35,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
                b)  l'archivio  informatizzato  delle   comunicazioni
          obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
          19 dicembre 2002, n. 297; 
                c) i dati relativi alla gestione dei servizi  per  il
          lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse  la
          scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3; 
                d)   il   sistema   informativo   della    formazione
          professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto. 
              2-bis. Al sistema informativo unitario delle  politiche
          del  lavoro  affluiscono  i  dati  relativi   alle   schede
          anagrafico-professionali gia'  nella  disponibilita'  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  e
          affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  i
          dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
          alle dichiarazioni dei redditi con modello  730  o  modello
          unico  PF  presentate  dalle   persone   fisiche   e   alle
          dichiarazioni  con  modello   770   semplificato   e   alle
          certificazioni uniche presentate dai  sostituti  d'imposta,
          gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
          di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle  banche
          dati  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  contenenti  l'Anagrafe   nazionale   degli
          studenti  e  il  Sistema  nazionale  delle  anagrafi  degli
          studenti di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  15
          aprile 2005,  n.  76  nonche'  l'Anagrafe  nazionale  degli
          studenti universitari e dei laureati delle  universita'  di
          cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,  n.
          105, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  luglio
          2003, n. 170. 
              3. Il modello di scheda anagrafica e professionale  dei
          lavoratori,  di  cui   all'articolo   1-bis   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,   viene   definita
          dall'ANPAL, unitamente alle modalita'  di  interconnessione
          tra  i  centri  per  l'impiego  e  il  sistema  informativo
          unitario delle politiche del lavoro. 
              4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i
          datori  di  lavoro,   le   comunicazioni   di   assunzione,
          trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui
          all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000,
          all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608,  all'articolo  11  del  Decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
          all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949,  n.  264,  sono
          comunicate per via telematica  all'ANPAL  che  le  mette  a
          disposizione dei centri per l'impiego,  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS,  dell'INAIL  e
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le  attivita'  di
          rispettiva competenza. 
              5. Allo  scopo  di  certificare  i  percorsi  formativi
          seguiti e  le  esperienze  lavorative  effettuate,  l'ANPAL
          definisce apposite modalita' di lettura delle  informazioni
          in esso contenute a favore di altri  soggetti  interessati,
          nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
          giovani in uscita da percorsi di istruzione  e  formazione,
          l'ANPAL  stipula   una   convenzione   con   il   Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e
          dei relativi risultati statistici. 
              7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene
          sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati
          con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli
          atti  di   programmazione   approvati   dalla   Commissione
          Europea.». 
              «Art.  14.  (Fascicolo  elettronico  del  lavoratore  e
          coordinamento   dei   sistemi   informativi).   -   1.   Le
          informazioni  del  sistema   informativo   unitario   delle
          politiche   del   lavoro   costituiscono   il    patrimonio
          informativo  comune  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle
          regioni  e  province  autonome,  nonche'  dei  centri   per
          l'impiego,  per  lo  svolgimento  dei  rispettivi   compiti
          istituzionali.  Esse  costituiscono,   inoltre,   la   base
          informativa per la formazione e il rilascio  del  fascicolo
          elettronico  del  lavoratore,  contenente  le  informazioni
          relative ai percorsi  educativi  e  formativi,  ai  periodi
          lavorativi, alla fruizione di provvidenze  pubbliche  e  ai
          versamenti  contributivi  ai  fini   della   fruizione   di
          ammortizzatori  sociali.  Il   fascicolo   e'   liberamente
          accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di  lettura
          telematica, da parte dei singoli soggetti interessati. 
              2. L'ANPAL partecipa al  Sistema  Statistico  Nazionale
          (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
          322. 
              3. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          accede alla banca dati  istituita  presso  l'ANPAL  di  cui
          all'articolo  13  del  presente  decreto,  al  fine   dello
          svolgimento dei  compiti  istituzionali,  nonche'  ai  fini
          statistici e del  monitoraggio  sulle  politiche  attive  e
          passive del lavoro e sulle attivita' svolte dall'ANPAL. 
              4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica
          delle banche dati in possesso del Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS,  dell'INAIL
          e dell'ISFOL in tema di lavoro e  la  piena  accessibilita'
          reciproca delle stesse, e' istituto un comitato  presso  il
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  cosi'
          costituito: 
                a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o
          un suo delegato, che lo presiede; 
                b)  il  Direttore  generale  dell'ANPAL  o   un   suo
          delegato; 
                c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato; 
                d)  il  Direttore  generale  dell'INAIL  o   un   suo
          delegato; 
                d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato; 
                e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato; 
                f) un rappresentante dell'AGID; 
                g)  tre  rappresentanti  delle  regioni  e   province
          autonome,  designati  dalla  Conferenza  delle  regioni   e
          province autonome. 
              5.  Ai  componenti  del  comitato  non   spetta   alcun
          compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
          altro emolumento comunque denominato. 
              6. Su indicazione del comitato di cui al  comma  4  gli
          enti partecipanti stipulano convenzioni con altri  soggetti
          del  sistema  statistico  nazionale  (SISTAN)  al  fine  di
          integrare le banche dati.».