Art. 6 
 
 
Direzione  generale  dei  rapporti  di  lavoro  e   delle   relazioni
                             industriali 
 
  1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e  delle  relazioni
industriali si articola in sei uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) cura i profili applicativi  e  interpretativi  degli  istituti
relativi al rapporto di lavoro; 
    b) cura l'applicazione e il  monitoraggio  sull'attuazione  della
legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    c)  svolge  attivita'  di  conciliazione   e   mediazione   delle
controversie collettive di lavoro nel  settore  privato,  di  rilievo
pluriregionale o  di  livello  territoriale  di  rilevante  interesse
sociale con particolare riferimento alle procedure  di  consultazione
sindacale per mobilita', Cassa integrazione guadagni straordinaria  e
ammortizzatori in deroga in  tutti  i  casi  in  cui  sia  necessario
addivenire ad accordi in sede governativa; 
    d) promuove le procedure  di  raffreddamento  in  relazione  alla
disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; 
    e) svolge attivita' di indirizzo e coordinamento  in  materia  di
procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro; 
    f)  svolge  attivita'  di  promozione   e   finanziamento   delle
iniziative in favore delle pari opportunita', promuove politiche  per
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto
all'attivita'  della  Consigliera   nazionale   di   parita',   delle
consigliere e dei consiglieri di parita' e del Comitato nazionale  di
parita' e pari opportunita'; 
    g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi,
a livello  nazionale,  delle  organizzazioni  sindacali  nel  settore
privato per tutte le finalita' previste dalla normativa in vigore; 
    h) effettua le analisi economiche (costo del lavoro; costo  delle
piattaforme  rivendicative  contrattuali;  studio   della   struttura
retributiva; calcolo delle indennita' aggiuntive o sostitutive); 
    i) tiene l'archivio degli  accordi  e  dei  contratti  collettivi
nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione
collettiva di secondo livello, territoriale e aziendale; 
    l) effettua la rilevazione e l'elaborazione dei dati  concernenti
le controversie  individuali  plurime  e  collettive  di  lavoro  nel
settore privato e pubblico; 
    m) gestisce la Commissione di  certificazione  dei  contratti  di
lavoro e cura la tenuta dell'albo delle  universita'  abilitate  alla
certificazione e svolge attivita'  di  monitoraggio  sulle  attivita'
delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro  presenti
sul territorio nazionale; 
    n)  cura  l'attuazione  della  disciplina  ordinamentale  per  lo
svolgimento della professione di consulente del lavoro; 
    o) cura la  relazione  annuale  sull'attivita'  di  vigilanza  in
materia di trasporti su strada; 
    p) presiede e gestisce la Commissione consultiva  permanente  per
la salute e la sicurezza sul lavoro; 
    q) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione  e  le  buone
prassi in materia di informazione e comunicazione, anche d'intesa con
le altre amministrazioni competenti, concernenti la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali; 
    r) assicura il supporto tecnico-amministrativo  per  la  gestione
del Fondo speciale infortuni e del Fondo vittime gravi infortuni  sul
lavoro, nonche' per le attivita' promozionali destinate alle  piccole
e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria; 
    s)  provvede  alla  redazione  dei  rapporti  sulle   convenzioni
internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e  sugli
articoli della Carta  sociale  europea  in  ottemperanza  agli  oneri
derivanti    dalla    adesione     dell'Italia     all'Organizzazione
internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa; 
    t)  gestisce   il   Comitato   consultivo   tripartito   per   il
coordinamento   della   partecipazione   italiana   alle    attivita'
dell'Organizzazione internazionale del lavoro; 
    u) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza; 
    v) cura la gestione del diritto di interpello.