Art. 6 Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) cura i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro; b) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) svolge attivita' di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilita', Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa; d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; e) svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro; f) svolge attivita' di promozione e finanziamento delle iniziative in favore delle pari opportunita', promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto all'attivita' della Consigliera nazionale di parita', delle consigliere e dei consiglieri di parita' e del Comitato nazionale di parita' e pari opportunita'; g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali nel settore privato per tutte le finalita' previste dalla normativa in vigore; h) effettua le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura retributiva; calcolo delle indennita' aggiuntive o sostitutive); i) tiene l'archivio degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale e aziendale; l) effettua la rilevazione e l'elaborazione dei dati concernenti le controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore privato e pubblico; m) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e cura la tenuta dell'albo delle universita' abilitate alla certificazione e svolge attivita' di monitoraggio sulle attivita' delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti sul territorio nazionale; n) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro; o) cura la relazione annuale sull'attivita' di vigilanza in materia di trasporti su strada; p) presiede e gestisce la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro; q) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti, concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; r) assicura il supporto tecnico-amministrativo per la gestione del Fondo speciale infortuni e del Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonche' per le attivita' promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria; s) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sugli articoli della Carta sociale europea in ottemperanza agli oneri derivanti dalla adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa; t) gestisce il Comitato consultivo tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attivita' dell'Organizzazione internazionale del lavoro; u) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza; v) cura la gestione del diritto di interpello.