Art. 7 
 
 
 Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione 
 
  1. La Direzione  generale  degli  ammortizzatori  sociali  e  della
formazione si articola in cinque uffici di livello  dirigenziale  non
generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di
auto  imprenditorialita'  ed  auto  impiego  ai  sensi  del   decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185; 
    b) svolge attivita' di coordinamento in materia di aiuti di Stato
all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte
all'occupabilita' del capitale umano; 
    c) gestisce, per quanto  di  competenza,  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a)
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    d) gestisce il Fondo per lo sviluppo di  cui  all'articolo  1-ter
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
    e)  cura  la  disciplina  degli   ammortizzatori   sociali,   dei
trattamenti di integrazione salariale,  della  Nuova  prestazione  di
assicurazione   sociale   per   l'impiego,   dei    trattamenti    di
disoccupazione e mobilita' e dei relativi aspetti contributivi; 
    f) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento
delle prestazioni di sostegno al reddito; 
    g) cura la disciplina, la verifica e il controllo  dei  fondi  di
solidarieta' di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, nonche' la disciplina degli interventi di  agevolazione
della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui  all'articolo
4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
    h) cura l'analisi, la verifica e il controllo  dei  programmi  di
riorganizzazione  aziendale  secondo  quanto  previsto  dal   decreto
legislativo n. 148 del 2015; 
    i) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarieta'
espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148  del
2015; 
    l) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili; 
    m)  svolge  l'analisi  e  il  monitoraggio  degli   istituti   di
inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e  di  tutela  del
reddito; 
    n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza; 
    o)  vigila  e  controlla  gli  enti   nazionali   di   formazione
professionale; 
    p) promuove e coordina le politiche di  formazione  e  le  azioni
rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e
del lavoro; 
    q) autorizza l'attivazione dei fondi  interprofessionali  per  la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge  n.  388  del
2000  e  autorizza  l'attivazione  dei  fondi   bilaterali   di   cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
    r) svolge l'attivita' di coordinamento in  materia  di  aiuti  di
Stato alla formazione; 
    s) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali; 
    t) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione; 
    u) attua le politiche  in  materia  di  istruzione  e  formazione
professionale e della formazione tecnica superiore (IFTS-ITS); 
    v) definisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di
riconoscimento e certificazione  delle  competenze  e  di  alternanza
scuola-lavoro. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185
          (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
          attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio
          1999, n. 144) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          luglio 2000, n. 156. 
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1, del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale): 
              «Art.  18.  (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.». 
              - Si riporta  l'articolo  1-ter  del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
          dell'occupazione): 
              «Art.  1-ter.  (Fondo  per  lo  sviluppo).  -  1.   Per
          consentire la realizzazione  nelle  aree  di  intervento  e
          nelle situazioni individuate ai sensi  dell'articolo  1  di
          nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per
          la  creazione  di  nuove   iniziative   produttive   e   di
          riconversione  dell'apparato  produttivo   esistente,   con
          priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino  delle
          partecipazioni statali, nonche' per  promuovere  azioni  di
          sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla
          promozione  dell'efficienza  complessiva  dell'area   anche
          attraverso   interventi    volti    alla    creazione    di
          infrastrutture  tecnologiche,  in  relazione  ai   connessi
          effetti occupazionali, e' istituito presso il Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo
          sviluppo con la dotazione finanziaria di lire  75  miliardi
          per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per  ciascuno  degli
          anni 1994 e 1995. Per l'anno 2005 la dotazione  finanziaria
          del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro. 
              2.  I  criteri  e  le  modalita'  di   utilizzo   delle
          disponibilita' del Fondo di cui al comma 1  sono  stabiliti
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          del tesoro, e sentito il Comitato di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento
          delle iniziative per  l'occupazione  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  tenuto  conto  dei  fenomeni  di
          repentina crisi occupazionale in essere,  sono  indicati  i
          criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con
          riferimento  alle   aree   territoriali   ed   ai   settori
          industriali in crisi, nonche' i criteri  di  selezione  dei
          soggetti a cui e' attribuita la gestione dei  programmi  di
          sviluppo locale connessi. 
              3. Per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          d'intesa con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  puo'   avvalersi   delle   societa'   di
          promozione  industriale  partecipate  dalle  societa'   per
          azioni  derivanti  dalla  trasformazione  degli   enti   di
          gestione   delle   partecipazioni    statali    ai    sensi
          dell'articolo15deldecreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 8 agosto 1992, n.
          359, ovvero da enti di gestione  disciolti,  nonche'  della
          GEPI S.p.a. 
              4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma  1
          sono  determinati   sulla   base   dei   criteri   di   cui
          all'articolo1, comma 2, deldecreto-legge 22  ottobre  1992,
          n.  415,  convertito,  con  modificazioni,  dallalegge   19
          dicembre 1992, n. 488. 
              5. Le disponibilita'  del  Fondo  di  cui  al  comma  1
          possono essere utilizzate, nei limiti delle quote  indicate
          dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di
          cui al comma  2,  per  l'erogazione,  alle  amministrazioni
          pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati,
          della quota di finanziamento a carico  del  bilancio  dello
          Stato   per   l'attuazione   di   programmi   di   politica
          comunitaria, secondo le modalita' stabilite  dallalegge  16
          aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni. 
              6. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a  lire
          100 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1994  e  1995,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale.». 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in  attuazione  della  legge10  dicembre  2014,  n.183)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2015,  n.
          221, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4,  commi  da  1  a
          7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in
          materia  di  riforma  del  mercato  del   lavoro   in   una
          prospettiva di crescita): 
              «Art. 4. (Ulteriori disposizioni in materia di  mercato
          del lavoro). - 1.  Nei  casi  di  eccedenza  di  personale,
          accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu'
          di  quindici  dipendenti  e  le  organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative a  livello  aziendale  possono
          prevedere  che,  al  fine  di   incentivare   l'esodo   dei
          lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si  impegni  a
          corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari
          al trattamento di pensione che  spetterebbe  in  base  alle
          regole   vigenti,   ed   a   corrispondere   all'INPS    la
          contribuzione fino al raggiungimento dei  requisiti  minimi
          per il pensionamento. La  stessa  prestazione  puo'  essere
          oggetto di accordi sindacali nell'ambito  di  procedure  ex
          articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero
          nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente
          conclusi con  accordo  firmato  da  associazione  sindacale
          stipulante  il  contratto  collettivo   di   lavoro   della
          categoria. 
              2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
          1  debbono  raggiungere   i   requisiti   minimi   per   il
          pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro  anni
          successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. 
              3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di  cui  al
          comma 1, il datore di lavoro interessato presenta  apposita
          domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
          relazione agli obblighi. 
              4. L'accordo di cui  al  comma  1  diviene  efficace  a
          seguito della validazione da parte dell'INPS, che  effettua
          l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
          al lavoratore ed al datore di lavoro. 
              5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di  cui  al
          comma  1  il  datore  di  lavoro  e'  obbligato  a  versare
          mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e  per
          la contribuzione figurativa. In ogni caso, in  assenza  del
          versamento mensile di cui  al  presente  comma,  l'INPS  e'
          tenuto a non erogare le prestazioni. 
              6. In caso  di  mancato  versamento  l'INPS  procede  a
          notificare un  avviso  di  pagamento;  decorsi  centottanta
          giorni dalla notifica  senza  l'avvenuto  pagamento  l'INPS
          procede alla escussione della fideiussione. 
              7. Il pagamento  della  prestazione  avviene  da  parte
          dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento  delle
          pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
          della relativa contribuzione figurativa. 
              7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
          applicazione  anche  nel  caso  in   cui   le   prestazioni
          spetterebbero    a    carico    di    forme     sostitutive
          dell'assicurazione generale obbligatoria. 
              7-ter. Nel caso  degli  accordi  il  datore  di  lavoro
          procede  al  recupero   delle   somme   pagate   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 4, della  legge  n.  223  del  1991,
          relativamente   ai   lavoratori    interessati,    mediante
          conguaglio con i contributi dovuti  all'INPS  e  non  trova
          comunque  applicazione  l'articolo  2,  comma   31,   della
          presente legge. Resta  inoltre  ferma  la  possibilita'  di
          effettuare  nuove  assunzioni  anche   presso   le   unita'
          produttive  interessate  dai  licenziamenti  in  deroga  al
          diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
          legge n. 223 del 1991.». 
              - Si  riporta  l'articolo   41   del   citato   decreto
          legislativo n. 148 del 2015: 
              «Art. 41. (Contratti di solidarieta' espansiva).  -  1.
          Nel caso in cui, al fine di incrementare  gli  organici,  i
          contratti   collettivi   aziendali   stipulati   ai   sensi
          dell'articolo 51 del decreto legislativo n.  81  del  2015,
          prevedano, programmandone le modalita' di  attuazione,  una
          riduzione stabile  dell'orario  di  lavoro,  con  riduzione
          della retribuzione, e la  contestuale  assunzione  a  tempo
          indeterminato di nuovo personale, ai datori  di  lavoro  e'
          concesso,  per  ogni  lavoratore  assunto  sulla  base  dei
          predetti contratti collettivi  e  per  ogni  mensilita'  di
          retribuzione, un contributo a carico della  Gestione  degli
          interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni
          previdenziali istituita presso l'INPS, di cui  all'articolo
          37 della legge n. 88 del 1989, pari,  per  i  primi  dodici
          mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal
          contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni
          successivi   il    predetto    contributo    e'    ridotto,
          rispettivamente, al 10 e al 5 per cento. 
              2. In sostituzione del contributo di cui  al  comma  1,
          per i lavoratori di eta' compresa tra i  15  e  i  29  anni
          assunti in forza dei contratti collettivi di cui  al  comma
          1, per i primi tre anni e comunque non oltre il  compimento
          del ventinovesimo anno di eta' del lavoratore  assunto,  la
          quota di contribuzione a carico del  datore  di  lavoro  e'
          dovuta in misura corrispondente a quella prevista  per  gli
          apprendisti, ferma restando la contribuzione a  carico  del
          lavoratore nella misura prevista  per  la  generalita'  dei
          lavoratori. 
              2-bis. Nei  confronti  dei  lavoratori  interessati  da
          riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della
          retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con  esclusione  dei
          soggetti di cui al comma 5, i datori di  lavoro,  gli  enti
          bilaterali o i Fondi di solidarieta' di cui  al  titolo  II
          del presente decreto possono versare  la  contribuzione  ai
          fini pensionistici correlata  alla  quota  di  retribuzione
          persa, nei casi in cui tale contribuzione  non  venga  gia'
          riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti
          non sono riconosciute le agevolazioni contributive  di  cui
          ai commi 1 e 2. 
              3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1
          e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti  le
          assunzioni, abbiano  proceduto  a  riduzioni  di  personale
          ovvero  a  sospensioni  di  lavoro  in  regime   di   cassa
          integrazione guadagni straordinaria. 
              3-bis. I contratti di solidarieta' di cui  all'articolo
          21, comma 5, in  corso  da  almeno  dodici  mesi  e  quelli
          stipulati  prima  del  1°  gennaio  2016   possono   essere
          trasformati  in  contratti  di  solidarieta'  espansiva,  a
          condizione che  la  riduzione  complessiva  dell'orario  di
          lavoro non sia  superiore  a  quella  gia'  concordata.  Ai
          lavoratori spetta un trattamento di integrazione  salariale
          di  importo   pari   al   50   per   cento   della   misura
          dell'integrazione   salariale    prevista    prima    della
          trasformazione del contratto e il datore di lavoro  integra
          tale trattamento almeno sino alla misura  dell'integrazione
          originaria. L'integrazione a carico del  datore  di  lavoro
          non  e'  imponibile  ai  fini  previdenziali,  e  vige   la
          contribuzione  figurativa  di  cui  all'articolo  6.  Trova
          applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo  periodo  e  la
          contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 e'  ridotta
          in misura pari al 50 per cento. Il  contributo  di  cui  al
          comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2  si
          applicano per il solo  periodo  compreso  tra  la  data  di
          trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e
          tale periodo si computa ai fini  degli  articoli  4  e  22,
          comma 5. Per i lavoratori di  cui  al  presente  comma  non
          trova applicazione la disposizione di cui al comma 5. 
              4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in  forza
          dei contratti collettivi di  cui  al  comma  1  non  devono
          determinare  nelle  unita'  produttive  interessate   dalla
          riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della
          manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero  di
          quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che  cio'  sia
          espressamente previsto dai contratti collettivi in  ragione
          della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile,  in
          possesso delle qualifiche con  riferimento  alle  quali  e'
          programmata l'assunzione. 
              5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano  stati
          stipulati i contratti collettivi di cui  al  comma  1,  che
          abbiano  una  eta'  inferiore  a  quella  prevista  per  la
          pensione di vecchiaia di non piu' di  ventiquattro  mesi  e
          abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la
          pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e  con  decorrenza
          dal  mese  successivo  a  quello  della  presentazione,  il
          suddetto trattamento di  pensione  nel  caso  in  cui  essi
          abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro  di
          durata non  superiore  alla  meta'  dell'orario  di  lavoro
          praticato prima della  riduzione  convenuta  nel  contratto
          collettivo. Il  trattamento  spetta  a  condizione  che  la
          trasformazione del rapporto avvenga  entro  un  anno  dalla
          data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in
          forza di clausole che  prevedano,  in  corrispondenza  alla
          maggiore  riduzione  di  orario,  un  ulteriore  incremento
          dell'occupazione.  Limitatamente  al  predetto  periodo  di
          anticipazione il trattamento di pensione e' cumulabile  con
          la   retribuzione   nel   limite   massimo   della    somma
          corrispondente al trattamento retributivo perso al  momento
          della trasformazione del rapporto da tempo  pieno  a  tempo
          parziale ai sensi del presente comma, ferma restando  negli
          altri casi la disciplina vigente in materia  di  cumulo  di
          pensioni e reddito da lavoro. 
              6. Ai fini dell'individuazione  della  retribuzione  da
          assumere quale base di calcolo per la determinazione  delle
          quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano
          prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma  5,  e'
          neutralizzato il numero delle settimane di lavoro  prestate
          a  tempo  parziale,  ove  cio'  comporti   un   trattamento
          pensionistico piu' favorevole. 
              7. I contratti collettivi di  cui  al  comma  1  devono
          essere depositati  presso  la  direzione  territoriale  del
          lavoro.  L'attribuzione  del  contributo   e'   subordinata
          all'accertamento, da parte della direzione territoriale del
          lavoro, della corrispondenza tra  la  riduzione  concordata
          dell'orario di lavoro  e  le  assunzioni  effettuate.  Alla
          direzione territoriale del lavoro e'  demandata,  altresi',
          la vigilanza  in  ordine  alla  corretta  applicazione  dei
          contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione  del
          contributo nei casi di accertata violazione. 
              8. I lavoratori assunti a norma del  presente  articolo
          sono esclusi dal computo dei limiti  numerici  previsti  da
          leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione
          di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni
          di carattere finanziario e creditizio.». 
              - Si riporta l'articolo 118 della legge n. 388 del 2000
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): 
              «Art.  118.  (Interventi  in  materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni in materia di  attivita'
          svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale  europeo).  -
          1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
          regionale e con le  funzioni  di  indirizzo  attribuite  in
          materia al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          lo sviluppo della  formazione  professionale  continua,  in
          un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia  di
          occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per
          ciascuno    dei    settori    economici     dell'industria,
          dell'agricoltura, del terziario e  dell'artigianato,  nelle
          forme   di   cui   al    comma    6,    fondi    paritetici
          interprofessionali nazionali per  la  formazione  continua,
          nel  presente  articolo  denominati  "fondi".  Gli  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale  possono   prevedere
          l'istituzione di fondi anche per settori diversi,  nonche',
          all'interno degli stessi, la  costituzione  di  un'apposita
          sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi   relativi   ai
          dirigenti  possono  essere  costituiti   mediante   accordi
          stipulati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro    e    dei    dirigenti    comparativamente    piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. 
              I fondi possono finanziare in tutto o  in  parte  piani
          formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
          concordati  tra  le  parti   sociali,   nonche'   eventuali
          ulteriori iniziative propedeutiche e comunque  direttamente
          connesse a detti piani concordate tra  le  parti.  I  piani
          aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
          le  regioni  e  le   province   autonome   territorialmente
          interessate. I progetti relativi ai  piani  individuali  ed
          alle iniziative propedeutiche e connesse ai  medesimi  sono
          trasmessi  alle   regioni   ed   alle   province   autonome
          territorialmente interessate, affinche' ne  possano  tenere
          conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. 
              Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
          presente articolo, le risorse  derivanti  dal  gettito  del
          contributo integrativo stabilito dall'articolo  25,  quarto
          comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  e  successive
          modificazioni, relative ai datori di lavoro che  aderiscono
          a ciascun fondo. 
              Nel finanziare i piani formativi  di  cui  al  presente
          comma,   i   fondi   si   attengono   al   criterio   della
          redistribuzione  delle  risorse   versate   dalle   aziende
          aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di  gestione  delle
          strutture  di  funzionamento  dei  fondi  medesimi,   della
          professionalita'  dei  gestori,  nonche'  dell'adozione  di
          criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
          La  vigilanza  sulla  gestione  dei  fondi  e'   esercitata
          dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14  settembre
          2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
          dell'autorizzazione e del commissariamento  dei  fondi  nel
          caso in cui vengano meno  le  condizioni  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata  a  regime
          dei fondi,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   effettuera'   una   valutazione   dei   risultati
          conseguiti dagli stessi. Il  presidente  del  collegio  dei
          sindaci e'  nominato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
          con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi  a  carico
          del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
          continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
          attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
          pareri e valutazioni in ordine alle  attivita'  svolte  dai
          fondi, anche in relazione all'applicazione  delle  suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1° gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo  9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo
          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
          144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
          25 della  citata  legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
                a) come soggetto giuridico di natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
                b) come soggetto dotato di personalita' giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              7. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'articolo 25 della legge n.  845  del
          1978, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  il
          contributo omesso  e  le  relative  sanzioni,  che  vengono
          versate dall'INPS al fondo prescelto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236. Le disponibilita'  sono  ripartite  su
          base regionale in riferimento al numero degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'articolo 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'articolo 80, comma 4, della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi
          per l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000
          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144, sono: 
                a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di  cui  al
          citato articolo  25  della  legge  n.  845  del  1978,  per
          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi
          aziendali, territoriali  o  settoriali  concordati  tra  le
          parti sociali; 
                b) per il  restante  25  per  cento  accantonati  per
          essere  destinati  ai   fondi,   a   seguito   della   loro
          istituzione. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono determinati  i  termini
          ed i criteri  di  attribuzione  delle  risorse  di  cui  al
          presente comma ed al comma 10. 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua   ad   effettuare    il    versamento    stabilito
          dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  148  del   1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
          al Fondo di cui al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi,  anche  mediante   proroghe   dei   relativi
          contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
          previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo
          6 settembre 2001,  n.  368.  La  presente  disposizione  si
          applica anche ai programmi o alle attivita'  di  assistenza
          tecnica in corso di svolgimento alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione  istituito  dall'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, una quota fino a  lire  200  miliardi,
          per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui  il  20
          per cento destinato prioritariamente  all'attuazione  degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive  modificazioni  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge  24
          giugno 1997, n. 196.». 
              - Si riporta l'articolo 12 del decreto  legislativo  n.
          276 del  2003  (Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di
          occupazione e mercato del lavoro,  di  cui  alla  legge  14
          febbraio 2003, n. 30): 
              «Art. 12. (Fondi per la formazione e l'integrazione del
          reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
          di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma  4
          un contributo  pari  al  4  per  cento  della  retribuzione
          corrisposta ai lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato    per    l'esercizio    di    attivita'     di
          somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
          formazione  e  riqualificazione  professionale,  nonche'  a
          misure di carattere previdenziale e di sostegno al  reddito
          a favore dei  lavoratori  assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato,  dei  lavoratori   che   abbiano   svolto   in
          precedenza missioni di lavoro in somministrazione in  forza
          di contratti a  tempo  determinato  e,  limitatamente  agli
          interventi  formativi,  dei  potenziali  candidati  a   una
          missione. 
              2. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi  di  cui  al
          comma  4  un  contributo  pari  al  4   per   cento   della
          retribuzione  corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con
          contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono  destinate
          a: 
                a)  iniziative   comuni   finalizzate   a   garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; 
                b)  iniziative  comuni   finalizzate   a   verificare
          l'utilizzo  della  somministrazione  di  lavoro  e  la  sua
          efficacia anche in termini di  promozione  della  emersione
          del  lavoro  non  regolare  e  di  contrasto  agli  appalti
          illeciti; 
                c) iniziative per l'inserimento  o  il  reinserimento
          nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche  in
          regime di accreditamento con le regioni; 
                d) per la promozione di percorsi di qualificazione  e
          riqualificazione professionale. 
              3. Gli interventi di cui ai commi 1 e  2  sono  attuati
          nel quadro delle politiche e  delle  misure  stabilite  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro delle  imprese  di
          somministrazione    di    lavoro,    sottoscritto     dalle
          organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          ovvero, in mancanza, dai fondi di cui  al  comma  4.  4.  I
          contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi  a  un  fondo
          bilaterale  appositamente   costituito,   anche   nell'ente
          bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto  collettivo
          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: 
                a) come soggetto giuridico di natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
                b) come soggetto dotato di personalita' giuridica  ai
          sensi dell'articolo 12 del codice civile  con  procedimento
          per  il  riconoscimento  rientrante  nelle  competenze  del
          Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio  1991,  n.
          13. 
              5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
          autorizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali, previa verifica della  congruita',  rispetto  alle
          finalita' istituzionali  previste  ai  commi  1  e  2,  dei
          criteri di gestione e delle strutture di funzionamento  del
          fondo   stesso,   con    particolare    riferimento    alla
          sostenibilita'  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita  la
          vigilanza sulla gestione dei  fondi  e  approva,  entro  il
          termine  di  sessanta  giorni   dalla   presentazione,   il
          documento contenente le regole stabilite dal fondo  per  il
          versamento dei contributi e per la gestione, il  controllo,
          la rendicontazione e il finanziamento degli  interventi  di
          cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente  tale  termine,  il
          documento si intende approvato. 
              6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
          collettivi  nazionali  di   lavoro   stipulate   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 24  giugno  1997,  n.
          196. 
              7. I contributi versati ai sensi dei commi  1  e  2  si
          intendono soggetti  alla  disciplina  di  cui  all'articolo
          26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
          di cui ai commi 1 e 2, il datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          corrispondere  al  fondo  di  cui  al  comma  4,  oltre  al
          contributo omesso, gli interessi nella misura prevista  dal
          tasso indicato all' articolo 1 del  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre  2005,  piu'
          il 5 per cento,  nonche'  una  sanzione  amministrativa  di
          importo pari al contributo omesso. 
              8-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  delle   regole
          contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
          finanziamento delle attivita' formative oppure  procede  al
          recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
          Le relative  somme  restano  a  disposizione  dei  soggetti
          autorizzati alla somministrazione per ulteriori  iniziative
          formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla  predetta
          disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro  e
          delle politiche  sociali,  si  procede  ad  una  definitiva
          riduzione  delle  somme   a   disposizione   dei   soggetti
          autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  in  misura
          corrispondente   al   valore   del    progetto    formativo
          inizialmente presentato o al valore del progetto  formativo
          rendicontato e finanziato. Tali  somme  sono  destinate  al
          fondo di cui al comma 4. 
              9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali con proprio decreto, sentite  le  associazioni  dei
          datori e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale   puo'   ridurre   i
          contributi di cui ai commi 1 e 2  in  relazione  alla  loro
          congruita' con le finalita' dei relativi fondi. 
              9-bis. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          trovano   applicazione   con   esclusivo   riferimento   ai
          lavoratori   assunti   per   prestazioni   di   lavoro   in
          somministrazione.».