Art. 9 
 
 
     Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali 
 
  1. La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si
articola in cinque uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  e
svolge le seguenti funzioni: 
    a) gestisce i trasferimenti di  natura  assistenziale  agli  enti
previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi.
Svolge l'attivita' di coordinamento e di applicazione della normativa
relativa  alle   prestazioni   assistenziali   erogate   dagli   enti
previdenziali,  con   particolare   riferimento   alla   pensione   e
all'assegno sociale e trattamenti di invalidita'; 
    b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo
nazionale per le non autosufficienze, il  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale, il Fondo per il diritto al  lavoro
dei disabili, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e gli
altri  fondi  di  finanziamento  delle  politiche   sociali.   Svolge
attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite; 
    c)  cura  la  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni e dei connessi  costi  e  fabbisogni  standard  nell'area
delle politiche sociali; 
    d)  promuove  le  politiche  di  contrasto  alla  poverta',  alla
esclusione  sociale  e  alla  grave  emarginazione.  Attua  il  Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e della
misura nazionale di contrasto alla poverta' ivi  prevista,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 386, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208.
Svolge attivita' di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il  Ministero
dell'economia e delle finanze, in ordine all'attuazione del programma
«carta acquisti»; 
    e) coordina i programmi nazionali finanziati  dal  Fondo  sociale
europeo in materia di inclusione sociale e dal Fondo di aiuti europei
agli indigenti; assicura  assistenza  tecnica  in  materia  di  fondi
strutturali per progetti relativi allo sviluppo  di  servizi  sociali
alla persona e alla comunita'; 
    f) cura l'attuazione della disciplina in  materia  di  indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE); 
    g)  promuove  e  monitora   le   politiche   per   l'infanzia   e
l'adolescenza nonche' per la tutela dei minori e per il contrasto  al
lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione  e  quelle
alternative all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo  dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia; 
    h) promuove e monitora le politiche in favore delle  persone  non
autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale,  la
tutela e la promozione dei diritti e delle opportunita' delle persone
con disabilita'; 
    i)  cura  la  definizione  delle  linee  guida  in   materia   di
collocamento  mirato  delle   persone   con   disabilita',   di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,  la
relazione biennale al Parlamento  sullo  stato  di  attuazione  delle
norme per il diritto al lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca
dati sul collocamento mirato, fermo restando che il collocamento  dei
disabili e l'attuazione della legge n. 68 del 1999 sono conferite  ad
ANPAL ai sensi dell'articolo 9, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015; 
    l)  cura  l'attuazione  del  Casellario  dell'assistenza   e   la
definizione  dei  flussi  informativi  del  Sistema  informativo  dei
servizi sociali; 
    m) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e  l'efficienza
delle politiche sociali; 
    n) svolge attivita' di studio, ricerca e indagine in  materia  di
politiche sociali; 
    o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 386,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208: 
              «386. Al fine di garantire  l'attuazione  di  un  Piano
          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo  per  la
          lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale»,  al  quale
          sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
          2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
          che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
          dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
          cadenza  triennale  mediante  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, individua una  progressione  graduale,
          nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
          alla poverta'.». 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e
          semplificazione  delle  procedure  e  degli  adempimenti  a
          carico di cittadini  e  imprese  e  altre  disposizioni  in
          materia di rapporto  di  lavoro  e  pari  opportunita',  in
          attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 1. (Collocamento mirato). - 1. Entro  centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro
          e  delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definite  linee
          guida in materia di collocamento mirato delle  persone  con
          disabilita' sulla base dei seguenti principi: 
                a) promozione di una rete  integrata  con  i  servizi
          sociali, sanitari, educativi e  formativi  del  territorio,
          nonche'  con  l'INAIL,  in  relazione  alle  competenze  in
          materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle
          persone con disabilita' da lavoro, per l'accompagnamento  e
          il supporto della persona con disabilita' presa  in  carico
          al fine di favorirne l'inserimento lavorativo; 
                b)  promozione  di  accordi   territoriali   con   le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale, le cooperative  sociali  di  cui  alla  legge  8
          novembre 1991, n. 381, le associazioni  delle  persone  con
          disabilita' e  i  loro  familiari,  nonche'  con  le  altre
          organizzazioni del terzo  settore  rilevanti,  al  fine  di
          favorire  l'inserimento  lavorativo   delle   persone   con
          disabilita'; 
                c) individuazione, nelle more della  revisione  delle
          procedure di accertamento della disabilita',  di  modalita'
          di   valutazione   bio-psico-sociale   della   disabilita',
          definizione dei criteri di predisposizione dei progetti  di
          inserimento lavorativo che tengano conto delle  barriere  e
          dei  facilitatori  ambientali  rilevati,   definizione   di
          indirizzi  per  gli  uffici  competenti   funzionali   alla
          valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo  in
          ottica bio-psico-sociale; 
                d) analisi delle caratteristiche dei posti di  lavoro
          da  assegnare  alle  persone  con  disabilita',  anche  con
          riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di
          lavoro e' tenuto ad adottare; 
                e) promozione  dell'istituzione  di  un  responsabile
          dell'inserimento  lavorativo  nei  luoghi  di  lavoro,  con
          compiti di predisposizione di progetti  personalizzati  per
          le persone con disabilita' e di  risoluzione  dei  problemi
          legati  alle  condizioni  di  lavoro  dei  lavoratori   con
          disabilita', in raccordo con l'INAIL  per  le  persone  con
          disabilita' da lavoro; 
                f) individuazione di  buone  pratiche  di  inclusione
          lavorativa delle persone con disabilita'. 
              2. All'attuazione del presente articolo si provvede con
          le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie   gia'
          disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per  il  diritto
          al  lavoro  dei  disabili)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 9, comma 1, del citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2015: 
              «Art. 9. (Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per
          le Politiche  Attive  del  Lavoro).  -  1.  All'ANPAL  sono
          conferite le seguenti funzioni: 
                a) coordinamento  della  gestione  dell'Assicurazione
          Sociale per  l'Impiego,  dei  servizi  e  delle  misure  di
          politica attiva del lavoro  di  cui  all'articolo  18,  del
          collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999,
          nonche'  delle  politiche  di  attivazione  dei  lavoratori
          disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari  di
          prestazioni  di  sostegno  del   reddito   collegate   alla
          cessazione del rapporto di lavoro; 
                b)  definizione  degli  standard   di   servizio   in
          relazione alle misure di cui all'articolo 18  del  presente
          decreto; 
                c)  determinazione  delle   modalita'   operative   e
          dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione  e  di  altre
          forme di coinvolgimento dei privati  accreditati  ai  sensi
          dell'articolo 12; 
                d) coordinamento dell'attivita' della rete Eures,  di
          cui alla decisione di esecuzione della Commissione  del  26
          novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del
          Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011; 
                e)  definizione  delle  metodologie  di  profilazione
          degli  utenti,  allo  scopo  di  determinarne  il   profilo
          personale  di  occupabilita',  in  linea  con  i   migliori
          standard  internazionali,  nonche'   dei   costi   standard
          applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18
          del presente decreto; 
                f)  promozione  e  coordinamento,  in  raccordo   con
          l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  dei  programmi
          cofinanziati  dal  Fondo  Sociale   Europeo,   nonche'   di
          programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti  di
          intervento del Fondo Sociale Europeo; 
                g)  sviluppo  e  gestione   integrata   del   sistema
          informativo unitario delle politiche  del  lavoro,  di  cui
          all'articolo 13  del  presente  decreto,  ivi  compresa  la
          predisposizione di strumenti tecnologici  per  il  supporto
          all'attivita' di intermediazione tra domanda e  offerta  di
          lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici
          e privati; 
                h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4
          del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
                i) gestione dei programmi operativi  nazionali  nelle
          materie di competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai
          Fondi comunitari; 
                l)  definizione  e  gestione  di  programmi  per   il
          riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati
          i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  in  materia  di
          politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di  mancato
          rispetto dei medesimi livelli essenziali  e  supporto  alle
          regioni, ove i livelli  essenziali  delle  prestazioni  non
          siano stati assicurati,  mediante  interventi  di  gestione
          diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche  attive
          del lavoro; 
                m) definizione di metodologie di incentivazione  alla
          mobilita' territoriale; 
                n) vigilanza  sui  fondi  interprofessionali  per  la
          formazione continua di cui all'articolo 118 della legge  n.
          388  del  2000,  nonche'  dei  fondi  bilaterali   di   cui
          all'articolo 12, comma 4, del decreto  legislativo  n.  276
          del 2003; 
                o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi
          di aziende aventi  unita'  produttive  ubicate  in  diverse
          province della stessa  regione  o  in  piu'  regioni  e,  a
          richiesta del  gruppo  di  coordinamento  e  controllo  del
          progetto di riconversione e  riqualificazione  industriale,
          assistenza  e  consulenza  nella   gestione   delle   crisi
          aziendali   complesse   di   cui   all'articolo   27    del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
                p)gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione
          in relazione a crisi di aziende  aventi  unita'  produttive
          ubicate in diverse province della stessa regione o in  piu'
          regioni,    di    programmi    per    l'adeguamento    alla
          globalizzazione  cofinanziati  con  il  Fondo  Europeo   di
          adeguamento  alla   globalizzazione   (FEG),   nonche'   di
          programmi sperimentali di politica attiva del lavoro; 
                q) gestione del Repertorio nazionale degli  incentivi
          all'occupazione, di cui all'articolo 30; 
                q-bis) svolgimento delle attivita' gia'  in  capo  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  materia
          di  promozione  e  coordinamento  dei  programmi  formativi
          destinati  alle  persone   disoccupate,   ai   fini   della
          qualificazione    e     riqualificazione     professionale,
          dell'autoimpiego e dell'immediato  inserimento  lavorativo,
          nel  rispetto  delle  competenze  delle  regioni  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano.».