Art. 9 Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali 1. La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi. Svolge l'attivita' di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione e all'assegno sociale e trattamenti di invalidita'; b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite; c) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; d) promuove le politiche di contrasto alla poverta', alla esclusione sociale e alla grave emarginazione. Attua il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e della misura nazionale di contrasto alla poverta' ivi prevista, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Svolge attivita' di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'attuazione del programma «carta acquisti»; e) coordina i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti; assicura assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunita'; f) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); g) promuove e monitora le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nonche' per la tutela dei minori e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; h) promuove e monitora le politiche in favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunita' delle persone con disabilita'; i) cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati sul collocamento mirato, fermo restando che il collocamento dei disabili e l'attuazione della legge n. 68 del 1999 sono conferite ad ANPAL ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015; l) cura l'attuazione del Casellario dell'assistenza e la definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali; m) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche sociali; n) svolge attivita' di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: «386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla poverta'.». - Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 1. (Collocamento mirato). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilita' sulla base dei seguenti principi: a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonche' con l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilita' presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo; b) promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilita' e i loro familiari, nonche' con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita'; c) individuazione, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilita', di modalita' di valutazione bio-psico-sociale della disabilita', definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale; d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilita', anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro e' tenuto ad adottare; e) promozione dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilita' e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilita', in raccordo con l'INAIL per le persone con disabilita' da lavoro; f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilita'. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. - Si riporta l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015: «Art. 9. (Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). - 1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni: a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonche' delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro; b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto; c) determinazione delle modalita' operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12; d) coordinamento dell'attivita' della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011; e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilita', in linea con i migliori standard internazionali, nonche' dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto; f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo; g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati; h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003; i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro; m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilita' territoriale; n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche' dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003; o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in piu' regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; p)gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in piu' regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonche' di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro; q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 30; q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».