Art. 2 
 
 
               Beneficiari dei contributi all'editoria 
 
  1. Possono  essere  destinatarie  dei  contributi  all'editoria  le
imprese editrici costituite nella forma di: 
    a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; 
    b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale  e'
detenuto in misura maggioritaria da cooperative,  fondazioni  o  enti
senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla
data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198; 
    c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani
e periodici il cui capitale e' interamente detenuto da tali enti; 
    d)  imprese  editrici  che   editano   quotidiani   e   periodici
espressione di minoranze linguistiche; 
    e) imprese editrici, enti ed associazioni che  editano  periodici
per non vedenti e ipovedenti; 
    f) associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti  che  editano
periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte  nell'elenco
istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
    g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e
diffusi all'estero  o  editi  in  Italia  e  diffusi  prevalentemente
all'estero. 
  2. Le imprese editrici di cui al  comma  1  possono  richiedere  il
contributo  per  una  sola  testata,  fatte  salve  le   imprese   ed
associazioni di cui alla lettera e). 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  137  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
          norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.  229),
          pubblicato  nel   Supplemento   Ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235: 
              «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori  e
          degli utenti rappresentative a  livello  nazionale).  -  1.
          Presso il Ministero dello sviluppo economico  e'  istituito
          l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione
          conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
          requisiti: 
              a) avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
              b) tenuta  di  un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
              c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per  mille
          della popolazione nazionale e presenza  sul  territorio  di
          almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di
          iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di
          ciascuna  di  esse,  da   certificare   con   dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate  e
          delle uscite con  indicazione  delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
              e) svolgimento di  un'attivita'  continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
              f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna
          condanna, passata in giudicato, in relazione  all'attivita'
          dell'associazione medesima,  e  non  rivestire  i  medesimi
          rappresentanti  la   qualifica   di   imprenditori   o   di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti  e'
          preclusa  ogni  attivita'  di  promozione   o   pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
              5. All'elenco  di  cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica  alla
          Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
          anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2,  nonche'
          i   relativi   aggiornamenti   al   fine    dell'iscrizione
          nell'elenco  degli  enti  legittimati  a  proporre   azioni
          inibitorie  a  tutela  degli   interessi   collettivi   dei
          consumatori  istituito   presso   la   stessa   Commissione
          europea.».