Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 
                        30 marzo 2001, n. 165 
 
  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole «alla  gestione  dei  rapporti  di  lavoro»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  nel  rispetto  del  principio  di   pari
opportunita', e in particolare la direzione  e  l'organizzazione  del
lavoro nell'ambito degli uffici»; 
  b) le parole da «fatti salvi la sola» fino a  «l'esame  congiunto,»
sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve la sola informazione  ai
sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,»; 
  c) l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  5  (Potere   di   organizzazione).   -   1.   Le
          amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni   determinazione
          organizzativa  al  fine  di  assicurare  l'attuazione   dei
          principi di cui all'art. 2, comma 1, e  la  rispondenza  al
          pubblico interesse dell'azione amministrativa. 
              2. Nell'ambito delle leggi e degli  atti  organizzativi
          di  cui  all'art.  2,  comma  1,  le   determinazioni   per
          l'organizzazione degli uffici e  le  misure  inerenti  alla
          gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio
          di pari opportunita',  e  in  particolare  la  direzione  e
          l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli  uffici  sono
          assunte  in  via  esclusiva  dagli  organi  preposti   alla
          gestione con la capacita' e i poteri del privato datore  di
          lavoro, fatte  salve  la  sola  informazione  ai  sindacati
          ovvero le ulteriori forme di partecipazione,  ove  previste
          nei contratti di cui all'art. 9. 
              3.  Gli  organismi  di  controllo  interno   verificano
          periodicamente   la   rispondenza   delle    determinazioni
          organizzative ai principi indicati  all'art.  2,  comma  1,
          anche  al  fine  di  proporre   l'adozione   di   eventuali
          interventi correttivi e di fornire elementi per  l'adozione
          delle misure previste nei confronti dei responsabili  della
          gestione. 
              3-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano    anche    alle     Autorita'     amministrative
          indipendenti.».