Art. 11 
 
 
           Delega al Governo in materia di semplificazione 
              della normativa sulla salute e sicurezza 
                      degli studi professionali 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi
professionali,  nel  rispetto  dei  seguenti   principi   e   criteri
direttivi: 
    a)  individuazione  di  specifiche  misure   di   prevenzione   e
protezione  idonee  a  garantire  la  tutela  della  salute  e  della
sicurezza delle persone che svolgono attivita' lavorativa negli studi
professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere
un'arte, un mestiere o una professione; 
    b)  determinazione  di  misure  tecniche  ed  amministrative   di
prevenzione  compatibili  con  le   caratteristiche   gestionali   ed
organizzative degli studi professionali; 
    c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia
di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per  mezzo  di
forme di unificazione documentale; 
    d)    riformulazione    e     razionalizzazione     dell'apparato
sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme
vigenti in materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro  negli  studi
professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e
alla natura sostanziale o formale della violazione. 
  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  comma  1  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi
adempimenti mediante le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.