Art. 15 
 
 
               Modifiche al codice di procedura civile 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se  non  a
carattere   subordinato»   sono   aggiunte   le   seguenti:   «.   La
collaborazione si  intende  coordinata  quando,  nel  rispetto  delle
modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo  dalle  parti,
il collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa»; 
    b)  all'articolo  634,  secondo  comma,  dopo  le  parole:   «che
esercitano un'attivita' commerciale» sono inserite le seguenti: «e da
lavoratori autonomi». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta l'art.  409,  numero  3),  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 409 (Controversie individuali di  lavoro).  -  Si
          osservano  le  disposizioni   del   presente   capo   nelle
          controversie relative a: 
                1) rapporti di lavoro subordinato privato,  anche  se
          non inerenti all'esercizio di una impresa; 
                2) rapporti di mezzadria, di  colonia  parziaria,  di
          compartecipazione  agraria,  di   affitto   a   coltivatore
          diretto, nonche'  rapporti  derivanti  da  altri  contratti
          agrari, salva la  competenza  delle  sezioni  specializzate
          agrarie; 
                3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
          ed altri rapporti di collaborazione che  si  concretino  in
          una  prestazione  di  opera  continuativa   e   coordinata,
          prevalentemente  personale,  anche  se  non   a   carattere
          subordinato.  La  collaborazione  si   intende   coordinata
          quando,  nel  rispetto  delle  modalita'  di  coordinamento
          stabilite di comune accordo dalle parti,  il  collaboratore
          organizza autonomamente l'attivita' lavorativa; 
                4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
          che svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente  attivita'
          economica; 
                5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
          ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non  siano
          devoluti dalla legge ad altro giudice.». 
              - Si riporta l'art. 634, secondo comma, del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 634 (Prova scritta). - Sono prove scritte  idonee
          a norma del n. 1  dell'articolo  precedente  le  polizze  e
          promesse unilaterali per scrittura privata e i  telegrammi,
          anche se  mancanti  dei  requisiti  prescritti  dal  codice
          civile. 
              Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di
          danaro  nonche'  per  prestazioni  di  servizi   fatte   da
          imprenditori che esercitano una attivita' commerciale e  da
          lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale
          attivita', sono altresi' prove scritte idonee gli  estratti
          autentici delle scritture contabili di  cui  agli  articoli
          2214 e  seguenti  del  codice  civile,  purche'  bollate  e
          vidimate  nelle  forme  di  legge  e  regolarmente  tenute,
          nonche' gli estratti autentici  delle  scritture  contabili
          prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute  con
          l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.».