Art. 3 
 
 
                     Clausole e condotte abusive 
 
  1. Si considerano abusive  e  prive  di  effetto  le  clausole  che
attribuiscono   al   committente   la    facolta'    di    modificare
unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di  contratto
avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere  da  esso
senza congruo preavviso nonche' le  clausole  mediante  le  quali  le
parti concordano termini di pagamento  superiori  a  sessanta  giorni
dalla data del ricevimento da parte del committente della  fattura  o
della richiesta di pagamento. 
  2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare  il
contratto in forma scritta. 
  3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il  lavoratore  autonomo  ha
diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo  di
conciliazione mediante gli organismi abilitati. 
  4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica,  in
quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.  192,
in materia di abuso di dipendenza economica. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'art. 9 della legge 18  giugno  1998,  n.
          192  (Disciplina   della   subfornitura   nelle   attivita'
          produttive): 
              «Art. 9  (Abuso  di  dipendenza  economica).  -  1.  E'
          vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello  stato
          di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o  nei
          loro  riguardi,  una  impresa  cliente  o  fornitrice.   Si
          considera dipendenza economica la  situazione  in  cui  una
          impresa  sia  in  grado  di   determinare,   nei   rapporti
          commerciali con un'altra impresa, un  eccessivo  squilibrio
          di diritti  e  di  obblighi.  La  dipendenza  economica  e'
          valutata tenendo conto anche della reale  possibilita'  per
          la parte che abbia subito l'abuso di reperire  sul  mercato
          alternative soddisfacenti. 
              2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere
          o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di  condizioni
          contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,
          nella interruzione arbitraria delle  relazioni  commerciali
          in atto. 
              3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso  di
          dipendenza  economica  e'  nullo.  Il   giudice   ordinario
          competente conosce delle azioni  in  materia  di  abuso  di
          dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e  per  il
          risarcimento dei danni. 
              3-bis.   Ferma   restando   l'eventuale    applicazione
          dell'art.  3  della  legge  10  ottobre   1990,   n.   287,
          l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  puo',
          qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica  abbia
          rilevanza per la tutela della concorrenza  e  del  mercato,
          anche   su   segnalazione   di   terzi   ed    a    seguito
          dell'attivazione  dei  propri   poteri   di   indagine   ed
          esperimento  dell'istruttoria,  procedere  alle  diffide  e
          sanzioni previste dall'art. 15 della legge 10 ottobre 1990,
          n. 287, nei confronti  dell'impresa  o  delle  imprese  che
          abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa
          e reiterata della disciplina di cui al decreto  legislativo
          9 ottobre 2002, n. 231, posta  in  essere  ai  danni  delle
          imprese, con particolare riferimento  a  quelle  piccole  e
          medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento
          della dipendenza economica.».