Art. 4 
 
 
            Apporti originali e invenzioni del lavoratore 
 
  1. Salvo il caso in cui l'attivita'  inventiva  sia  prevista  come
oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i  diritti
di  utilizzazione  economica  relativi  ad  apporti  originali  e   a
invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto  stesso  spettano
al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge  22
aprile 1941, n. 633, e al codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  testo  della  legge  22  aprile  1941,  n.   633
          (Protezione  del  diritto  d'autore  e  di  altri   diritti
          connessi al suo esercizio)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166. 
              - Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
          30 (Codice della proprieta' industriale, a norma  dell'art.
          15 della legge 12 dicembre  2002,  n.  273)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n.  52,  supplemento
          ordinario.