Art. 5 
 
 
        Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi 
          alle professioni organizzate in ordini o collegi 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  l'attivita'  delle  amministrazioni
pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo e'  delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  in  materia  di
rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini  o
collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche  che
possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o
collegi in relazione al carattere di terzieta' di queste; 
    b) individuazione di misure che garantiscano  il  rispetto  della
disciplina in materia di tutela dei  dati  personali  nella  gestione
degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; 
    c)  individuazione  delle  circostanze  che  possano  determinare
condizioni di conflitto di interessi  nell'esercizio  delle  funzioni
rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a). 
  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  comma  1  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi
adempimenti mediante le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.