Art. 7 
 
Stabilizzazione ed estensione dell'indennita' di disoccupazione per i
  lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  - DIS-COLL 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.  22,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta
ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli assegnisti e ai dottorandi
di  ricerca  con  borsa  di  studio  in  relazione  agli  eventi   di
disoccupazione  verificatisi  a  decorrere  dalla  stessa  data.  Con
riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di  disoccupazione
verificatisi a decorrere  dal  1º  luglio  2017  non  si  applica  la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti  all'anno
solare contenuti nel presente articolo sono  da  intendersi  riferiti
all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori,
gli assegnisti e i dottorandi di ricerca  con  borsa  di  studio  che
hanno  diritto  di   percepire   la   DIS-COLL,   nonche'   per   gli
amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e'  dovuta  un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento. 
  15-ter. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  15-bis,
valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di  euro
per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019,  40,2  milioni
di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno  2021,  41,4
milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno  2023,
42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno
2025 e 44 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2026,  si
provvede,  tenuto  conto  degli  effetti  fiscali  indotti,  mediante
l'utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti   dall'incremento
dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del  terzo  periodo  del
comma 15-bis. 
  15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze i dati relativi all'andamento delle  entrate  contributive  e
del  costo  della  prestazione  di  cui  al  comma  15-bis  ai   fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da
12 a  13,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'art. 15 del decreto legislativo 4  marzo
          2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino  della  normativa
          in  materia  di   ammortizzatori   sociali   in   caso   di
          disoccupazione  involontaria  e   di   ricollocazione   dei
          lavoratori  disoccupati,  in  attuazione  della  legge   10
          dicembre 2014, n.  183),  come  modificata  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
          con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  -
          DIS-COLL).   -   1.   In   attesa   degli   interventi   di
          semplificazione,  modifica  o   superamento   delle   forme
          contrattuali previsti all'art.  1,  comma  7,  lettera  a),
          della legge n. 183 del 2014, in  via  sperimentale  per  il
          2015,  in   relazione   agli   eventi   di   disoccupazione
          verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino  al  31
          dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori  coordinati
          e continuativi, anche  a  progetto,  con  esclusione  degli
          amministratori e dei sindaci,  iscritti  in  via  esclusiva
          alla Gestione separata, non pensionati e privi  di  partita
          IVA,  che  abbiano  perduto  involontariamente  la  propria
          occupazione,  una  indennita'  di  disoccupazione   mensile
          denominata DIS-COLL. 
              2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti  di  cui  al
          comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
                a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
          stato di disoccupazione ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo  n.  181  del  2000,  e
          successive modificazioni; 
                b)  possano   far   valere   almeno   tre   mesi   di
          contribuzione  nel  periodo  che  va  dal   primo   gennaio
          dell'anno solare  precedente  l'evento  di  cessazione  dal
          lavoro al predetto evento; 
                c) possano far valere, nell'anno  solare  in  cui  si
          verifica l'evento di cessazione  dal  lavoro,  un  mese  di
          contribuzione oppure un rapporto di collaborazione  di  cui
          al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese  e  che  abbia
          dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
          che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione. 
              3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito  imponibile  ai
          fini previdenziali risultante dai  versamenti  contributivi
          effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di  cui
          al comma 1, relativo  all'anno  in  cui  si  e'  verificato
          l'evento  di  cessazione  dal  lavoro  e  all'anno   solare
          precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione,
          o frazione di essi. 
              4. La DIS-COLL, rapportata  al  reddito  medio  mensile
          come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento  dello
          stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia  pari
          o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in  cui
          il reddito medio mensile sia superiore al predetto  importo
          la DIS-COLL e' pari al 75 per cento  del  predetto  importo
          incrementata di una  somma  pari  al  25  per  cento  della
          differenza tra il  reddito  medio  mensile  e  il  predetto
          importo.  La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso  superare
          l'importo  massimo  mensile  di  1.300   euro   nel   2015,
          annualmente  rivalutato   sulla   base   della   variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. 
              5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento  ogni  mese  a
          decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 
              6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
          di  mesi  pari  alla  meta'  dei  mesi   di   contribuzione
          accreditati nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno
          solare precedente l'evento  di  cessazione  del  lavoro  al
          predetto evento. Ai fini della durata non sono computati  i
          periodi  contributivi  che  hanno  gia'   dato   luogo   ad
          erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in  ogni
          caso superare la durata massima di sei mesi. 
              7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL  non  sono
          riconosciuti i contributi figurativi. 
              8. La domanda di DIS-COLL e'  presentata  all'INPS,  in
          via  telematica,  entro  il   termine   di   decadenza   di
          sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
              9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno
          successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,
          qualora la domanda sia presentata  successivamente  a  tale
          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di
          presentazione della domanda. 
              10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla
          permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'art. 1,
          comma 2, lettera c), del decreto  legislativo  n.  181  del
          2000, e successive  modificazioni,  nonche'  alla  regolare
          partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa  e
          ai percorsi di riqualificazione professionale proposti  dai
          servizi competenti ai sensi dell'art. 1, comma,  2  lettera
          g), del decreto legislativo n. 181 del 2000,  e  successive
          modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'art.
          1, comma 3, della legge n. 183 del  2014,  sono  introdotte
          ulteriori misure volte a condizionare  la  fruizione  della
          DIS-COLL  alla  ricerca  attiva  di  un'occupazione  e   al
          reinserimento nel tessuto produttivo. 
              11. In caso  di  nuova  occupazione  con  contratto  di
          lavoro subordinato di durata superiore a cinque  giorni  il
          lavoratore decade dal diritto alla  DIS-COLL.  In  caso  di
          nuova occupazione con contratto di  lavoro  subordinato  di
          durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
          d'ufficio, sulla base delle comunicazioni  obbligatorie  di
          cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996,  n.  608,  e  successive  modificazioni.  Al
          termine di un periodo di sospensione l'indennita'  riprende
          a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 
              12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL   che   intraprenda
          un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale,
          dalla quale derivi un reddito che corrisponde a  un'imposta
          lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti  ai  sensi
          dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui  redditi  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro trenta  giorni
          dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che prevede  di
          trarne. Nel  caso  di  mancata  comunicazione  del  reddito
          previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a
          decorrere dalla data di  inizio  dell'attivita'  lavorativa
          autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL  e'  ridotta
          di un importo pari all'80 per cento del  reddito  previsto,
          rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di
          inizio dell'attivita' e la data in cui termina  il  periodo
          di godimento dell'indennita' o,  se  antecedente,  la  fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato
          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'
          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepita  dalla  data  di
          inizio dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
          individuale. 
              13. I soggetti di cui all'art. 2, commi  da  51  a  56,
          della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino  al  31  dicembre
          del  2015  esclusivamente  delle  prestazioni  di  cui   al
          presente articolo. Restano  salvi  i  diritti  maturati  in
          relazione  agli  eventi  di   disoccupazione   verificatisi
          nell'anno 2013. 
              14.  Le  risorse  finanziarie  gia'  previste  per   il
          finanziamento della tutela  del  sostegno  al  reddito  dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 19,
          comma 1,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 e all'art. 2, commi 51 e 56, della  legge  n.  92  del
          2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
          disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e
          pertanto in relazione allo stesso  anno  2015  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui al citato art. 2, commi
          da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012. 
              15.  All'eventuale  riconoscimento  della  DIS-COLL  ai
          soggetti di cui al presente articolo  anche  per  gli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 
              15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la  DIS-COLL  e'
          riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  1  nonche'  agli
          assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa  di  studio
          in relazione agli eventi di disoccupazione  verificatisi  a
          decorrere dalla stessa data.  Con  riguardo  alla  DIS-COLL
          riconosciuta per gli eventi di disoccupazione  verificatisi
          a  decorrere  dal  1º  luglio  2017  non  si   applica   la
          disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
          all'anno solare contenuti nel  presente  articolo  sono  da
          intendersi riferiti all'anno civile.  A  decorrere  dal  1º
          luglio 2017,  per  i  collaboratori,  gli  assegnisti  e  i
          dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
          di percepire la DIS- COLL, nonche' per gli amministratori e
          i sindaci  di  cui  al  comma  1,  e'  dovuta  un'ali-quota
          contributiva pari allo 0,51 per cento. 
              15-ter. Agli oneri derivanti dall'attua-zione del comma
          15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per  l'anno  2017,
          39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6  milioni  di  euro
          per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8
          milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  42,7
          milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di  euro  per
          l'anno  2025  e  44  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2026, si provvede,  tenuto  conto  degli  effetti
          fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
          derivanti   dall'incremento   dell'aliquota    contributiva
          disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis. 
              15-quater.   L'INPS   trasmette   tempestiva-mente   al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati  relativi
          all'andamento delle entrate contributive e del costo  della
          prestazione   di   cui   al   comma    15-bis    ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.  17,
          commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e
          successive modificazioni».