Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) «funzione di misura legale», la funzione di misura  giustificata
da  motivi  di  interesse  pubblico,  sanita'   pubblica,   sicurezza
pubblica,  ordine  pubblico,  protezione  dell'ambiente,  tutela  dei
consumatori, imposizione di  tasse  e  di  diritti  e  lealta'  delle
transazioni commerciali; 
  b) «strumento di misura», uno  strumento  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale; 
  c)  «verificazione  periodica»,  il  controllo  metrologico  legale
periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa  in
servizio,  secondo  la  periodicita'  definita  in   funzione   delle
caratteristiche  metrologiche,  o  a  seguito  di   riparazione   per
qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli  di  protezione,
anche di tipo elettronico; 
  d) «controllo casuale o  a  richiesta»,  il  controllo  metrologico
legale, diverso da quelli della lettera c) ed  e),  effettuato  dalle
Camere di commercio su strumenti di misura  in  servizio,  inteso  ad
accertare il loro corretto funzionamento; 
  e)  «vigilanza  sugli  strumenti»,  i  controlli   eseguiti   sugli
strumenti  soggetti  alla  normativa  europea  e  nazionale  atti   a
dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili; 
  f)  «operatore  economico»,  il  fabbricante,   l'importatore,   il
rappresentante autorizzato e il  distributore  di  uno  strumento  di
misura; 
  g) «titolare  dello  strumento»,  la  persona  fisica  o  giuridica
titolare della proprieta' dello strumento di misura o che,  ad  altro
titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura; 
  h) «norma armonizzata», una norma cosi' come definita  all'articolo
2, comma 1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012; 
  i)  «raccomandazione  OIML»,  una  raccomandazione   internazionale
adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale; 
  l) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico  organismo  che
in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita'
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; 
  m) «contrassegno», l'etichetta che al  distacco  si  distrugge,  da
applicare sugli strumenti  di  misura  per  attestare  l'esito  della
verificazione periodica; 
  n) «sigilli», i sigilli di protezione, anche di  tipo  elettronico,
applicati sugli strumenti per garantirne l'integrita' dagli organismi
notificati  e  dai  fabbricanti,  in  sede  di   accertamento   della
conformita', e dagli organismi di verificazione periodica  che  hanno
presentato  una  segnalazione   certificata   di   inizio   attivita'
all'Unioncamere  e  dalle  stesse  Camere  e   da   altri   organismi
autorizzati  all'esecuzione  delle  verifiche  durante   il   periodo
transitorio di cui all'articolo 18 ed anteriormente; 
  o) «libretto metrologico», il  libretto,  su  supporto  cartaceo  o
informatico, su cui vengono annotate tutte le  informazioni  previste
nell'allegato V; 
  p) «Scia»,  segnalazione  certificata  d'inizio  attivita'  di  cui
all'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni; 
  q) «organismo», l'organismo che effettua la verificazione periodica
degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere
della Scia dopo essere stato accreditato in conformita' ad una  delle
seguenti norme o successive revisioni: 
  1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per  il  funzionamento
di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni; 
  2) UNI CEI EN  ISO/IEC  17025:2005  -  Requisiti  generali  per  la
competenza dei laboratori di prova e di taratura -  come  laboratorio
di taratura; 
  3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012  -  Requisiti  per  organismi  che
certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni; 
  r) «Unioncamere», l'Unione italiana delle Camere di commercio; 
  s) «strumento di controllo», uno strumento di misura utilizzato per
il controllo di altri strumenti; 
  t)  «normativa  europea»,  la  normativa  metrologica   dell'Unione
europea,  ed  in  precedenza  della  Comunita'   economica   europea,
direttamente applicabile o meno nell'ordinamento interno, nonche'  le
relative norme nazionali di recepimento o di attuazione; 
    u) «normativa nazionale», la normativa metrologica esclusivamente
nazionale, che non  deriva  da  norme  dell'Unione  europea  o  della
Comunita'  economica  europea  e  non  ne  costituisce  attuazione  o
recepimento.