Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali; b) «strumento di misura», uno strumento di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale; c) «verificazione periodica», il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicita' definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico; d) «controllo casuale o a richiesta», il controllo metrologico legale, diverso da quelli della lettera c) ed e), effettuato dalle Camere di commercio su strumenti di misura in servizio, inteso ad accertare il loro corretto funzionamento; e) «vigilanza sugli strumenti», i controlli eseguiti sugli strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili; f) «operatore economico», il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato e il distributore di uno strumento di misura; g) «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprieta' dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura; h) «norma armonizzata», una norma cosi' come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012; i) «raccomandazione OIML», una raccomandazione internazionale adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale; l) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; m) «contrassegno», l'etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verificazione periodica; n) «sigilli», i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrita' dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformita', e dagli organismi di verificazione periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attivita' all'Unioncamere e dalle stesse Camere e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18 ed anteriormente; o) «libretto metrologico», il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V; p) «Scia», segnalazione certificata d'inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; q) «organismo», l'organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformita' ad una delle seguenti norme o successive revisioni: 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni; 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura; 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni; r) «Unioncamere», l'Unione italiana delle Camere di commercio; s) «strumento di controllo», uno strumento di misura utilizzato per il controllo di altri strumenti; t) «normativa europea», la normativa metrologica dell'Unione europea, ed in precedenza della Comunita' economica europea, direttamente applicabile o meno nell'ordinamento interno, nonche' le relative norme nazionali di recepimento o di attuazione; u) «normativa nazionale», la normativa metrologica esclusivamente nazionale, che non deriva da norme dell'Unione europea o della Comunita' economica europea e non ne costituisce attuazione o recepimento.