Art. 3 
 
                              Controlli 
 
  1. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati  per  le
funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di
controlli successivi: 
  a) verificazione periodica; 
  b) controlli casuali o a richiesta; 
  c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla  normativa  nazionale  e
europea. 
  2. In sede di controlli  sugli  strumenti  di  misura  non  possono
essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto  a  quelli  gia'  previsti
nelle approvazioni di modello nazionali, CEE  e  nei  certificati  di
esame  CE  del  tipo  o  di  progetto  rilasciati   dagli   organismi
notificati, ferma  restando  la  possibilita'  di  apporre  ulteriori
sigilli facoltativi da parte dell'installatore. 
  3. I controlli casuali o a richiesta di cui al comma 1, lettera b),
si effettuano su tutti gli strumenti di misura  ivi  compresi  quelli
gia' in servizio ai  sensi  delle  disposizioni  transitorie  di  cui
all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 2007. 
  4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale  le
procedure tecniche da seguire nei controlli e di  meglio  specificare
le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel presente  regolamento,
possono  essere  definite  dal  Ministro  dello  sviluppo   economico
apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche. 
  5. Mediante accordi procedimentali stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente,  con  l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con l'Autorita' per l'energia elettrica,
il  gas  e  il  sistema  idrico  e  con  l'organismo   nazionale   di
accreditamento autorizzato, sono adottate  le  opportune  intese  per
coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi  e  per
evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei  titolari
degli strumenti  di  misura  o  degli  organismi  che  effettuano  la
verificazione periodica.