Art. 5 
 
                   Controlli casuali o a richiesta 
 
  1. I controlli casuali degli strumenti in servizio sono  effettuati
dalle Camere di commercio, a intervalli  casuali,  senza  determinata
periodicita' e,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  sicurezza  e
continuita'  dei  servizi,  senza  preavviso,   pur   garantendo   il
contraddittorio;  la  Camera  di  commercio  registra  sul   libretto
metrologico l'esito del controllo. 
  2. Sono altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel caso  in
cui il titolare di uno strumento  o  altra  parte  interessata  nella
misurazione ne faccia richiesta alla Camera di  commercio  competente
per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso  di
esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente. 
  3. Nei controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate,  secondo  i
casi, una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica,
e gli strumenti di misura utilizzati per i  controlli  rispettano  le
prescrizioni di cui all'allegato II; detti controlli  sono  eseguiti,
ove occorra, con l'ausilio di un organismo di  cui  alla  lettera  q)
dell'articolo 2. 
  4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli  casuali  o  a
richiesta sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti
per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 10 e 11. 
  5. Nel caso in cui nel corso di un controllo casuale o a  richiesta
l'errore  dello  strumento  risulta  compreso  tra  l'errore  massimo
tollerato in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma
4, la Camera di commercio  ordina  al  titolare  dello  strumento  di
aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente  a
verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare dello  strumento
ha facolta' di provvedere alla sostituzione dello strumento  anziche'
alla riparazione. 
  6. Nei casi in cui l'errore riscontrato nel controllo casuale  o  a
richiesta supera quello di cui al comma 4, il soggetto incaricato del
controllo applica il contrassegno di cui all'allegato  VI,  punto  2,
ferma restando inoltre  l'applicazione  delle  conseguenti  eventuali
sanzioni previste dalle norme vigenti. 
  7. Gli strumenti, nel caso di valutazioni afferenti  a  profili  di
natura fiscale o tributaria, possono essere  sottoposti  a  controlli
casuali su iniziativa dell'Agenzia delle Dogane. 
  8. Restano ferme le competenze degli organi di polizia  giudiziaria
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia  di  pesi  e
misure.