Art. 5 Controlli casuali o a richiesta 1. I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicita' e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuita' dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; la Camera di commercio registra sul libretto metrologico l'esito del controllo. 2. Sono altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente. 3. Nei controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate, secondo i casi, una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica, e gli strumenti di misura utilizzati per i controlli rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II; detti controlli sono eseguiti, ove occorra, con l'ausilio di un organismo di cui alla lettera q) dell'articolo 2. 4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali o a richiesta sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 10 e 11. 5. Nel caso in cui nel corso di un controllo casuale o a richiesta l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo tollerato in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma 4, la Camera di commercio ordina al titolare dello strumento di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare dello strumento ha facolta' di provvedere alla sostituzione dello strumento anziche' alla riparazione. 6. Nei casi in cui l'errore riscontrato nel controllo casuale o a richiesta supera quello di cui al comma 4, il soggetto incaricato del controllo applica il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2, ferma restando inoltre l'applicazione delle conseguenti eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti. 7. Gli strumenti, nel caso di valutazioni afferenti a profili di natura fiscale o tributaria, possono essere sottoposti a controlli casuali su iniziativa dell'Agenzia delle Dogane. 8. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.