Art. 6 Vigilanza sugli strumenti 1. Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni: a) le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea di cui all'articolo 16, comma 2, del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorita' locali competenti per i controlli metrologici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificati dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84; b) la vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformita', che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformita' con i requisiti previsti dalla pertinente normativa; c) le Camere di commercio, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura disciplinato dalla normativa europea vigente presenti un rischio per aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici, effettuano una valutazione dello strumento di misura interessato che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti e informano il Ministero dello sviluppo economico degli esiti di tale valutazione; a tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio e il Ministero dello sviluppo economico; d) per l'effettuazione dei controlli, le Camere di commercio possono avvalersi, ed in ogni caso se ne avvalgono per l'effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni; e) la vigilanza e' effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti sono stati messi in servizio. 2. Per la vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale si applicano le seguenti prescrizioni: a) nel caso di strumenti conformi alla normativa nazionale, la vigilanza e' effettuata dalle Camere di commercio che, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura in servizio ha subito alterazioni e presenta un rischio per aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici, effettuano una valutazione sulla conformita' dello strumento di misura interessato che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti e informano il Ministero dello sviluppo economico; a tal fine, i fabbricanti interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio; b) per l'esecuzione dei controlli, le Camere di commercio possono avvalersi della collaborazione di organismi accreditati, ed in ogni caso si avvalgono, per l'effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni; c) le Camere di commercio informano il Ministero dello sviluppo economico degli esiti relativi ai controlli effettuati e degli eventuali provvedimenti adottati. 3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n 52. Ai fini della vigilanza del mercato ai funzionari delle Camere di commercio preposti al controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l'effettuazione di esami e prove. Gli oneri dei controlli sono posti a carico degli operatori interessati nei limiti e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi 1, lettera c), e 2-bis, e all'articolo 18, comma 1, lettere d) ed f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata da ultimo dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
Note all'art. 6: - Il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella GUUE n. L 218/30 del 13 agosto 2008. - Si riporta il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994): «Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera c), 2-bis, e dell'articolo 18, comma 1, lettere d) ed f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura): «Art. 2. (Compiti e funzioni). Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: (Omissis). c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge; (omissis). 2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attivita' di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18.». «1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; (Omissis). f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.».