Art. 6 
 
                      Vigilanza sugli strumenti 
 
  1. Per la vigilanza  del  mercato  sugli  strumenti  soggetti  alla
normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni: 
  a)  le  funzioni  di  autorita'  di  vigilanza  del  mercato  sugli
strumenti soggetti alla normativa europea  di  cui  all'articolo  16,
comma 2, del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme  in  materia
di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal  Ministero
dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio  quali
autorita' locali  competenti  per  i  controlli  metrologici  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,  come
modificati dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84; 
  b) la vigilanza del mercato ha  lo  scopo  di  assicurare  che  gli
strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti  alle
necessarie  procedure  di  accertamento  della  conformita',  che   i
requisiti di marcatura e di documentazione sono  stati  rispettati  e
che sono stati progettati e fabbricati in conformita' con i requisiti
previsti dalla pertinente normativa; 
    c) le Camere di commercio, qualora  abbiano  sufficienti  ragioni
per ritenere che uno strumento di misura disciplinato dalla normativa
europea  vigente  presenti  un  rischio  per  aspetti  inerenti  alla
protezione di interessi pubblici, effettuano  una  valutazione  dello
strumento di misura interessato che  investe  tutte  o  in  parte  le
prescrizioni pertinenti  e  informano  il  Ministero  dello  sviluppo
economico degli esiti di tale valutazione; a tal fine, gli  operatori
economici interessati cooperano, ove necessario,  con  le  Camere  di
commercio e il Ministero dello sviluppo economico; 
    d) per l'effettuazione dei  controlli,  le  Camere  di  commercio
possono  avvalersi,  ed  in   ogni   caso   se   ne   avvalgono   per
l'effettuazione di prove, di laboratori di  taratura  accreditati  da
enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008  secondo  la
norma UNI CEI EN ISO/IEC  17025:2005  -  Requisiti  generali  per  la
competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni; 
    e) la vigilanza e' effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti
sono stati messi in servizio. 
  2.  Per  la  vigilanza  sugli  strumenti  soggetti  alla  normativa
nazionale si applicano le seguenti prescrizioni: 
    a) nel caso di strumenti conformi alla  normativa  nazionale,  la
vigilanza e'  effettuata  dalle  Camere  di  commercio  che,  qualora
abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di  misura
in servizio ha subito alterazioni e presenta un rischio  per  aspetti
inerenti  alla  protezione  di  interessi  pubblici,  effettuano  una
valutazione sulla conformita' dello strumento di  misura  interessato
che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti  e  informano
il Ministero dello sviluppo economico;  a  tal  fine,  i  fabbricanti
interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio; 
    b) per l'esecuzione dei controlli, le Camere di commercio possono
avvalersi della collaborazione di organismi accreditati, ed  in  ogni
caso si avvalgono, per l'effettuazione di  prove,  di  laboratori  di
taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento  (CE)
n. 765/2008  secondo  la  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025:2005  -
Requisiti generali per la competenza dei laboratori  di  prova  e  di
taratura, e future revisioni; 
    c) le Camere di commercio informano il Ministero  dello  sviluppo
economico degli  esiti  relativi  ai  controlli  effettuati  e  degli
eventuali provvedimenti adottati. 
  3. Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  47  della  legge  6
febbraio  1996,  n  52.  Ai  fini  della  vigilanza  del  mercato  ai
funzionari  delle  Camere  di  commercio  preposti  al  controllo  e'
consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di  immagazzinamento
e di commercializzazione degli strumenti  ed  il  prelievo  di  detti
strumenti per  l'effettuazione  di  esami  e  prove.  Gli  oneri  dei
controlli sono posti a carico degli operatori interessati nei  limiti
e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi 1, lettera c),  e
2-bis, e all'articolo 18, comma 1, lettere d) ed f), della  legge  29
dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata  da  ultimo  dal  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  Regolamento  (CE)  N.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato  nella
          GUUE n. L 218/30 del 13 agosto 2008. 
            - Si riporta il testo  dell'articolo  47  della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee - legge comunitaria 1994): 
              «Art. 47 (Procedure di certificazione e/o  attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure   di   certificazione   e/o   attestazione    per
          l'apposizione della marcatura CE, previste dalla  normativa
          comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle  procedure  di
          riesame delle istanze presentate per le  stesse  finalita',
          sono a carico del  fabbricante  o  del  suo  rappresentante
          stabilito nell'Unione europea. 
              2.  Le  spese  relative  alle   procedure   finalizzate
          all'autorizzazione  degli  organismi   ad   effettuare   le
          procedure di cui al comma 1 sono a carico dei  richiedenti.
          Le spese relative ai successivi controlli  sugli  organismi
          autorizzati  sono  a  carico   di   tutti   gli   organismi
          autorizzati per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti.  I
          controlli  possono  avvenire  anche  mediante   l'esame   a
          campione dei prodotti certificati. 
              3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati sui capitoli  destinati  al  funzionamento  dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai  citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei   controlli
          successivi sul mercato che possono essere effettuati  dalle
          autorita' competenti mediante l'acquisizione  temporanea  a
          titolo  gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,   i
          distributori ed i rivenditori. 
              4. Con uno o piu' decreti dei Ministri  competenti  per
          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi  del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili   emanate   in   attuazione   di    direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE. 
              6. I decreti di cui  al  comma  4  sono  emanati  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti di recepimento delle direttive che  prevedono
          l'apposizione della marcatura CE; trascorso  tale  termine,
          si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e    della    programmazione    economica;    le
          amministrazioni inadempienti.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  lettera
          c), 2-bis, e dell'articolo 18, comma 1, lettere d)  ed  f),
          della legge 29 dicembre 1993, n. 580  (Riordinamento  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
              «Art. 2. (Compiti e funzioni). Le camere di  commercio,
          singolarmente  o  in  forma  associata,  nell'ambito  della
          circoscrizione  territoriale  di  competenza,  svolgono  le
          funzioni relative a: 
              (Omissis). 
                c) tutela del  consumatore  e  della  fede  pubblica,
          vigilanza e controllo sulla  sicurezza  e  conformita'  dei
          prodotti e sugli strumenti soggetti alla  disciplina  della
          metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle  tariffe,
          rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti
          per l'esportazione in quanto specificamente previste  dalla
          legge; 
              (omissis). 
              2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,
          comma 3, per le attivita' di cui al comma  2,  lettere  a),
          b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g)  non  possono  essere
          richiesti oneri aggiuntivi alle imprese  al  di  fuori  dei
          diritti di segreteria di cui all'articolo 18.». 
              «1.  Al  finanziamento  ordinario   delle   camere   di
          commercio si provvede mediante: 
                d)   i   diritti   di    segreteria    sull'attivita'
          certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli,  elenchi,
          registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 
              (Omissis). 
                f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli
          da eseguire  ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni
          dell'Unione  europea  secondo  tariffe   predeterminate   e
          pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove  cio'
          non risulti in  contrasto  con  la  disciplina  dell'Unione
          europea; dette tariffe  sono  determinate  sulla  base  del
          costo effettivo del servizio reso.».