Art. 9 
 
              Elenco titolari degli strumenti di misura 
 
  1. La Camera di commercio  raccoglie  su  supporto  informatico  le
informazioni  ottenute  sulla  base  delle   comunicazioni   di   cui
all'articolo  8,  comma  1,  e  delle  trasmissioni  da  parte  degli
organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli
esiti dell'attivita' relativa ai  controlli  casuali,  provvedendo  a
trasmetterle ad Unioncamere. 
  2. Le Camere di commercio formano altresi'  l'elenco  dei  titolari
degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico  anche  per  via
informatica  e  telematica  ai  soli  fini  dell'applicazione   delle
disposizioni del presente regolamento e della  vigente  normativa  in
materia di metrologia legale, contenente: 
  a) nome, indirizzo ed eventuale  partita  IVA  del  titolare  dello
strumento di misura; 
  b) indirizzo presso cui lo strumento  di  misura  e'  in  servizio,
qualora diverso dal precedente; 
    c) codice identificazione del punto di riconsegna o di  prelievo,
a seconda dei casi e ove previsto; 
  d) tipo dello strumento di misura; 
  e) marca e modello dello strumento di misura; 
  f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto; 
    g)  anno  della  marcatura  CE  e  della  marcatura   metrologica
supplementare, nonche' data di messa  in  servizio  e  di  cessazione
dell'utilizzo dello strumento di misura; 
  h) caratteristiche metrologiche dello strumento; 
  i) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento. 
  3. Le Camere di commercio utilizzano, ai fini della costituzione  e
della verifica dell'elenco di cui al presente articolo, anche i  dati
del registro delle imprese e quelli forniti dai comuni e dalle  altre
amministrazioni pubbliche in base agli accordi procedimentali di  cui
all'articolo 3, comma 5.