Art. 9 Elenco titolari degli strumenti di misura 1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli esiti dell'attivita' relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere. 2. Le Camere di commercio formano altresi' l'elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente: a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura; b) indirizzo presso cui lo strumento di misura e' in servizio, qualora diverso dal precedente; c) codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto; d) tipo dello strumento di misura; e) marca e modello dello strumento di misura; f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto; g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, nonche' data di messa in servizio e di cessazione dell'utilizzo dello strumento di misura; h) caratteristiche metrologiche dello strumento; i) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento. 3. Le Camere di commercio utilizzano, ai fini della costituzione e della verifica dell'elenco di cui al presente articolo, anche i dati del registro delle imprese e quelli forniti dai comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche in base agli accordi procedimentali di cui all'articolo 3, comma 5.