Art. 2 Modifiche al Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 1. All'articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, e' sostituito dal seguente: «1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario e' iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed e' chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche puo' essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»; b) al comma 2: 1) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, che espleta compiti operativi,»; 2) le parole: «appartenente al ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «che riveste le qualifiche»; 3) le parole: «dell'area» sono sostituite dalle seguenti: «e qualifiche della componente». 2. All'articolo 7, comma 1, del decreto dopo le parole: «puo' essere utilizzato» sono inserite le seguenti: «, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione,». 3. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «progressione del personale volontario» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili»; b) al comma 3, la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo». 4. All'articolo 9, comma 3, del decreto le parole «provinciali dei vigili del fuoco» sono soppresse. 5. All'articolo 10, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo». 6. All'articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalita' di applicazione e di gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.». 7. All'articolo 12, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto: «1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non e' legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione, e' escluso dall'applicazione della disciplina dei contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e' iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 8, comma 2, ed e' chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche puo' essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 2. Nell'esercizio delle attivita' istituzionali, il personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi, svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto: «Art. 7. (Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il personale di cui all'art. 6, che esplica il servizio di istituto nelle localita' ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in localita' limitrofe, puo' essere utilizzato, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione, presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal presente decreto: «Sezione II (Personale volontario) - Art. 8. (Reclutamento del personale volontario). - 1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalita' di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste per il personale di ruolo di corrispondente qualifica. 4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'art. 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.». - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal presente decreto: «Art. 9. (Richiami in servizio del personale volontario). - 1. Il personale volontario puo' essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita' naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'. 2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere richiamato in servizio: a) in caso di necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita' competente che opera il richiamo; b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. 3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio. 4. Al personale volontario puo' essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio.». - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto: «Art. 10. (Trattamento economico ed assicurativo). - 1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario. 2. Il personale volontario e' assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilita'. La dipendenza da causa di servizio di infermita' o lesioni e' accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato. 3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal presente decreto: «Art. 11. (Disciplina). - 1. Il personale volontario del Corpo nazionale e' tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale di ruolo ed e' assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari: a) censura; b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni; c) radiazione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2, secondo capoverso, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalita' di applicazione e di gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare il personale volontario puo' essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita' organizzata.». - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto: «Art. 12. (Cessazione dal servizio). - 1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti per il personale di ruolo di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'art. 8. 2. Il personale volontario e' esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacita' o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.».