Art. 3 Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto dopo le parole: «al rischio di incendio e» sono inserite le seguenti: «di esplosione nonche',». 2. All'articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera b), le parole: «del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali,» e dopo la parola: «prodotti,» e' inserita la seguente: «materiali,»; 2) alla lettera d), dopo le parole: «le prove su» e' inserita la seguente: «prodotti,»; 3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio;»; 4) alla lettera f), dopo la parola: «organizzazioni» sono inserite le seguenti: «nazionali ed»; 5) alla lettera g), dopo le parole: «di addestramento» sono inserite le seguenti: «, di aggiornamento»; 6) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.»; b) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «prodotti,» e' inserita la seguente: «materiali,». 3. All'articolo 15 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica le parole: «e procedurali» sono soppresse; b) al comma 1: 1) alla lettera a), dopo le parole: «degli incendi» sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni»; 2) alla lettera b), dopo le parole: «le conseguenze dell'incendio» sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni». 4. L'articolo 16 del decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Procedure di prevenzione incendi). - 1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attivita' individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attivita'; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche' le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'. 3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il comando puo' acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso. 4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. 5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi. 6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.». 5. L'articolo 17 del decreto e' abrogato. 6. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attivita' di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti, nonche' per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale.»; b) al comma 5 le parole: «, nonche' dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale» sono soppresse. 7. All'articolo 19 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola: «Vigilanza» e' aggiunta la seguente: «ispettiva»; b) al comma 1: 1) al primo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente: «ispettiva» e dopo le parole: «prodotti ad essa assoggettati» sono inserite le seguenti: «nonche' nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»; 2) al secondo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente: «ispettiva»; 3) al terzo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente: «ispettiva»; c) al comma 3, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente: «ispettiva»; le parole: «i provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «le misure urgenti, anche ripristinatorie, di» e le parole: «delle opere» sono soppresse; d) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'attivita' di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.». 8. L'articolo 20 del decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita'). - 1. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2. 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' o della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto puo' disporre la sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.». 9. All'articolo 21 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: «agli organi» sono sostituite dalle seguenti: «alle competenti direzioni centrali»; b) al comma 2, le parole: «Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»; le parole: «dell'articolo 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17, comma 3»; le parole: «su proposta del Ministro dell'interno,» sono soppresse. 10. All'articolo 22 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: «Direzione regionale» sono inserite le seguenti: «o interregionale»; 2) alla lettera a), le parole «provinciali dei vigili del fuoco» sono soppresse e le parole: «dei procedimenti di rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure»; 3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) esprime il parere di cui all'articolo 29, comma 2.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.». 11. Dopo l'articolo 22 del decreto e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti). - 1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresi', il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.». 12. L'articolo 23 del decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Oneri per l'attivita' di prevenzione incendi). - 1. I servizi relativi alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivita' di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 come modificato dal presente decreto: «Art. 13. (Definizione ed ambito di esplicazione). 1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. 2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonche', in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione. - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto: «Art. 14. (Competenza e attivita'). - 1. La prevenzione incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attivita' attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. 2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare: a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; b) il rilascio di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformita' alla normativa di prevenzione incendi di attivita' e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili; c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneita' a svolgere attivita' di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi; d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su prodotti, materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualita' di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova; d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio; e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attivita' di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attivita' di recepimento in ambito nazionale; f) la partecipazione alle attivita' di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni nazionali ed internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato; g) le attivita' di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneita'; h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico; l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi. 3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita' di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attivita' di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attivita' di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attivita' concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie. 4. Le attivita' di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia. 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690. 6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione e' disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicita', efficacia ed efficienza.». - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 come modificato dal presente decreto: «Art. 15. (Norme tecniche di prevenzione incendi). - 1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano: a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili. 2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita' e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle attivita' interessate.». - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal presente decreto: «Art. 18. (Servizi di vigilanza antincendio). - 1. La vigilanza antincendio e' il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attivita' in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio e' finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attivita' di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso. 2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo. 3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformita' alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. 4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attivita' di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti, nonche' per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio.». - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal presente decreto: «Art. 19. (Vigilanza ispettiva). - 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati, nonche' nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attivita' o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale puo' avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza. 2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle attivita', costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attivita' necessaria all'esercizio della vigilanza. 3. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita', il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di messa in sicurezza e da' comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza. 3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'attivita' di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo. - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal presente decreto: «Art. 21. (Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). - 1. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa; b) propone alle competenti direzioni centrali del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.». - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal presente decreto: «Art. 22. (Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi). - 1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: a) su richiesta dei Comandi, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso; b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa. b-bis) esprime il parere di cui all'art. 29, comma 2. 3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.