Art. 5 Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 1. Dopo il Capo IV e' inserito il seguente: «Capo IV-bis (Formazione) - Art. 26-bis (Formazione). - 1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attivita' formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale. 2. Le attivita' formative comprendono, altresi', l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale. 3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita' in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalita' per lo svolgimento, a pagamento, dell'attivita' formativa ed addestrativa in materia. 4. Il Corpo nazionale assicura le attivita' formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi. 5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, e' rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneita'. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalita' della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneita'. 6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attivita' nelle materie di specifica competenza: a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni; b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni; c) formazione di alta specializzazione. Art. 26-ter (Oneri per l'attivita' di formazione). - 1. I servizi relativi alle attivita' di formazione di cui all'articolo 26-bis sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneita' previsti all'articolo 26-bis che potranno essere differenziati per le attivita' rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.».