Art. 6 Modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 1. L'articolo 27 del decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attivita' di vigilanza). - 1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attivita' di vigilanza e prevenzione incendi, e dalle attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneita' svolte dal Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 26-bis, sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Le risorse derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.». 2. All'articolo 28, comma 1, del decreto dopo le parole: «soccorso tecnico urgente.» sono inserite le seguenti: «Con il medesimo regolamento e' disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto: «Art. 28. (Norme in materia di amministrazione e contabilita'). - 1. Con regolamento da emanare a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Con il medesimo regolamento e' disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'art. 2, comma 2, lettera a). Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilita' di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.».