Art. 6 
 
             Modifiche al Capo V del decreto legislativo 
                        8 marzo 2006, n. 139 
 
  1. L'articolo 27 del decreto e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni
e dalla attivita' di vigilanza). -  1.  Gli  introiti  derivanti  dai
servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono
versati alla competente tesoreria dello Stato  ed  affluiscono  nello
stato  di  previsione  dell'entrata,  per   essere   riassegnati   al
pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi  in
relazione alle attivita' di vigilanza e prevenzione incendi, e  dalle
attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle
relative attestazioni e  verifiche  di  idoneita'  svolte  dal  Corpo
nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  26-bis,   sono   destinati   ad
incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15  novembre  1973,
n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  2.  Le  risorse  derivanti  dall'espletamento  delle  funzioni   di
controllo e vigilanza di cui  al  presente  decreto,  effettuate  dal
Corpo nazionale in materia di sicurezza  antincendio  nei  luoghi  di
lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   per   il
miglioramento dei livelli di  sicurezza  antincendio  nei  luoghi  di
lavoro.». 
  2. All'articolo 28, comma 1, del decreto dopo le parole:  «soccorso
tecnico  urgente.»  sono  inserite  le  seguenti:  «Con  il  medesimo
regolamento e' disciplinata l'organizzazione su  base  regionale  dei
servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni  regionali  e
interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).». 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  del   decreto
          legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  28.  (Norme  in  materia  di  amministrazione  e
          contabilita'). - 1. Con  regolamento  da  emanare  a  norma
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   su   proposta   del    Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          finanze,  sono  emanate  le  norme  di  amministrazione   e
          contabilita' del Corpo  nazionale,  anche  in  deroga  alle
          norme di contabilita' generale dello Stato, allo  scopo  di
          conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle
          procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei
          servizi necessari  a  garantire  la  permanente  efficienza
          degli  interventi  di  soccorso  tecnico  urgente.  Con  il
          medesimo regolamento e'  disciplinata  l'organizzazione  su
          base regionale dei servizi amministrativo-contabili a  cura
          delle direzioni regionali e interregionali di cui  all'art.
          2, comma 2, lettera a). Fino alla data di entrata in vigore
          di tale regolamento si applicano  le  disposizioni  di  cui
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1999,
          n. 550, e successive modificazioni, recante il  regolamento
          per l'amministrazione e contabilita'  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco. 
              2. Per quanto non previsto nel regolamento  da  emanare
          ai sensi del comma 1 e nel  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano  a  trovare
          applicazione il decreto del Presidente della Repubblica  20
          agosto 2001, n.  384,  e  la  legge  e  il  regolamento  di
          contabilita' di Stato, di cui al regio decreto 18  novembre
          1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
          successive modificazioni.».