Art. 3 
 
 
                 Comitato nazionale di coordinamento 
                    per i prodotti da costruzione 
 
  1. E' costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  un
Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di
seguito Comitato, composto dai rappresentanti di cui all'articolo  26
e presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici o da un suo supplente dallo stesso designato. 
  2. Il Comitato di cui al comma 1 e' altresi' composto dai  seguenti
rappresentanti designati dalle Amministrazioni competenti: 
    a) fino a un massimo di tre, per il rilascio degli ETA e  per  la
partecipazione all'Organismo italiano di valutazione  tecnica,  ITAB,
di cui all'articolo 7; 
    b) fino a un massimo di tre, per la valutazione,  autorizzazione,
notifica e controllo degli Organismi notificati, di cui  all'articolo
8; 
    c) fino a un massimo di tre, per la vigilanza sul mercato  e  nei
cantieri sui prodotti da costruzione, di cui all'articolo 17. 
  3. Nel caso in cui vengano trattati argomenti o questioni  inerenti
prodotti  per  i  quali  risulti  rilevante  il  requisito   dell'uso
sostenibile  delle  risorse  naturali,  e'  prevista,  con   funzione
consultiva,  la  presenza  di   un   rappresentante   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Al  Comitato
possono  essere  altresi'  invitati,  con  funzioni   consultive   in
relazione agli argomenti trattati, rappresentanti di altre  Pubbliche
Amministrazioni, dell'Organismo italiano di  valutazione  tecnica  di
cui   all'articolo   7,   degli   Enti   nazionali   di   normazione,
dell'Organismo di accreditamento,  delle  associazioni  di  categoria
rappresentative del  settore  delle  costruzioni  e  degli  organismi
notificati. 
  4. Il Comitato si insedia entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e approva,  entro  tre  mesi  dal  suo
insediamento, il regolamento di funzionamento. 
  5. Il Comitato svolge  compiti  di  coordinamento  delle  attivita'
delle  Amministrazioni  competenti  nel  settore  dei   prodotti   da
costruzione e determina indirizzi volti ad  assicurare  l'uniformita'
ed il  controllo  dell'attivita'  di  certificazione  e  prova  degli
organismi notificati. Il Comitato effettua, altresi', il monitoraggio
dell'implementazione del presente decreto. 
  6. Il Comitato si riunisce non meno di due volte l'anno e, in  ogni
caso,  prima  di  ogni  riunione  del  comitato  permanente  per   le
costruzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011. 
  7. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla  corresponsione
di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti,  comunque
denominati. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.