Art. 6 
 
 
      Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione 
          e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza 
 
  1.   E'   responsabilita'   del    fabbricante    individuare    le
caratteristiche da includere nella dichiarazione di  prestazione,  ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento
(UE) n. 305/2011, in relazione all'uso previsto del prodotto. 
  2.    Le    Amministrazioni    competenti,     mediante     decreto
interministeriale, notificato ai sensi della direttiva n.  2015/1535,
possono  elencare  le  prestazioni  dei  prodotti   e   le   relative
caratteristiche  essenziali  di  cui  all'articolo  6,  paragrafo  3,
lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011. 
  3.  Qualora  la  dichiarazione  di  prestazione  venga  fornita  su
supporto elettronico oppure messa a disposizione su un sito  web  nei
modi previsti dal regolamento delegato (UE)  n.  157/2014,  ai  sensi
dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE)  n.  305/2011,
si adottano le procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, e successive modificazioni. 
  4. Per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato nazionale
di un prodotto da costruzione, la dichiarazione di prestazione  e  le
istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui  agli  articoli  11,
paragrafo 6, 13, paragrafo 4, e 14, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 305/2011 sono fornite in lingua italiana. 
  5. Ai fini dell'applicazione delle procedure  semplificate  di  cui
all'articolo 37 del regolamento  (UE)  n.  305/2011,  il  fabbricante
allega  alla  dichiarazione  di  prestazione  idonea   documentazione
attestante  la  qualita'  di  microimpresa  secondo  la   definizione
riportata nella  raccomandazione  della  Commissione  europea  del  6
maggio 2003. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse. 
              Per  i  riferimenti  normativi  della  direttiva   (UE)
          2015/1535 si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi della raccomandazione della
          Commissione europea del 6 maggio 2003 si  veda  nelle  note
          alle premesse.