Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
    a) «ordine»: l'ordine  circondariale  forense  costituito  presso
ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge  31  dicembre
2012, n. 247; 
    b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto  dall'articolo  26,
comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  la  cui
composizione  ed   elezione   sono   disciplinate,   rispettivamente,
dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla  presente
legge; 
    c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla  lettera
b). 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 25  della  legge  31  dicembre
          2012,  n.  247  (Nuova  disciplina  dell'ordinamento  della
          professione forense), e' il seguente: 
              «Art. 25 (L'ordine circondariale forense). - 1.  Presso
          ciascun tribunale e' costituito l'ordine degli avvocati, al
          quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale
          domicilio   professionale   nel    circondario.    L'ordine
          circondariale  ha  in  via  esclusiva   la   rappresentanza
          istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i
          rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. 
              2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del
          consiglio   dell'ordine,   con   le   modalita'   stabilite
          dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai  sensi
          dell'articolo 1. 
              3. Presso ogni consiglio dell'ordine e'  costituito  il
          collegio dei revisori dei conti,  nominato  dal  presidente
          del tribunale. 
              4. Presso ogni consiglio dell'ordine e'  costituito  il
          comitato pari opportunita' degli avvocati,  eletto  con  le
          modalita' stabilite con regolamento approvato dal consiglio
          dell'ordine.». 
              - Il testo dell'articolo 26  della  legge  31  dicembre
          2012, n. 247, e' il seguente:  
              «Art. 26  (Organi  dell'ordine  circondariale  e  degli
          ordini  del  distretto).  -  1.  Sono  organi   dell'ordine
          circondariale: 
              a) l'assemblea degli iscritti; 
              b) il consiglio; 
              c) il presidente; 
              d) il segretario; 
              e) il tesoriere; 
              f) il collegio dei revisori. 
              2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.». 
              - Il testo dell'articolo 28  della  legge  31  dicembre
          2012, n. 247, come modificato dalla presente  legge  e'  il
          seguente: 
              «Art. 28. Il consiglio dell'ordine 
              1. Il consiglio ha  sede  presso  il  tribunale  ed  e'
          composto: 
              a) da cinque membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a
          cento iscritti; 
              b) da sette  membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a
          duecento iscritti; 
              c) da  nove  membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a
          cinquecento iscritti; 
              d) da undici membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a
          mille iscritti; 
              e) da quindici membri, qualora l'ordine  conti  fino  a
          duemila iscritti; 
              f) da ventuno membri, qualora  l'ordine  conti  fino  a
          cinquemila iscritti; 
              g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti  oltre
          cinquemila iscritti. 
              2. (abrogato). 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              5. (abrogato). 
              6. (abrogato). 
              7. Il consiglio dura in carica un quadriennio  e  scade
          il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente  resta
          in carica  per  il  disbrigo  degli  affari  correnti  fino
          all'insediamento del consiglio neoeletto. 
              8. L'intero consiglio  decade  se  cessa  dalla  carica
          oltre la meta' dei suoi componenti. 
              9. Il consiglio elegge il presidente, il  segretario  e
          il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici  componenti,
          il consiglio puo' eleggere un  vicepresidente.  A  ciascuna
          carica e' eletto il consigliere che ha ricevuto il  maggior
          numero di voti. In  caso  di  parita'  di  voti  e'  eletto
          presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il piu'
          anziano  per  iscrizione  all'albo  o,  in  caso  di   pari
          anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. 
              10. La  carica  di  consigliere  e'  incompatibile  con
          quella  di  consigliere  nazionale,   di   componente   del
          consiglio di amministrazione e del  comitato  dei  delegati
          della Cassa nazionale di previdenza e  assistenza  forense,
          nonche'  di  membro  di  un   consiglio   distrettuale   di
          disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione  di
          incompatibilita' deve optare per uno degli incarichi  entro
          trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui  non  vi
          provveda, decade automaticamente dall'incarico  assunto  in
          precedenza. Ai componenti del consiglio, per  il  tempo  in
          cui  durano  in  carica,  non  possono   essere   conferiti
          incarichi  giudiziari   da   parte   dei   magistrati   del
          circondario. 
              11. Per la validita' delle riunioni  del  consiglio  e'
          necessaria la partecipazione della maggioranza dei  membri.
          Per  la  validita'  delle  deliberazioni  e'  richiesta  la
          maggioranza assoluta di voti dei presenti. 
              12. Contro i risultati delle elezioni  per  il  rinnovo
          del  consiglio  dell'ordine   ciascun   avvocato   iscritto
          nell'albo puo' proporre reclamo al CNF entro  dieci  giorni
          dalla  proclamazione.  La  presentazione  del  reclamo  non
          sospende l'insediamento del nuovo consiglio.».