Art. 2 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli  enti  del
Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e
della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,
solidarieta'   e   pluralismo,   ne   e'   promosso    lo    sviluppo
salvaguardandone la spontaneita'  ed  autonomia,  e  ne  e'  favorito
l'apporto  originale  per  il  perseguimento  di  finalita'  civiche,
solidaristiche  e  di  utilita'  sociale,  anche  mediante  forme  di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome  e  gli
enti locali.