IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e, in particolare, l'articolo 4; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 maggio 2017; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Magistratura onoraria 1. Il «giudice onorario di pace» e' il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9. 2. Il «vice procuratore onorario» e' il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16. 3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilita', a ciascun magistrato onorario non puo' essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attivita', da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma. 4. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attivita', nel rispetto dei termini e delle modalita' imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalita' dell'ufficio.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 reca: «Ordinamento giudiziario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28. - La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278, S.O. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28, S.O. - Il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni): «Art. 4. - 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte nello stesso giorno. 1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attivita' di cui al comma 1 superi le cinque ore. 2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attivita', anche se svolte cumulativamente: a) partecipazione ad una o piu' udienze in relazione alle quali e' conferita la delega; b) ogni altra attivita', diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge. 2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o piu' attivita' di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere. 2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettera b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica. 3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e 2 puo' essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 4. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia. 5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».