Art. 2 
 
             Istituzione dell'ufficio di collaborazione 
                  del procuratore della Repubblica 
 
  1.  Sono  costituite,  nelle  procure  della  Repubblica  presso  i
tribunali ordinari, strutture organizzative  denominate  «ufficio  di
collaborazione del procuratore della Repubblica». 
  2. L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni
organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice  procuratori
onorari, del personale di  segreteria,  di  coloro  che  svolgono  il
tirocinio formativo a norma dell'articolo  73  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, o la  formazione  professionale  dei  laureati  a
norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio dell'economia): 
              «Art. 73 (Formazione presso gli uffici  giudiziari).  -
          1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di
          durata almeno quadriennale, in possesso  dei  requisiti  di
          onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera
          g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  che  abbiano
          riportato una media di almeno 27/30 negli esami di  diritto
          costituzionale,  diritto   privato,   diritto   processuale
          civile,  diritto  commerciale,  diritto   penale,   diritto
          processuale  penale,   diritto   del   lavoro   e   diritto
          amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
          a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
          possono accedere, a domanda e per  una  sola  volta,  a  un
          periodo di formazione teorico-pratica presso  la  Corte  di
          cassazione, le Corti di appello, i tribunali  ordinari,  la
          Procura generale presso la Corte di cassazione, gli  uffici
          requirenti di  primo  e  secondo  grado,  gli  uffici  e  i
          tribunali di sorveglianza e i  tribunali  per  i  minorenni
          della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati,  con
          i medesimi requisiti, possono  accedere  a  un  periodo  di
          formazione  teorico-pratica,  della  stessa  durata,  anche
          presso  il  Consiglio   di   Stato,   sia   nelle   sezioni
          giurisdizionali   che    consultive,    e    i    Tribunali
          Amministrativi  Regionali.  La  Regione  Siciliana   e   le
          province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
          propria autonomia statutaria e delle norme  di  attuazione,
          attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano  le
          sue  modalita'  di  svolgimento  presso  il  Consiglio   di
          Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e  presso
          il  Tribunale  Regionale  di  Giustizia  amministrativa  di
          Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 
              2. Quando  non  e'  possibile  avviare  al  periodo  di
          formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di  cui
          al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
          degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla  minore
          eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
          periodo   si   attribuisce   preferenza   ai    corsi    di
          perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi   alla
          laurea. 
              3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al  comma
          1 presentano domanda ai capi degli  uffici  giudiziari  con
          allegata  documentazione  comprovante   il   possesso   dei
          requisiti di cui al predetto comma,  anche  a  norma  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nella  domanda  puo'
          essere espressa una preferenza ai  fini  dell'assegnazione,
          di cui si  tiene  conto  compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato,  il  Consiglio  di
          Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  il
          Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
          la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali  Amministrativi
          Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
          piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 
              4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
          che  ha  espresso  la  disponibilita'  ovvero,  quando   e'
          necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
          magistrato designato dal  capo  dell'ufficio.  Gli  ammessi
          assistono e coadiuvano il magistrato nel  compimento  delle
          ordinarie  attivita'.  Il  magistrato  non  puo'   rendersi
          affidatario di piu' di  due  ammessi.  Il  ministero  della
          giustizia fornisce agli ammessi  allo  stage  le  dotazioni
          strumentali, li pone in condizioni di accedere  ai  sistemi
          informatici ministeriali  e  fornisce  loro  la  necessaria
          assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
          informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo  e'
          autorizzata una spesa unitaria non superiore  a  400  euro.
          Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo  di  formazione
          il magistrato puo'  chiedere  l'assegnazione  di  un  nuovo
          ammesso allo stage al  fine  di  garantire  la  continuita'
          dell'attivita' di  assistenza  e  ausilio.  L'attivita'  di
          magistrato  formatore  e'   considerata   ai   fini   della
          valutazione di professionalita' di cui all'art.  11,  comma
          2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  nonche'
          ai  fini  del  conferimento  di   incarichi   direttivi   e
          semidirettivi  di   merito.   L'attivita'   di   magistrato
          formatore espletata nell'ambito dei periodi  formativi  dei
          laureati presso gli organi della  Giustizia  amministrativa
          non si considera ai fini dei passaggi di qualifica  di  cui
          al capo II del titolo II della legge  27  aprile  1982,  n.
          186,  e  successive  modificazioni,   ne'   ai   fini   del
          conferimento delle  funzioni  di  cui  all'art.  6,  quinto
          comma, della medesima legge. Al  magistrato  formatore  non
          spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso  spese  per  lo
          svolgimento dell'attivita' formativa. 
              5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
          la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
          obblighi di riservatezza e di  riserbo  riguardo  ai  dati,
          alle informazioni  e  alle  notizie  acquisite  durante  il
          periodo di formazione, con obbligo di mantenere il  segreto
          su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro  attivita'  e
          astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
          ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati  per   i
          magistrati  dell'ufficio  ed   ai   corsi   di   formazione
          decentrata loro specificamente dedicati e  organizzati  con
          cadenza  almeno  semestrale  secondo  programmi  che   sono
          indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
          superiore  della  magistratura.  I   laureati   ammessi   a
          partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
          il  Consiglio  di  Stato,   il   Consiglio   di   Giustizia
          amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  i   Tribunali
          Amministrativi  Regionali  e  il  Tribunale  Regionale   di
          Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
          Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
          Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 
              5-bis. L'attivita' di  formazione  degli  ammessi  allo
          stage  e'  condotta  in  collaborazione  con   i   consigli
          dell'Ordine degli avvocati e  con  il  Consiglio  nazionale
          forense relativamente agli uffici di legittimita',  nonche'
          con  le  Scuole  di  specializzazione  per  le  professioni
          legali,  secondo  le   modalita'   individuate   dal   Capo
          dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino  anche
          essere iscritti alla pratica forense o  ad  una  Scuola  di
          specializzazione per le professioni legali. 
              6. Gli ammessi allo stage hanno  accesso  ai  fascicoli
          processuali, partecipano alle udienze del  processo,  anche
          non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
          consiglio, salvo che il giudice ritenga di non  ammetterli;
          non  possono  avere  accesso  ai  fascicoli   relativi   ai
          procedimenti rispetto ai  quali  versano  in  conflitto  di
          interessi per conto proprio o  di  terzi,  ivi  compresi  i
          fascicoli relativi ai procedimenti  trattati  dall'avvocato
          presso il quale svolgono il tirocinio. 
              7.  Gli  ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare
          attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso  si
          svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche  nelle
          fasi o nei gradi  successivi  della  causa,  le  parti  dei
          procedimenti che  si  sono  svolti  dinanzi  al  magistrato
          formatore  o  assumere  da   costoro   qualsiasi   incarico
          professionale. 
              8. Lo svolgimento dello stage non da diritto  ad  alcun
          compenso e non determina il sorgere di  alcun  rapporto  di
          lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
          e assicurativi. 
              8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai  sensi
          del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in  misura
          non superiore ad euro 400 mensili e, comunque,  nei  limiti
          della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b),  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
              8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  decreto  di
          natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
          delle risorse destinate all'attuazione degli interventi  di
          cui al comma 8-bis del presente articolo sulla  base  delle
          risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  i
          requisiti per l'attribuzione della borsa di studio  di  cui
          al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE) calcolato per  le  prestazioni
          erogate agli studenti nell'ambito del diritto  allo  studio
          universitario,  nonche'  i  termini  e  le   modalita'   di
          presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. 
              9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento  dal
          capo  dell'ufficio,  anche  su  proposta   del   magistrato
          formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per  il
          venir meno del rapporto fiduciario, anche in  relazione  ai
          possibili  rischi  per  l'indipendenza  e   l'imparzialita'
          dell'ufficio o la credibilita' della funzione  giudiziaria,
          nonche'  per  l'immagine   e   il   prestigio   dell'ordine
          giudiziario. 
              10. Lo stage  puo'  essere  svolto  contestualmente  ad
          altre attivita',  compreso  il  dottorato  di  ricerca,  il
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato  o  di
          notaio  e  la  frequenza  dei   corsi   delle   scuole   di
          specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
          modalita' compatibili con il conseguimento  di  un'adeguata
          formazione. Il contestuale svolgimento  del  tirocinio  per
          l'accesso   alla   professione   forense   non    impedisce
          all'avvocato presso il quale  il  tirocinio  si  svolge  di
          esercitare l'attivita' professionale innanzi al  magistrato
          formatore. 
              11. Il magistrato formatore redige,  al  termine  dello
          stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
          la trasmette al capo dell'ufficio. 
              11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato  a
          norma del comma 11, costituisce  titolo  per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  e  successive
          modificazioni.  Costituisce  altresi'  titolo  idoneo   per
          l'accesso  al  concorso   per   magistrato   ordinario   lo
          svolgimento del tirocinio professionale per  diciotto  mesi
          presso l'Avvocatura dello Stato, sempre  che  sussistano  i
          requisiti di merito di cui al comma 1 e che  sia  attestato
          l'esito positivo del tirocinio. 
              12. 
              13. Per l'accesso alla professione  di  avvocato  e  di
          notaio l'esito positivo dello  stage  di  cui  al  presente
          articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini  del
          compimento del periodo di  tirocinio  professionale  ed  e'
          valutato per il medesimo periodo ai  fini  della  frequenza
          dei  corsi  della  scuola  di   specializzazione   per   le
          professioni legali, fermo il  superamento  delle  verifiche
          intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art.  16
          del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
              14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di
          preferenza a parita' di merito, a  norma  dell'art.  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487,  nei  concorsi  indetti   dall'amministrazione   della
          giustizia,     dall'amministrazione     della     giustizia
          amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.   Per   i
          concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato
          l'esito positivo  del  periodo  di  formazione  costituisce
          titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 
              15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di
          preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale  e
          a vice procuratore onorario. 
              16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991,  n.  374,
          dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: 
              «2-bis. La disposizione di cui al comma  2  si  applica
          anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage
          presso gli uffici giudiziari.». 
              17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
          caso  consentito  l'apporto  finanziario  di  terzi,  anche
          mediante l'istituzione di apposite borse di  studio,  sulla
          base di specifiche convenzioni stipulate con i  capi  degli
          uffici, o loro delegati, nel  rispetto  delle  disposizioni
          del presente articolo. 
              18. I capi degli uffici giudiziari di cui  al  presente
          articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.
          37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  devono
          tenere conto  delle  domande  presentate  dai  soggetti  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
              19. L'esito positivo  dello  stage  presso  gli  uffici
          della Giustizia amministrativa, come attestato a norma  del
          comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
          presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 
              20. La domanda di  cui  al  comma  3  non  puo'  essere
          presentata prima del decorso del termine di  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria): 
              «Art. 37 (Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie).  -
          1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei
          rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31
          gennaio di ogni anno redigono un programma per la  gestione
          dei  procedimenti  civili,   amministrativi   e   tributari
          pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario
          determina: 
              a)  gli  obiettivi  di  riduzione  della   durata   dei
          procedimenti  concretamente  raggiungibili   nell'anno   in
          corso; 
              b) gli obiettivi  di  rendimento  dell'ufficio,  tenuto
          conto  dei  carichi  esigibili  di  lavoro  dei  magistrati
          individuati dai competenti organi di autogoverno,  l'ordine
          di priorita' nella trattazione dei  procedimenti  pendenti,
          individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed  omogenei  che
          tengano  conto  della  durata  della   causa,   anche   con
          riferimento agli eventuali gradi  di  giudizio  precedenti,
          nonche' della natura e del valore della stessa. 
              2. Con il programma  di  cui  al  comma  1,  sulla  cui
          attuazione vigila il capo dell'ufficio  giudiziario,  viene
          dato  atto  dell'avvenuto  conseguimento  degli   obiettivi
          fissati per l'anno  precedente  o  vengono  specificate  le
          motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. 
              Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
          direttivo ai sensi dell'art. 45 del decreto  legislativo  5
          aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1  sono
          comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati  e
          sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura. 
              3. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di
          cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma  1
          viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono  indicati
          gli obiettivi di riduzione della  durata  dei  procedimenti
          civili,   amministrativi    e    tributari    concretamente
          raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche  in  assenza
          della determinazione dei carichi di lavoro di cui al  comma
          1, lett. b). 
              4. In relazione alle  concrete  esigenze  organizzative
          dell'ufficio,  i  capi  degli  uffici  giudiziari   possono
          stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico  della
          finanza  pubblica,  con  le   facolta'   universitarie   di
          giurisprudenza, con le scuole di  specializzazione  per  le
          professioni  legali  di  cui  all'art.   16   del   decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli  avvocati
          per   consentire   ai   piu'   meritevoli,   su   richiesta
          dell'interessato e previo parere favorevole  del  Consiglio
          giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa   per   quella
          amministrativa  e  del  Consiglio   di   presidenza   della
          giustizia tributaria per quella tributaria, lo  svolgimento
          presso i medesimi uffici  giudiziari  del  primo  anno  del
          corso   di   dottorato   di   ricerca,   del    corso    di
          specializzazione per le professioni legali o della  pratica
          forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
              5.   Coloro   che   sono   ammessi   alla    formazione
          professionale   negli   uffici   giudiziari   assistono   e
          coadiuvano  i  magistrati  che  ne  fanno   richiesta   nel
          compimento  delle  loro  ordinarie  attivita',  anche   con
          compiti di studio, e ad essi si applica l'art. 15 del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  Lo
          svolgimento delle attivita'  previste  dal  presente  comma
          sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
          ricerca, del corso di specializzazione per  le  professioni
          legali o della pratica forense per  l'ammissione  all'esame
          di avvocato.  Al  termine  del  periodo  di  formazione  il
          magistrato  designato  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario
          redige una  relazione  sull'attivita'  e  sulla  formazione
          professionale acquisita, che viene trasmessa agli  enti  di
          cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
          compete  alcuna  forma  di  compenso,  di  indennita',   di
          rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte
          della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
          ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  E'  in   ogni   caso
          consentita la partecipazione alle convenzioni previste  dal
          comma 4 di terzi finanziatori. 
              6. Al testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  spese  giustizia,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito
          dalla seguente: "Contributo unificato nel processo  civile,
          amministrativo e tributario"; 
              b) all'art. 9: 
              1)  al   comma   1,   dopo   le   parole:   "volontaria
          giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le  parole:
          "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
          processo tributario"; 
              2) dopo il comma 1, inserire il seguente:  "1-bis.  Nei
          processi  per  controversie  di  previdenza  ed  assistenza
          obbligatorie, nonche' per quelle individuali  di  lavoro  o
          concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che  sono
          titolari di un  reddito  imponibile  ai  fini  dell'imposta
          personale    sul    reddito,     risultante     dall'ultima
          dichiarazione, superiore a  tre  volte  l'importo  previsto
          dall'art. 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo
          unificato  di  iscrizione  a  ruolo  nella  misura  di  cui
          all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che  per
          i processi dinanzi alla  Corte  di  cassazione  in  cui  il
          contributo e' dovuto nella misura di cui all'art. 13, comma
          1."; 
              c) all'art.  10,  comma  1,  le  parole:  "il  processo
          esecutivo per consegna e rilascio" sono soppresse; 
              d) all'art. 10, al comma 3, le parole: "i  processi  di
          cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV  e  V,  del
          codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti:
          "i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV
          e V, del codice di procedura civile"; 
              e) all'art. 10, al  comma  6-bis,  le  parole:  "per  i
          processi dinanzi alla Corte di cassazione" sono soppresse; 
              f) all'art. 13, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita
          dalla seguente: "a) euro 37 per i processi di valore fino a
          1.100 euro, nonche' per  i  processi  per  controversie  di
          previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
          dall'art.  9,  comma  1-bis,  per  i  procedimenti  di  cui
          all'art. 711 del  codice  di  procedura  civile,  e  per  i
          procedimenti di cui all'art. 4, comma 16,  della  legge  1°
          dicembre 1970, n. 898;"; 
              g) all'art. 13, comma 1, la lettera  b)  e'  sostituita
          dalla seguente: "b)  euro  85  per  i  processi  di  valore
          superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi
          di  volontaria  giurisdizione,  nonche'  per   i   processi
          speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e  capo  VI,
          del  codice  di  procedura  civile,  e   per   i   processi
          contenziosi di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1970,
          n. 898,"; 
              h) all'art. 13, comma 1, alla  lettera  c)  le  parole:
          "euro 187" sono sostituite dalle seguenti: "euro 206"; 
              i) all'art. 13, comma 1, alla  lettera  d)  le  parole:
          "euro 374" sono sostituite dalle seguenti: "euro 450"; 
              l) all'art. 13, comma 1, alla  lettera  e)  le  parole:
          "euro 550" sono sostituite dalle seguenti: "euro 660"; 
              m) all'art. 13, comma 1, alla  lettera  f)  le  parole:
          "euro 880" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.056"; 
              n) all'art. 13, comma 1, alla  lettera  g)  le  parole:
          "euro 1.221" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.466"; 
              o) all'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:
          "2. Per i processi di esecuzione immobiliare il  contributo
          dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi
          lo stesso importo e' ridotto della meta'.  Per  i  processi
          esecutivi mobiliari di valore inferiore  a  2.500  euro  il
          contributo dovuto e' pari a euro  37.  Per  i  processi  di
          opposizione agli atti esecutivi  il  contributo  dovuto  e'
          pari a euro 146."; 
              p) all'art. 13, al comma 3, dopo le  parole:  "compreso
          il giudizio  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo  e  di
          opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento"  sono
          inserite le seguenti: "e per le controversie individuali di
          lavoro o concernenti rapporti di  pubblico  impiego,  salvo
          quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis"; 
              q) all'art.  13,  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
              "3-bis.  Ove  il  difensore  non  indichi  il   proprio
          indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  proprio
          numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
          codice di procedura civile e 16, comma 1-bis,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  ovvero  qualora  la
          parte  ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
          introduttivo del giudizio o, per  il  processo  tributario,
          nel ricorso il  contributo  unificato  e'  aumentato  della
          meta'."; 
                r) all'art. 13, comma 5, le parole: "euro  672"  sono
          sostituite dalle seguenti: "euro 740"; 
                s) all'art. 13, il  comma  6-bis  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
                a) per i ricorsi previsti dagli articoli  116  e  117
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. 
              Non e' dovuto alcun contributo per i  ricorsi  previsti
          dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso  il
          diniego di accesso alle  informazioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
                b)  per  le  controversie  concernenti  rapporti   di
          pubblico impiego, si applica il comma 3; 
                c) per i ricorsi cui si applica  il  rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1.800; 
              d) per i ricorsi di cui all'art. 119, comma 1,  lettere
          a) e b), del  codice  di  cui  all'allegato  1  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto  e'
          di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o
          inferiore ad euro 200.000; per quelle di  importo  compreso
          tra euro 200.000 e 1.000.000 il  contributo  dovuto  e'  di
          euro  4.000  mentre  per  quelle  di  valore  superiore   a
          1.000.000 di euro e'  pari  ad  euro  6.000.  Se  manca  la
          dichiarazione di  cui  al  comma  3-bis  dell'art.  14,  il
          contributo dovuto e' di euro 6.000; 
              e) in tutti gli altri casi non previsti  dalle  lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro  650.  I  predetti  importi
          sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi  il
          proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  il
          proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 del codice del
          processo amministrativo di cui  al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n.  104.  Ai  fini  del  presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; 
              t) all'art. 13, dopo il comma  6-ter,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "6-quater. Per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
                a) euro 30 per controversie di  valore  fino  a  euro
          2.582,28; 
              b) euro 60 per controversie di valore superiore a  euro
          2.582,28 e fino a euro 5.000; 
              c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
          5.000 e fino a euro 25.000; 
              d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
          25.000 e fino a euro 75.000; 
              e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
          75.000 e fino a euro 200.000; 
              f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a
          euro 200.000.»; 
              u) all'art.  14,  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
              "3-bis. Nei processi tributari, il valore  della  lite,
          determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 12  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,   e   successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito."; 
              v) all'art. 18, comma 1, secondo periodo: 
              1)  dopo  le  parole:  "volontaria  giurisdizione,"  e'
          soppressa la seguente: "e"; 
              2)  dopo  le  parole:  "processo  amministrativo"  sono
          inserite le seguenti: "e nel processo tributario"; 
              z) all'art. 131, comma 2: 
                1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
                "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario"; 
                2) alla lettera b), le parole:  "e  tributario"  sono
          soppresse; 
              aa) all'art. 158, comma 1: 
                1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
                "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario"; 
                2) alla lettera b), le parole:  "e  tributario"  sono
          soppresse; 
              bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI
          e' sostituita dalla  seguente:  "Capo  I  -  Pagamento  del
          contributo unificato nel processo civile, amministrativo  e
          tributario"; 
              cc) l'art. 260 e' abrogato. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6  si  applicano  ai
          procedimenti  iscritti  a   ruolo,   nonche'   ai   ricorsi
          notificati ai sensi del  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546,  successivamente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile
          1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «,
          fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma  1-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115». 
              9. All'art. 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.
          225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato. 
              10.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b)  a  r),
          7, 8 e 9, ad eccezione del maggior  gettito  derivante  dal
          contributo unificato nel processo  tributario,  e'  versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          al  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  della  giustizia,  per   la   realizzazione   di
          interventi urgenti  in  materia  di  giustizia  civile.  Il
          maggior   gettito   derivante    dall'applicazione    delle
          disposizioni di cui al comma  6,  lettera  s),  e'  versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          al  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con  le
          modalita'  di   cui   al   periodo   precedente,   per   la
          realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
          amministrativa. 
              11.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
          finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione  in
          quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al  comma
          10,  primo  periodo,   per   essere   destinate,   in   via
          prioritaria, all'assunzione di  personale  di  magistratura
          ordinaria,  nonche',  per  il   solo   anno   2014,   nella
          prospettiva  di  migliorare   l'efficienza   degli   uffici
          giudiziari e per consentire a coloro che  hanno  completato
          il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
          dell'art. 1, comma 25, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          228, lo svolgimento di un  periodo  di  perfezionamento  da
          completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa  di
          15 milioni di euro. La titolarita'  del  relativo  progetto
          formativo e' assegnata  al  Ministero  della  giustizia.  A
          decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5  milioni  di
          euro del predetto importo e'  destinata  all'incentivazione
          del  personale  amministrativo  appartenente  agli   uffici
          giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi  di  cui  al
          comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art.
          9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  e  alle  spese  di  funzionamento  degli   uffici
          giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,  primo
          periodo, e' effettuata al netto  delle  risorse  utilizzate
          per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria. 
              11-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle
          risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10,  secondo
          periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
          di personale  di  magistratura  amministrativa  e,  per  la
          restante   quota,   nella   misura   del   50   per   cento
          all'incentivazione     del     personale     amministrativo
          appartenente agli uffici giudiziari che  abbiano  raggiunto
          gli obiettivi di cui al comma  12,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  di  cui  all'art.   9,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  nella
          misura del 50 per cento alle spese di  funzionamento  degli
          uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
          secondo periodo,  e'  effettuata  al  netto  delle  risorse
          utilizzate per le assunzioni del personale di  magistratura
          amministrativa. 
              12. Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il  Ministero  della
          giustizia e il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
          amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
          il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari
          presso i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,  risultano
          pendenti procedimenti civili  e  amministrativi  in  numero
          ridotto  di  almeno  il  10  per  cento  rispetto  all'anno
          precedente.    Relativamente    ai    giudici    tributari,
          l'incremento della quota  variabile  del  compenso  di  cui
          all'art. 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2  marzo  2012,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
          2012, n. 44, e' altresi' subordinato, in caso di  pronuncia
          su una istanza cautelare, al  deposito  della  sentenza  di
          merito che definisce il ricorso entro novanta giorni  dalla
          data di tale pronuncia.  Per  l'anno  2011  la  percentuale
          indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta  al
          cinque per cento. 
              13. Il Ministro della Giustizia, sentito  il  Consiglio
          superiore della magistratura, e gli organi  di  autogoverno
          della magistratura amministrativa e  tributaria  provvedono
          al riparto delle somme di cui al comma 11  tra  gli  uffici
          giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento
          dell'arretrato di cui al comma 12, secondo  le  percentuali
          di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni  e
          della produttivita' di ciascun ufficio. 
              14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito
          derivante dall'applicazione dell'art. 13, comma 6-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, confluisce nel capitolo di cui al  comma  10,  secondo
          periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'art. 13  del
          predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
          2002 e' abrogato. 
              15. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  ai
          commi  11  e  11-bis  e   ferme   restando   le   procedure
          autorizzatorie   previste   dalla   legge,   le   procedure
          concorsuali per l'assunzione di personale  di  magistratura
          gia' bandite alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto possono essere completate. 
              16. A  decorrere  dall'anno  2012,  il  Ministro  della
          giustizia presenta alle Camere, entro il  mese  di  giugno,
          una relazione sullo stato delle  spese  di  giustizia,  che
          comprende anche un monitoraggio  delle  spese  relative  al
          semestre precedente. 
              17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto  di
          verificarsi scostamenti  rispetto  alle  risorse  stanziate
          annualmente  dalla  legge  di  bilancio  per  le  spese  di
          giustizia, con decreto del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'
          disposto l'incremento del contributo unificato  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, in misura  tale  da  garantire  l'integrale  copertura
          delle spese dell'anno di riferimento e in  misura  comunque
          non superiore al cinquanta per cento. 
              18. Al fine di  ridurre  la  spese  di  giustizia  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 36 del codice penale  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              1) al secondo comma le parole: «, per una  sola  volta,
          in uno o  piu'  giornali  designati  dal  giudice  e»  sono
          soppresse; 
              2) al quarto comma le parole: «, salva la pubblicazione
          nei giornali, che e' fatta unicamente mediante  indicazione
          degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet  del
          sito del Ministero della giustizia» sono soppresse; 
                b) all'art. 729, primo comma, del codice di procedura
          civile, le  parole:  «e  in  due  giornali  indicati  nella
          sentenza  stessa»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «e
          pubblicata  nel   sito   internet   del   Ministero   della
          giustizia». 
              19. Una quota dei risparmi  ottenuti  dall'applicazione
          del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio
          finanziario con decreto del Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
          limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello
          Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui
          alla legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
              20.  Il  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
          amministrativa, il Consiglio di presidenza della  giustizia
          tributaria e  il  Consiglio  della  magistratura  militare,
          affidano il  controllo  sulla  regolarita'  della  gestione
          finanziaria  e  patrimoniale,  nonche'  sulla  corretta  ed
          economica  gestione  delle  risorse  e  sulla  trasparenza,
          imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a
          un  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  composto  da   un
          Presidente di sezione della Corte dei  Conti,  in  servizio
          designato dal Presidente della Corte dei  conti  e  da  due
          componenti di cui uno scelto tra i magistrati  della  Corte
          dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte
          dei conti o  tra  i  professori  ordinari  di  contabilita'
          pubblica o discipline  similari,  anche  in  quiescenza,  e
          l'altro  designato  dal  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, ai sensi dell'art. 16,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di
          63.000 euro annui a decorrere dal 2011. 
              21. Ove sussista una scopertura  superiore  al  30  per
          cento dei posti di cui all'art. 1, comma 4, della  legge  4
          maggio  1998,  n.  133,  alla  data  di   assegnazione   ai
          magistrati ordinari nominati con il  decreto  del  Ministro
          della  giustizia  in  data  5  agosto   2010   della   sede
          provvisoria di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo 5
          aprile  2006,  n.  160,  il   Consiglio   superiore   della
          magistratura con  provvedimento  motivato  puo'  attribuire
          esclusivamente   ai   predetti   magistrati   le   funzioni
          requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in
          deroga  all'art.  13,  comma  2,   del   medesimo   decreto
          legislativo.  Si  applicano  ai  medesimi   magistrati   le
          disposizioni di cui  all'art.  3-bis,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.».