Art. 3 
 
Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori
  onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace 
 
  1. La dotazione organica dei giudici onorari di  pace  e'  fissata,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,  acquisito  il  parere  del  Consiglio
superiore  della  magistratura,  tenendo  conto  delle  esigenze   di
efficienza e funzionalita' dei servizi della giustizia, in  relazione
a tutti i compiti e le funzioni previsti dalle disposizioni del  Capo
III. Con separato decreto del Ministro della giustizia e' determinata
la pianta organica degli uffici del giudice di pace. 
  2. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione
organica dei giudici onorari di pace non puo', in ogni  caso,  essere
superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni
giudicanti di merito. Nel computo di cui  al  primo  periodo  non  si
considerano i magistrati  professionali  con  funzioni  direttive  di
merito giudicanti. 
  3. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, e'  fissata  la
dotazione organica dei vice procuratori onorari e con il decreto  del
Ministro della giustizia di cui al secondo periodo del predetto comma
e' conseguentemente determinata la pianta organica  degli  uffici  di
collaborazione del procuratore della Repubblica. 
  4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione
organica dei vice procuratori onorari non puo', in ogni caso,  essere
superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni
requirenti di merito. Nel computo di cui  al  primo  periodo  non  si
considerano i magistrati  professionali  con  funzioni  direttive  di
merito requirenti. 
  5. La dotazione organica e le piante organiche  sono  stabilite  in
modo da assicurare il rispetto di quanto  disposto  dall'articolo  1,
comma 3. 
  6. La modifica della pianta organica degli uffici di cui ai commi 1
e 3 e' disposta, anche su segnalazione dei capi degli uffici, con  le
modalita' di cui ai predetti commi. 
  7.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1,  secondo  periodo,  e'
individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il  numero  dei
giudici onorari di pace che  esercitano  la  giurisdizione  civile  e
penale presso il medesimo  ufficio  nonche'  il  numero  dei  giudici
onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel
cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace. 
  8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della
legge 28 aprile 2016, n. 57, i criteri di cui ai commi 2 e 4  per  la
determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e
dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge
          28 aprile 2016, n. 57 (Delega al  Governo  per  la  riforma
          organica della magistratura onoraria e  altre  disposizioni
          sui giudici di pace): 
              «Art. 3 (Procedure per l'esercizio della delega). -  1.
          (Omissis). 
              2. Entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi, il Governo  puo'  emanare
          disposizioni correttive  e  integrative  nel  rispetto  dei
          principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge
          e con la procedura di cui al comma 1.».