IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli articoli 107, 108 e 109 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante le modalita' di adozione dei regolamenti ministeriali  e
interministeriali; 
  Visto l'articolo 14, comma 2, della legge  5  marzo  2001,  n.  57,
riguardante  la  trasmissione  delle   informazioni   relative   alla
concessione ed erogazione di incentivi alle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  18
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n.  258  del  4  novembre  2002,  recante  le  modalita'  di
trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi
alle imprese, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, della legge
n. 57 del 2001; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 305 del 31 dicembre  2016,  recante  nuove  modalita'  di
trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi
alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha abrogato e sostituito il  precitato
decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29  luglio  2015,
n. 115; 
  Visto, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge
n. 234 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto  dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero  gestiscono
i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla  banca  di
dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge  5  marzo  2001,  n.  57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto, altresi', il comma 5 del medesimo articolo 52, che  prevede,
tra l'altro, che il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e  forestale,  ivi  compresi  gli
aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, e'  assicurato
attraverso la piena integrazione  e  interoperabilita'  del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato con i registri gia'  esistenti  per  i
settori dell'agricoltura e della pesca; 
  Visto l'articolo  15  della  legge  4  giugno  1984,  n.  194,  che
autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  all'impianto
di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini  dell'esercizio
delle competenze statali in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento
delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di  acquisire
e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale; 
  Visto, altresi', l'articolo 52, comma 6, della  predetta  legge  n.
234 del 2012 che prevede che con regolamento adottato con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, e' adottata la disciplina  per  il  funzionamento  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13  luglio
2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 248 del 24  settembre  2015,  sull'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  248
del  24   settembre   2015,   recante   modalita'   di   applicazione
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
e, in particolare, l'articolo 16, relativo  agli  aiuti  illegali  da
recuperare ai sensi di una decisione di  recupero  della  Commissione
europea; 
  Visto l'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59,
che prevede in capo alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
si avvale a tal fine del Dipartimento per le  politiche  europee,  il
compito di effettuare un  generale  coordinamento  amministrativo  in
presenza di impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante  il  riordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo  progetto
di  investimento  pubblico,  nonche'  ogni  progetto  in   corso   di
attuazione alla predetta data, e'  dotato  di  un  «Codice  unico  di
progetto»,  che  le   competenti   amministrazioni   o   i   soggetti
aggiudicatori richiedono  in  via  telematica  secondo  la  procedura
definita dal CIPE; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  che
istituisce presso il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la
«Banca dati delle amministrazioni pubbliche»; 
  Considerato che per alcune tipologie  di  aiuti  di  Stato  non  e'
prevista  l'emanazione  di  provvedimenti   di   concessione   o   di
autorizzazione alla fruizione  ovvero  un  obbligo  di  comunicazione
preventivo  alla  fruizione,  da  parte  del  soggetto   beneficiario
all'amministrazione pubblica competente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella  seduta  del  10  novembre
2016; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2016; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e
definizione di termini, e, in particolare, l'articolo 6, commi 6 e 7,
con i quali, tra l'altro, sono fissati al 1° luglio  2017  i  termini
previsti per l'entrata a regime del Registro nazionale degli aiuti di
Stato; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 2057 del 26 gennaio 2017; 
  Vista la nota n. 2872 del 2 marzo 2017, con la quale la  Presidenza
del Consiglio dei ministri ha comunicato di  aver  preso  atto  della
precitata comunicazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) Registro nazionale aiuti: la banca dati  istituita  presso  il
Ministero dello sviluppo economico  -  Direzione  generale  incentivi
alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo
2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
    b) SIAN: il Sistema informativo agricolo nazionale  istituito  ai
sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194,  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    c)  SIPA:  Sistema  italiano  della  pesca  e  dell'acquacoltura,
realizzato nell'ambito del SIAN; 
    d) registri SIAN e SIPA: le sezioni applicative del  SIAN  e  del
SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e  degli  aiuti
de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel
settore della pesca e dell'acquacoltura; 
    e) TFUE: Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    f) aiuti di Stato:  qualsiasi  misura  che  risponda  a  tutti  i
criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; 
    g)  aiuti  de  minimis:  gli  aiuti  de  minimis  come   definiti
dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del  Consiglio  del
13 luglio 2015; 
    h) aiuti de minimis SIEG: gli aiuti de minimis concessi a  titolo
di compensazione ad  imprese  che  forniscono  servizi  di  interesse
economico generale ai sensi del regolamento (UE)  n.  360/2012  della
Commissione  del  25  aprile   2012,   nonche'   delle   disposizioni
dell'Unione  europea  che  saranno  successivamente  adottate   nella
medesima materia; 
    i) aiuti SIEG: gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse  economico  generale,  diversi  dagli  aiuti  de
minimis SIEG; 
    l) regime di aiuti: atto  in  base  al  quale,  senza  che  siano
necessarie ulteriori misure di attuazione,  possono  essere  adottate
singole misure di aiuto a favore di  imprese  definite  nell'atto  in
linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale  l'aiuto,
che non e' legato a uno specifico progetto, puo'  essere  concesso  a
una o piu' imprese per un periodo di  tempo  indefinito  e/o  per  un
ammontare indefinito; 
    m) aiuto ad hoc: aiuto concesso ad un singolo beneficiario al  di
fuori di un regime di aiuti; 
    n) aiuto individuale:  aiuto  ad  hoc  ovvero  aiuto  concesso  a
singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti; 
    o) aiuti nei settori agricoltura e pesca: gli aiuti di  Stato  di
cui  all'articolo  107  del  TFUE  relativi  al  settore  agricolo  e
forestale  e  nelle  zone  rurali  e  al  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis; 
    p) aiuti illegali oggetto di decisione di recupero: aiuti attuati
in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei quali  la
Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo
16 del regolamento (UE) n. 2015/1589  del  Consiglio  del  13  luglio
2015; 
    q) Autorita' responsabile:  il  soggetto  di  natura  pubblica  o
privata  designato  dalla  norma  primaria  come  responsabile  della
registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto  ad  hoc,  ovvero,  in
mancanza  di  detta  designazione,  il  soggetto   cui,   nell'ambito
dell'ordinamento giuridico nazionale, e' attribuita la competenza  ad
adottare il  provvedimento  di  attuazione  del  regime  di  aiuti  o
dell'aiuto ad hoc; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto ad hoc
da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione  per
il  quale  non  sia  prevista  l'adozione  di  un  provvedimento   di
attuazione,  il  soggetto  che   procede   alla   notifica   o   alla
comunicazione  alla   Commissione   europea   ovvero   la   struttura
amministrativa competente per l'intervento  secondo  l'organizzazione
interna di ciascuna Amministrazione; 
    r) Soggetto concedente: il soggetto di natura pubblica o  privata
che concede aiuti individuali; 
    s) Autorita'  di  gestione  del  programma  di  CTE:  l'autorita'
pubblica o l'organismo  pubblico  o  privato  designato  dagli  Stati
membri partecipanti ad  un  programma  di  cooperazione  territoriale
europea con responsabilita' nella gestione e attuazione del programma
ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
    t) Visura Aiuti: l'estrazione,  operata  dal  Registro  nazionale
aiuti, di dati e informazioni relativi  agli  aiuti  di  Stato,  agli
aiuti SIEG, agli aiuti de  minimis  e  agli  aiuti  de  minimis  SIEG
concessi ad un determinato soggetto identificato  tramite  il  codice
fiscale in un periodo di massimo dieci esercizi finanziari, ai  sensi
dell'articolo 13, commi 2 e 3; 
    u)  Visura  Deggendorf:  l'estrazione,   operata   dal   Registro
nazionale  aiuti,  di  dati  e  informazioni  che  evidenzia  se   un
determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o
meno nell'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione  di  aiuti
illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13,
commi 2 e 4, e dell'articolo 15; 
    v) Visura Aiuti de minimis: l'estrazione,  operata  dal  Registro
nazionale aiuti, di  dati  e  informazioni  relativi  agli  aiuti  de
minimis e agli aiuti  de  minimis  SIEG  concessi  nei  due  esercizi
finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso alla data
dell'estrazione  con  riferimento  ad  un  soggetto  beneficiario,  a
livello di impresa unica, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3; 
    z) Codice SANI: codice aiuto attribuito attraverso il sistema  di
notifica elettronica della Commissione europea; 
    aa) impresa unica: l'insieme delle imprese ubicate in Italia  fra
cui esiste almeno  una  delle  relazioni  indicate  nell'articolo  2,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione  del
18 dicembre 2013; 
    bb) soggetto beneficiario: il soggetto, italiano o  straniero,  a
favore del quale viene concesso l'aiuto individuale o, nel caso degli
aiuti di cui all'articolo 10, che fruisce dell'aiuto individuale; 
    cc)   Codice    dell'Amministrazione    Digitale:    il    codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 107, 108 e 109 del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              «Art. 107. - 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati,
          sono incompatibili con il mercato interno, nella misura  in
          cui incidano sugli  scambi  tra  Stati  membri,  gli  aiuti
          concessi dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse  statali,
          sotto qualsiasi  forma  che,  favorendo  talune  imprese  o
          talune  produzioni,  falsino  o  minaccino  di  falsare  la
          concorrenza. 
              2. Sono compatibili con il mercato interno: 
                a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai  singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 
                b) gli aiuti destinati a ovviare  ai  danni  arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali; 
                c) gli aiuti  concessi  all'economia  di  determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata  in  vigore  del
          trattato  di  Lisbona,  il  Consiglio,  su  proposta  della
          Commissione, puo' adottare  una  decisione  che  abroga  la
          presente lettera. 
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          interno: 
                a)  gli  aiuti  destinati  a  favorire  lo   sviluppo
          economico  delle  regioni  ove  il  tenore  di   vita   sia
          anormalmente basso, oppure si  abbia  una  grave  forma  di
          sottoccupazione,  nonche'  quello  delle  regioni  di   cui
          all'articolo  349,  tenuto  conto  della  loro   situazione
          strutturale, economica e sociale; 
                b) gli aiuti destinati a promuovere la  realizzazione
          di un  importante  progetto  di  comune  interesse  europeo
          oppure a porre rimedio a un grave turbamento  dell'economia
          di uno Stato membro; 
                c) gli aiuti destinati ad agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse; 
                d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura  e  la
          conservazione  del  patrimonio,  quando  non  alterino   le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione  in
          misura contraria all'interesse comune; 
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.». 
              «Art. 108. - 1. La Commissione procede  con  gli  Stati
          membri all'esame permanente dei regimi di  aiuti  esistenti
          in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato interno. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga
          alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
          all'articolo   109,    quando    circostanze    eccezionali
          giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione  abbia
          iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
          dal presente paragrafo, primo  comma,  la  richiesta  dello
          Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
          le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
          stabilito,  conformemente  all'articolo  109,  che  possono
          essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
          presente articolo.». 
              «Art.  109.  -  Il   Consiglio,   su   proposta   della
          Commissione e previa consultazione del Parlamento  europeo,
          puo'  stabilire  tutti  i   regolamenti   utili   ai   fini
          dell'applicazione degli articoli 107 e  108  e  fissare  in
          particolare le condizioni per l'applicazione  dell'articolo
          108, paragrafo 3, nonche' le categorie di  aiuti  che  sono
          dispensate da tale procedura.». 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  14  della
          legge 5 marzo 2001,  n.  57  (Disposizioni  in  materia  di
          apertura  e  regolazione  dei  mercati),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66: 
              «2. Per la verifica del rispetto del divieto di  cumulo
          delle  agevolazioni  di  cui  alla  normativa  nazionale  e
          comunitaria il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   provvede   con   proprio    decreto    a
          disciplinare   le   modalita'   di    trasmissione    delle
          informazioni relative agli  aiuti  pubblici  concessi  alle
          imprese anche tramite  apposite  comunicazioni  all'ufficio
          del registro delle imprese.». 
              - Il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive
          del  18  ottobre  2002  (Modalita'  di  trasmissione  delle
          informazioni relative agli  aiuti  pubblici  concessi  alle
          imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di
          cumulo delle agevolazioni)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2002, n. 258. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del
          22 dicembre 2016 (Nuove  modalita'  di  trasmissione  delle
          informazioni relative agli  aiuti  pubblici  concessi  alle
          imprese e di verifica, ai  sensi  dell'art.  14,  comma  2,
          della legge 5  marzo  2001,  n.  57)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2016, n. 305. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2013, n. 3, e' stata modificata dall'art. 14  della
          legge  29   luglio   2015,   n.   115   (Disposizioni   per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea   2014)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015, n. 178. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 5 dell'art.
          52 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
              «1. Al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di
          cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'
          previsti dalla normativa europea e nazionale in materia  di
          aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
          ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le  relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'art.  14,
          comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.  57,  che  assume  la
          denominazione  di  "Registro  nazionale  degli   aiuti   di
          Stato"». 
              «5. Il monitoraggio delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno
          1984, n.  194  (Interventi  a  sostegno  dell'agricoltura),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153: 
              «Art. 15. - Ai  fini  dell'esercizio  delle  competenze
          statali in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita'  agricole  e  della  conseguente  necessita'   di
          acquisire e verificare tutti i  dati  relativi  al  settore
          agricolo nazionale, il Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e'  autorizzato   all'impianto   di   un   sistema
          informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
          o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
          statale, anche indiretta, per la  realizzazione,  messa  in
          funzione ed eventuale gestione temporanea di  tale  sistema
          informativo in base  ai  criteri  e  secondo  le  direttive
          fissate dal Ministro medesimo. 
              Le convenzioni  di  cui  al  precedente  comma,  aventi
          durata non superiore a cinque anni, sono  stipulate,  e  le
          relative spese sono eseguite, anche in  deroga  alle  norme
          sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14  della  legge
          28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
          gestione fuori bilancio. 
              Per  i  fini  di  cui  al  precedente  primo  comma  e'
          autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire  6
          miliardi in ragione di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli
          anni dal 1984 al 1986». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art.  52
          della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
              «6. Con regolamento adottato con decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del  citato
          regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
          2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione  delle
          informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
          sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.
          57». 
              - Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio,  del  13
          luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del
          trattato   sul   funzionamento   dell'Unione   europea    a
          determinate  categorie  di  aiuti  di   Stato   orizzontali
          (codificazione)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 24 settembre 2015, n. L 248. 
              - Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,  del  13
          luglio 2015, recante modalita'  di  applicazione  dell'art.
          108 del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          (codificazione)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 24 settembre 2015, n. L 248. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16   del   citato
          Regolamento (UE) 2015/1589: 
              «Art. 16. - 1. Nel caso di decisioni negative  relative
          a  casi  di  aiuti  illegali  la  Commissione  adotta   una
          decisione con la quale impone allo Stato membro interessato
          di adottare  tutte  le  misure  necessarie  per  recuperare
          l'aiuto dal  beneficiario  ("decisione  di  recupero").  La
          Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora  cio'
          sia in contrasto con  un  principio  generale  del  diritto
          dell'Unione. 
              2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di
          recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un
          tasso adeguato stabilito dalla Commissione.  Gli  interessi
          decorrono dalla data in cui l'aiuto  illegale  e'  divenuto
          disponibile  per  il  beneficiario,  fino  alla  data   del
          recupero. 
              3. Fatta salva un'eventuale ordinanza  della  Corte  di
          giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'art. 278  TFUE,
          il  recupero  va  effettuato  senza  indugio   secondo   le
          procedure  previste  dalla   legge   dello   Stato   membro
          interessato, a condizione che esse consentano  l'esecuzione
          immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A
          tal fine e in caso di procedimento dinanzi  alle  autorita'
          giudiziarie  nazionali,  gli   Stati   membri   interessati
          adottano  tutte  le  misure  necessarie   disponibili   nei
          rispettivi  ordinamenti  giuridici,  comprese   le   misure
          provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  3  del
          decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O.: 
              «2.   Compete   al   Presidente   del   Consiglio    la
          responsabilita'  per  l'attuazione  degli  impegni  assunti
          nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il  Presidente
          si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza  del
          Consiglio. Di tale struttura si avvale,  altresi',  per  il
          coordinamento,  nella   fase   di   predisposizione   della
          normativa comunitaria, delle  amministrazioni  dello  Stato
          competenti per  settore,  delle  regioni,  degli  operatori
          privati e delle parti sociali interessate,  ai  fini  della
          definizione  della  posizione  italiana  da  sostenere,  di
          intesa con il Ministero degli affari  esteri,  in  sede  di
          Unione europea». 
              - La legge 29  dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          gennaio 1994, n. 7, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  11  della
          legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in
          materia  di  pubblica  amministrazione),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.: 
              «1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per  le  finalita'
          di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999,
          n. 144, e in particolare per la funzionalita' della rete di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,   ogni   nuovo
          progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in
          corso di attuazione alla predetta data,  e'  dotato  di  un
          "Codice   unico   di   progetto",   che    le    competenti
          amministrazioni o i soggetti  aggiudicatori  richiedono  in
          via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13  (Banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche) della legge 31 dicembre 2009, n.
          196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
              «Art. 13. -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  efficace
          controllo e  monitoraggio  degli  andamenti  della  finanza
          pubblica, nonche' per acquisire  gli  elementi  informativi
          necessari alla ricognizione di cui all'art. 1, comma  3,  e
          per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e  il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2,  comma  6,
          della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista  dall'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art.  6  del
          decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.   244   (Proroga   e
          definizione di  termini),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27  febbraio  2017,  n.  19,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304: 
              «6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 46, comma 2, le parole: "1°  gennaio  2017"
          sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017"; 
              b) all'art. 52, comma 6,  le  parole:  "di  entrata  in
          vigore del  regolamento  di  cui  al  primo  periodo"  sono
          sostituite dalle seguenti: "del 1° luglio 2017"; 
              c) all'art. 52, comma 7, le parole:  "Decorsi  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
          cui  al  comma  6"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "A
          decorrere dal 1° luglio 2017" e le parole: ",  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2017," sono soppresse. 
              7. All'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge
          29 luglio 2015, n. 115, le parole: "1° gennaio  2017"  sono
          sostituite dalla seguenti: "1° luglio 2017"». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento  (UE)
          2015/1588   del    Consiglio    del    13    luglio    2015
          sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
          funzionamento dell'Unione europea a  determinate  categorie
          di aiuti di Stato orizzontali,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 24 settembre 2015, n. L 248: 
              «Art.  2  (De  minimis).  -  1.  La  Commissione  puo',
          mediante regolamenti adottati secondo la procedura  di  cui
          all'art. 8 del presente regolamento, decidere che, visto lo
          sviluppo e il funzionamento  del  mercato  interno,  alcuni
          aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui  all'art.  107,
          paragrafo  1,  TFUE  e  sono  pertanto   dispensati   dalla
          procedura di notifica di cui  all'art.  108,  paragrafo  3,
          TFUE, a condizione che gli aiuti  concessi  ad  una  stessa
          impresa in un determinato arco di  tempo  non  superino  un
          importo prestabilito. 
              2. Gli Stati membri  comunicano  in  qualsiasi  momento
          alla  Commissione,  su  sua   richiesta,   ogni   ulteriore
          informazione relativa  agli  aiuti  esentati  a  norma  del
          paragrafo 1.». 
              - Il regolamento (UE) n.  360/2012  della  Commissione,
          del  25  aprile  2012,  relativo   all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti di  importanza  minore  («de
          minimis») concessi ad imprese  che  forniscono  servizi  di
          interesse economico generale, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 26 aprile 2012, n. L 114. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  107  del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il  testo  del  paragrafo  3  dell'art.  108  del
          Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  e  per  il  testo
          dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
          del 13  luglio  2015,  recante  modalita'  di  applicazione
          dell'art. 108 del trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1299/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  recante
          disposizioni specifiche per il sostegno del  Fondo  europeo
          di  sviluppo  regionale   all'obiettivo   di   cooperazione
          territoriale  europea,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre  2013,  n.  L
          347. 
              - Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art.  2  del
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.: 
              «2. Ai fini del  presente  regolamento,  s'intende  per
          "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste
          almeno una delle relazioni seguenti: 
              a) un'impresa detiene la  maggioranza  dei  diritti  di
          voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; 
              b) un'impresa ha il diritto di nominare o  revocare  la
          maggioranza dei membri del  consiglio  di  amministrazione,
          direzione o sorveglianza di un'altra impresa; 
              c) un'impresa ha il diritto di esercitare  un'influenza
          dominante su un'altra impresa in  virtu'  di  un  contratto
          concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una  clausola
          dello statuto di quest'ultima; 
              d) un'impresa azionista o  socia  di  un'altra  impresa
          controlla da sola, in virtu' di un  accordo  stipulato  con
          altri azionisti o soci dell'altra impresa,  la  maggioranza
          dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. 
              Le imprese fra le quali intercorre una delle  relazioni
          di cui al primo comma, lettere da a) a d), per  il  tramite
          di una o piu'  altre  imprese  sono  anch'esse  considerate
          un'impresa unica.». 
              - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  si
          veda nelle note alle premesse.